IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 58; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  38,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei
diritti    dei    pazienti    relativi    all'assistenza    sanitaria
transfrontaliera, nonche'  della  direttiva  2012/52/UE,  comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro Stato membro» e, in  particolare,  l'articolo  11,
comma 4; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  28  dicembre  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1992, n.  13,  recante
«Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera», con il quale e'
stata istituita, ai sensi dell'articolo 58 della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, la scheda di dimissione  ospedaliera,  quale  strumento
ordinario  per  la  raccolta  delle  informazioni  relative  ad  ogni
paziente dimesso  dagli  istituti  di  ricovero  pubblici  e  privati
esistenti sul territorio nazionale; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  26  luglio  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993,  n.  180,  recante
«Disciplina del flusso informativo  sui  dimessi  dagli  istituti  di
ricovero pubblici e privati», che ha attivato il  flusso  informativo
delle schede di dimissione ospedaliera quale rilevazione  sistematica
delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie  relative  a
tutti i dimessi dagli istituti  di  cura  pubblici  e  privati  e  ha
disciplinato  i  tempi  e  le   modalita'   di   trasmissione   delle
informazioni dalle regioni e province  autonome  al  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  27  ottobre  2000,  n.
380, recante «Regolamento recante norme  concernenti  l'aggiornamento
della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di
ricovero pubblici e privati»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  14  giugno  2002,
pubblicato  nella  sezione  normativa  del  sito  istituzionale   del
Ministero della salute, con cui e' stata istituita la Cabina di Regia
per lo sviluppo del Nuovo  Sistema  Informativo  Sanitario  nazionale
(NSIS); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010,  n.  135,
recante «Regolamento recante integrazione delle informazioni relative
alla  scheda  di  dimissione  ospedaliera,   regolata   dal   decreto
ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n.  261
recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27
ottobre 2000, n.  380  e  successive  modificazioni,  concernente  la
scheda di dimissione ospedaliera»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 agosto  2021,  recante
«Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione
ospedaliera»,   pubblicato   nella   sezione   normativa   del   sito
istituzionale del Ministro della salute, oggetto dell'Intesa  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  4  agosto
2021 e, in particolare, l'articolo 2, commi 8,  9  e  10  per  quanto
specificamente indicato in relazione alle scale di valutazione  della
disabilita' e della complessita' assistenziale da utilizzare nel caso
di ricovero di tipo riabilitativo nelle  tre  discipline  ospedaliere
Unita' Spinale (Codice  28),  Recupero  e  Riabilitazione  Funzionale
(Codice 56) e Neuroriabilitazione (codice 75); 
  Visto l'Accordo  quadro  sancito,  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  22
febbraio 2001, dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tra  il
Ministro della sanita', le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, per lo sviluppo  del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario
nazionale; 
  Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sancita dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 5, il quale dispone  che  la  definizione  ed  il
continuo adeguamento nel tempo  dei  contenuti  informativi  e  delle
modalita' di alimentazione del Nuovo  sistema  informativo  sanitario
sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti  dal  Ministero
della  salute  con  propri  decreti  attuativi,  compresi  i   flussi
informativi finalizzati alla verifica degli  standard  qualitativi  e
quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; 
  Visto il verbale della riunione del  18  ottobre  2021  del  Gruppo
Tecnico previsto dall'articolo 6 del Ministro della salute  5  agosto
2021, recante «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri  di
riabilitazione ospedaliera» che nell'ambito del mandato  ricevuto  ha
definito  le  scale  funzionali   di   disabilita'   e   complessita'
assistenziale piu' adatte a definire il fabbisogno riabilitativo  del
paziente ricoverato in codice 75 e 28; 
  Vista la nota  prot.  n.  MDS-DGSISS-6922  del  3  marzo  2022  del
Presidente della Cabina di Regia per lo sviluppo  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario, con la quale, in  esito  alla  seduta  del  10
febbraio 2022, si comunica il parere positivo in merito  allo  schema
di decreto  proposto  concernente  l'aggiornamento  della  scheda  di
dimissione ospedaliera (SDO) con l'integrazione  dei  campi  relativi
alle scale di valutazione  della  disabilita'  e  della  complessita'
assistenziale  da  utilizzare  nel   caso   di   ricovero   di   tipo
riabilitativo; 
  Considerata l'esigenza di adeguare il contenuto  informativo  della
SDO dei ricoveri riabilitativi allo scopo  di  fornire  una  migliore
descrizione  del  ricovero  riabilitativo  e  di  rappresentarne   il
prodotto assistenziale anche in termini di esito; 
  Ritenuto, quindi, di  dover  aggiornare  il  contenuto  informativo
della scheda di dimissione  ospedaliera,  il  relativo  flusso  e  le
relative regole di compilazione e codifica di cui al  citato  decreto
del Ministro  della  sanita'  n.  380  del  2000,  per  finalita'  di
programmazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 28 aprile 2022 (Registro dei provvedimenti n.
141 del 28 aprile 2022) ai sensi degli articoli 36,  paragrafo  4,  e
58, paragrafo 3,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 27 luglio 2022; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle sedute del 24 gennaio 2023  e
del 29 agosto 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 6 settembre 2023; 
  Vista la nota prot. n. 8385 del 18 settembre 2023 con la  quale  il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  ha  preso  atto  della   comunicazione
effettuata; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Integrazione e aggiornamento delle informazioni 
          contenute nella scheda di dimissione ospedaliera 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera  B.,  del  decreto  del
Ministro della sanita'  27  ottobre  2000,  n.  380  e'  inserita  la
seguente: 
    «B-bis. la  sezione  terza,  che  contiene  le  informazioni  del
seguente  elenco,  la  cui  numerazione  riprende   e   prosegue   la
numerazione degli elenchi di cui alle precedenti lettere A) e B): 
      1) codice istituto di cura; 
      2) numero progressivo della scheda SDO; 
      42) Scala di Rankin (solo strutture codd. 28, 56, 75); 
      43) Scala di Barthel (BI) (solo strutture codd. 28, 56, 75); 
      44) Scala di Barthel dispnea (BI-D) (solo strutture cod. 56); 
      45) Scala Six-Minute Walk Test (6MWT) (solo strutture cod. 56); 
      46) Scala Glasgow Coma Scale (GCS) (solo strutture cod. 75); 
      47) Scala Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) (solo strutture
cod. 75); 
      48) Scala Level Cognitive  Functioning  (LCF)  (solo  strutture
cod. 75); 
      49) ASIA Impairment  Scale:  livello  di  lesione  e  grado  di
completezza (solo strutture cod. 28); 
      50)  Scala  Spinal  Cord  Independency  Measure  (SCIM)   (solo
strutture cod. 28); 
      51) Rehabilitation  Complexity  Scale  extended  (RCS-e)  (solo
strutture codd. 28, 56, 75).». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni  recante
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 58 della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833 recante:  «Istituzione  del  servizio
          sanitario nazionale»: 
              «Art. 58 (Servizio epidemiologico e statistico)  -  Nel
          piano sanitario  nazionale  di  cui  all'articolo  53  sono
          previsti  specifici   programmi   di   attivita'   per   la
          rilevazione    e    la    gestione    delle    informazioni
          epidemiologiche, statistiche e finanziarie  occorrenti  per
          la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per  la
          gestione dei servizi sanitari. 
              I programmi  di  attivita',  per  quanto  attiene  alle
          competenze attribuitegli dal precedente articolo  27,  sono
          attuati dall'Istituto superiore di sanita'. 
              Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui  al  primo
          comma, provvedono ai  servizi  di  informatica  che  devono
          essere organizzati tenendo conto  delle  articolazioni  del
          servizio sanitario nazionale. 
              Con decreto del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
          Consiglio sanitario nazionale, sono  dettate  norme  per  i
          criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e
          per la standardizzazione e comparazione dei dati sul  piano
          nazionale e regionale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante: «Attuazione della
          direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti
          dei    pazienti    relativi    all'assistenza     sanitaria
          transfrontaliera,  nonche'  della   direttiva   2012/52/UE,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro»: 
              «Art.  11  (Mutua  assistenza  e  cooperazione).  -  1.
          L'Italia si impegna a prestare mutua assistenza agli  Stati
          membri dell'Unione  europea  compresa  la  cooperazione  in
          merito agli standard e  agli  orientamenti  di  qualita'  e
          sicurezza  e  lo  scambio  di   informazioni,   soprattutto
          attraverso  il  Punto  di  Contatto  Nazionale   ai   sensi
          dell'articolo 7 del presente  decreto,  nonche'  in  merito
          alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per
          chiarire il contenuto delle fatture. 
              2. L'Italia si impegna  a  facilitare  la  cooperazione
          nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a
          livello regionale e locale nonche' mediante l'impiego delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)  e
          di altre forme di cooperazione transfrontaliera. 
              3. L'Italia si impegna affinche'  le  informazioni  sul
          diritto  di  esercizio  della  professione  da  parte   dei
          prestatori  sanitari  iscritti  nei  registri  nazionali  o
          locali  stabiliti  nel  territorio  nazionale   siano,   su
          richiesta, messe a disposizione delle autorita' degli altri
          Stati membri dell'Unione europea,  a  fini  dell'assistenza
          sanitaria transfrontaliera, in conformita' ai capi II e III
          e  alle  misure  nazionali  che  attuano  le   disposizioni
          dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, in
          particolare  le  direttive  95/46/CE  e  2002/58/CE,  e  il
          principio  di  presunzione  di  innocenza.  Lo  scambio  di
          informazioni avviene attraverso il sistema di  informazione
          del mercato interno, istituito  ai  sensi  della  decisione
          della Commissione europea 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007,
          relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del
          sistema di informazione del mercato interno (IMI). 
              4. Al fine di dare piena  attuazione  al  principio  di
          mutua assistenza e cooperazione tra  Stati  in  materia  di
          assistenza sanitaria transfrontaliera e  alle  disposizioni
          di cui agli articoli 4, 5 e 9, comma  6,  lettera  c),  del
          presente decreto, il Ministero della salute, in  osservanza
          dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e attraverso la revisione  del  flusso
          informativo relativo alle schede di dimissione  ospedaliera
          (SDO), promuove un sistema di monitoraggio delle  attivita'
          e delle reti  assistenziali  che  permetta  la  rilevazione
          degli standard  di  qualita'  e  di  sicurezza  della  rete
          ospedaliera e dei volumi e degli esiti delle  cure  erogate
          dai prestatori di assistenza sanitaria, persone  giuridiche
          e/o persone fisiche, affinche' questi siano  conformi  agli
          standard e agli orientamenti di  qualita'  e  di  sicurezza
          definiti  dalla  legislazione  vigente  e  dalla  normativa
          dell'Unione europea.». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1993,
          n.  180,  reca:  «Disciplina  del  flusso  informativo  sui
          dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati». 
              - Il decreto del  Ministro  della  sanita'  27  ottobre
          2000, n. 380, reca: «Regolamento recante norme  concernenti
          l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
          dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati». 
              - Il decreto del Ministro della salute 8  luglio  2010,
          n.  135,  reca:  «Regolamento  recante  integrazione  delle
          informazioni   relative   alla   scheda    di    dimissione
          ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale  27  ottobre
          2000, n. 380». 
              - Il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016,
          n. 261 reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni
          del  decreto  27  ottobre  2000,  n.   380   e   successive
          modificazioni,  concernente   la   scheda   di   dimissione
          ospedaliera». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.»: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta il comma 6 dell'articolo 8 della  legge  5
          giugno   2003,   n.   131   recante:   «Disposizioni    per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  Legge
          Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: 
              «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.». 
              - Si riporta il comma 173 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005)»: 
              «173. L'accesso al finanziamento integrativo  a  carico
          dello Stato derivante da  quanto  disposto  al  comma  164,
          rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8
          agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
          7 settembre 2001, per l'anno 2004,  rivalutato  del  2  per
          cento su base annua a decorrere dal  2005,  e'  subordinato
          alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai
          sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,
          n. 131,  che  contempli  ai  fini  del  contenimento  della
          dinamica dei costi: 
                a)  gli  adempimenti  gia'  previsti  dalla   vigente
          legislazione; 
                b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
          di affiancamento dei  rappresentanti  dei  Ministeri  della
          salute e dell'economia e  delle  finanze  ai  fini  di  una
          migliore definizione delle misure da adottare; 
                c)   ulteriori   adempimenti   per   migliorare    il
          monitoraggio della spesa sanitaria  nell'ambito  del  Nuovo
          sistema informativo sanitario; 
                d) il rispetto degli  obblighi  di  programmazione  a
          livello regionale, al fine di garantire l'effettivita'  del
          processo  di  razionalizzazione  delle   reti   strutturali
          dell'offerta ospedaliera e della domanda  ospedaliera,  con
          particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di  posti
          letto per acuti e per lungodegenza e  riabilitazione,  alla
          promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
          diurno,  nonche'  alla   realizzazione   degli   interventi
          previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal  Piano
          nazionale  dell'aggiornamento  del   personale   sanitario,
          coerentemente con il Piano sanitario nazionale; 
                e) il vincolo di crescita delle  voci  dei  costi  di
          produzione, con esclusione di quelli per il  personale  cui
          si applica  la  specifica  normativa  di  settore,  secondo
          modalita' che garantiscano che, complessivamente,  la  loro
          crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2  per
          cento annuo rispetto  ai  dati  previsionali  indicati  nel
          bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali  costi
          di personale di competenza di precedenti esercizi; 
                f) in ogni caso, l'obbligo in capo  alle  regioni  di
          garantire   in   sede    di    programmazione    regionale,
          coerentemente con gli  obiettivi  sull'indebitamento  netto
          delle     amministrazioni      pubbliche,      l'equilibrio
          economico-finanziario  delle  proprie  aziende   sanitarie,
          aziende ospedaliere, aziende ospedaliere  universitarie  ed
          Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia  in
          sede  di  preventivo  annuale  che  di  conto   consuntivo,
          realizzando forme di verifica  trimestrale  della  coerenza
          degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento  netto
          delle    amministrazioni     pubbliche     e     prevedendo
          l'obbligatorieta'   dell'adozione   di   misure   per    la
          riconduzione  in   equilibrio   della   gestione   ove   si
          prospettassero situazioni di squilibrio, nonche'  l'ipotesi
          di decadenza del direttore generale.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e'  pubblicato  nella  GUUE  del
          4.5.2016 n. L 119. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto Ministro della sanita' 27  ottobre  2000,  n.  380,
          come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 1. - 1. La scheda di  dimissione  ospedaliera  si
          compone delle seguenti sezioni: 
                A. la sezione prima,  che  contiene  le  informazioni
          anagrafiche di seguito riportate: 
                  1) codice istituto di cura; 
                  2) numero progressivo della scheda SDO; 
                  2-bis)  numero   progressivo   scheda   SDO   della
          puerpera; 
                  3) cognome e nome del paziente; 
                  4) sesso; 
                  5) data di nascita; 
                  6) comune di nascita; 
                  6-bis) livello di istruzione; 
                  7) stato civile; 
                  8) comune di residenza; 
                  9) cittadinanza; 
                  10) codice identificativo del paziente; 
                  11) regione di residenza; 
                  12) ASL di residenza; 
                B. la sezione seconda, che contiene  le  informazioni
          del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue
          la numerazione dell'elenco di cui alla  precedente  lettera
          A): 
                  1) codice istituto di cura; 
                  2) numero progressivo della scheda SDO; 
                  13) regime di ricovero; 
                  13-bis) data di prenotazione; 
                  13-ter) classe di priorita'; 
                  14) data di ricovero; 
                  14-bis) ora di ricovero; 
                  15) unita' operativa di ammissione; 
                  16) onere della degenza; 
                  17) provenienza del paziente; 
                  18) tipo di ricovero; 
                  19) traumatismi o intossicazioni; 
                  19-bis) codice causa esterna; 
                  20) trasferimenti interni; 
                  20-bis) trasferimenti esterni; 
                  20-ter) unita' operativa trasferimento esterno; 
                  21) unita' operativa di dimissione; 
                  22) data di dimissione o morte; 
                  22-bis) ora di dimissione o morte; 
                  23) modalita' di dimissione; 
                  24) riscontro autoptico; 
                  25) motivo del ricovero in regime diurno; 
                  26) numero di  giornate  di  presenza  in  ricovero
          diurno; 
                  27) peso alla nascita; 
                  28) diagnosi principale di dimissione; 
                  28-bis) diagnosi principale di dimissione  presente
          al ricovero; 
                  29) diagnosi secondarie di dimissione; 
                  29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 
                  30) intervento principale; 
                  30-bis) intervento principale esterno; 
                  30-ter) data intervento principale; 
                  30-quater) ora inizio intervento principale; 
                  30-quinquies)  identificativo  chirurgo  intervento
          principale; 
                  30-sexies)  identificativo  anestesista  intervento
          principale; 
                  30-septies) check list sala  operatoria  intervento
          principale; 
                  31) interventi secondari; 
                  31-bis) interventi secondari esterni; 
                  32) data intervento secondario; 
                  33) ora inizio intervento secondario; 
                  34) identificativo chirurgo intervento secondario; 
                  35)    identificativo    anestesista     intervento
          secondario; 
                  36)   check   list   sala   operatoria   intervento
          secondario; 
                  37) rilevazione del dolore; 
                  38) stadiazione condensata; 
                  39) pressione arteriosa sistolica; 
                  40) creatinina serica; 
                  41) frazione eiezione; 
                B-bis. la sezione terza, che contiene le informazioni
          del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue
          la numerazione degli elenchi di cui alle precedenti lettere
          A) e B): 
                  1) codice istituto di cura; 
                  2) numero progressivo della scheda SDO; 
                  42) Scala di Rankin (solo strutture codd.  28,  56,
          75); 
                  43) Scala di Barthel (BI) (solo strutture codd. 28,
          56, 75); 
                  44) Scala di Barthel dispnea (BI-D) (solo strutture
          cod. 56); 
                  45)  Scala  Six-Minute  Walk  Test   (6MWT)   (solo
          strutture cod. 56); 
                  46) Scala Glasgow Coma Scale (GCS) (solo  strutture
          cod. 75); 
                  47) Scala Glasgow  Outcome  Scale  Extended  (GOSE)
          (solo strutture cod. 75); 
                  48) Scala Level Cognitive Functioning  (LCF)  (solo
          strutture cod. 75); 
                  49) ASIA Impairment Scale:  livello  di  lesione  e
          grado di completezza (solo strutture cod. 28); 
                  50) Scala Spinal Cord Independency  Measure  (SCIM)
          (solo strutture cod. 28); 
                  51)  Rehabilitation   Complexity   Scale   extended
          (RCS-e) (solo strutture codd. 28, 56, 75). 
              2. Le regioni e le province autonome possono  prevedere
          ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda  di
          dimissione  ospedaliera,  fermo   restando   il   contenuto
          informativo minimo di cui al comma 1.».