IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 108 del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini»,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attributi
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 52; 
  Vista la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e,  in  particolare,
l'articolo  1,  comma  647,  che   autorizza   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   a   concedere   contributi   per
l'attuazione di progetti  per  migliorare  la  catena  intermodale  e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio  e
la  realizzazione  di  nuovi  servizi  marittimi  per  il   trasporto
combinato delle  merci  o  il  miglioramento  dei  servizi  su  rotte
esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; 
  Visto l'articolo 1, comma 649, della legge n.  208  del  2015,  che
demanda ad apposito regolamento del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la  commisurazione
degli aiuti, le modalita'  e  le  procedure  per  l'attuazione  degli
interventi di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 208 del
2015 da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 1, comma 672, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, che autorizza la spesa di  ulteriori  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 19,5 milioni di  euro  per  l'anno  2022  e  di  21,5
milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al  2026  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge  28  dicembre
2015, n. 208; 
  Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
che, per le finalita' di cui al predetto articolo 1, comma 647  della
legge n. 208 del 2015, autorizza la spesa di ulteriori  19,5  milioni
di euro per l'anno 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13  settembre  2017,  n.  176,   concernente   «Regolamento   recante
l'individuazione  dei  beneficiari,   commisurazione   degli   aiuti,
modalita' e procedure per l'attuazione degli  interventi  di  cui  al
comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Marebonus»; 
  Vista la decisione C(2023) 3645 final del 30 maggio  2023,  con  la
quale  la  Commissione  europea  ha  autorizzato  l'aiuto  di   Stato
SA.104156 (2023/N) - Incentivo Sea Modal Shift Italia --  regime  per
incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a  corto
raggio, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data
17 marzo 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
con nota prot. n. 34985 del 11 agosto 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  12  settembre
2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 9251 del 9 ottobre 2023; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del  presente  regolamento  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Ministero»:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti; 
    b) «Direzione generale»: la Direzione generale per  le  politiche
integrate di mobilita' sostenibile, la logistica  e  l'intermodalita'
del Ministero; 
    c) «Soggetto gestore»: la societa' RAM, logistica, infrastrutture
e trasporti S.p.A., soggetto incaricato dal Ministero delle attivita'
di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento; 
    d) «Imprese»: imprese, raggruppamenti, temporanei  o  permanenti,
di imprese o societa', anche costituite a norma del libro  V,  titolo
VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del
codice  civile,  aventi  sede  legale  nel  territorio  dello  Spazio
economico europeo o in uno degli  Stati  membri  dell'Unione  europea
che, al fine di effettuare servizi di trasporto merci  per  conto  di
terzi,  utilizzano  servizi  marittimi  Ro-Ro  o  Ro-Pax   su   rotte
intracomunitarie; 
    e) «Servizi marittimi Ro-Ro»: i servizi offerti da navi munite di
specifiche  attrezzature  che  le  rendono  atte  prevalentemente  al
trasporto di rotabili ferroviari o veicoli  stradali  con  imbarco  e
sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco  di  un  numero
limitato di passeggeri; 
    f) «Servizi marittimi Ro-Pax»: i servizi offerti da  navi  munite
di specifiche attrezzature che le rendono atte anche al trasporto  di
rotabili ferroviari o veicoli stradali con  imbarco  e  sbarco  degli
stessi sulle proprie ruote e con prevalente imbarco di passeggeri. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012 n. C 326. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
          anticrisi,   nonche'   proroga   di   termini    e    della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
          e' stato  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          agosto  2009,  n.  102  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'
          proroga di termini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4
          agosto 2009, n. 179, Supplemento ordinario n. 140. 
              - Si riporta l'articolo  52  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - La legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge  di  stabilita'  2016),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015,  n.  302,  Supplemento
          ordinario n. 70. 
              - La legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2021-2023),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2020,  n.
          322, Supplemento ordinario n. 46. 
              - Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti
          per contrastare gli effetti  economici  e  umanitari  della
          crisi ucraina),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          marzo 2022, n. 67, e' stato convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36  (Codice
          dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia  di  contratti  pubblici),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  31  marzo  2023,  n.  77,  Supplemento
          ordinario n.12/L. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa (Testo  A),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario n.
          30. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 13 settembre 2017, n.  176  (Regolamento  recante
          individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti,
          modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 647 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208-
          «Marebonus»), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          dicembre 2017, n. 289.