IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'articolo 52;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare,
l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per
l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e
la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto
combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte
esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
Visto l'articolo 1, comma 649, della legge n. 208 del 2015, che
demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione
degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 208 del
2015 da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto l'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per
l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
che, per le finalita' di cui al predetto articolo 1, comma 647 della
legge n. 208 del 2015, autorizza la spesa di ulteriori 19,5 milioni
di euro per l'anno 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 settembre 2017, n. 176, concernente «Regolamento recante
l'individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti,
modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al
comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Marebonus»;
Vista la decisione C(2023) 3645 final del 30 maggio 2023, con la
quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato
SA.104156 (2023/N) - Incentivo Sea Modal Shift Italia -- regime per
incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto
raggio, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data
17 marzo 2023;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
con nota prot. n. 34985 del 11 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre
2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 9251 del 9 ottobre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) «Direzione generale»: la Direzione generale per le politiche
integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita'
del Ministero;
c) «Soggetto gestore»: la societa' RAM, logistica, infrastrutture
e trasporti S.p.A., soggetto incaricato dal Ministero delle attivita'
di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
d) «Imprese»: imprese, raggruppamenti, temporanei o permanenti,
di imprese o societa', anche costituite a norma del libro V, titolo
VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del
codice civile, aventi sede legale nel territorio dello Spazio
economico europeo o in uno degli Stati membri dell'Unione europea
che, al fine di effettuare servizi di trasporto merci per conto di
terzi, utilizzano servizi marittimi Ro-Ro o Ro-Pax su rotte
intracomunitarie;
e) «Servizi marittimi Ro-Ro»: i servizi offerti da navi munite di
specifiche attrezzature che le rendono atte prevalentemente al
trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e
sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero
limitato di passeggeri;
f) «Servizi marittimi Ro-Pax»: i servizi offerti da navi munite
di specifiche attrezzature che le rendono atte anche al trasporto di
rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e sbarco degli
stessi sulle proprie ruote e con prevalente imbarco di passeggeri.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012 n. C 326.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
agosto 2009, n. 179, Supplemento ordinario n. 140.
- Si riporta l'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, Supplemento
ordinario n. 70.
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322, Supplemento ordinario n. 46.
- Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2022, n. 67, e' stato convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, Supplemento
ordinario n.12/L.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario n.
30.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 settembre 2017, n. 176 (Regolamento recante
individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti,
modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di
cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208-
«Marebonus»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 2017, n. 289.