IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                e con 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
               CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  «Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme  in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale (CAD), ed in  particolare,  l'art.  62,
commi 3 e 6-bis; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova  disciplina
dell'ordinamento della professione forense»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il regolamento (UE) 2014/910 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109, «Regolamento recante disposizioni per  la  prima
attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che
istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, recante,  «Regolamento  recante  modalita'  di
attuazione  e  di   funzionamento   dell'Anagrafe   nazionale   della
popolazione residente (ANPR)  e  di  definizione  del  piano  per  il
graduale  subentro  dell'ANPR   alle   anagrafi   della   popolazione
residente»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16  agosto  2016,
n. 178, recante «Regolamento recante le disposizioni per la tenuta  e
l'aggiornamento di albi, elenchi e registri  da  parte  dei  Consigli
dell'ordine degli  avvocati,  nonche'  in  materia  di  modalita'  di
iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione,  impugnazioni  dei
provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine,  ai
sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  3  novembre  2021,
recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici
in modalita' telematica attraverso l'Anagrafe  nazionale  popolazione
residente»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  17  ottobre  2022,
recante «Modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e
dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di  sezione  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223»; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale del  22  settembre  2022,  recante  «Obblighi  e
termini di accreditamento alla Piattaforma  digitale  nazionale  dati
(PDND)»; 
  Viste le regole  deontologiche  relative  ai  trattamenti  di  dati
personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi
dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
e adottate dal Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  con
provvedimento n.  512  del  19  dicembre  2018  (Doc-Web  9069653)  -
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 12  del  15
gennaio 2019, che, in particolare, nel Capo II «Trattamenti da  parte
di avvocati» dispongono che sono  utilizzati  lecitamente  e  secondo
correttezza secondo  i  medesimi  principi  di  cui  all'art.  5  del
regolamento (UE) 2016/679, i dati  personali  contenuti  in  pubblici
registri, elenchi, albi, atti o documenti  conoscibili  da  chiunque,
nonche' in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli  atti
dello stato civile, dai quali  possono  essere  estratte  lecitamente
informazioni personali riportate  in  certificazioni  e  attestazioni
utilizzabili a fini difensivi; 
  Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici adottate  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre  2020  e  aggiornate
con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021; 
  Viste  le  linee  guida   sull'infrastruttura   tecnologica   della
Piattaforma  digitale  nazionale  dati  per  l'interoperabilita'  dei
sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai  sensi
dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione
n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del
3 febbraio 2022; 
  Considerata la necessita' degli avvocati iscritti al relativo  albo
o  elenco  di  richiedere  i  certificati  anagrafici  dei  cittadini
iscritti nell'ANPR al fine di svolgere investigazioni difensive o per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; 
  Sentito  il  Consiglio  nazionale  forense  per   gli   ambiti   di
competenza; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 279 del  22  giugno
2023; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso
il parere di competenza il 20 settembre 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
e del Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con delega all'innovazione tecnologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce l'aggiornamento dei  servizi  resi
disponibili dall'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente  di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli  avvocati  iscritti
nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a)  e
b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita'
connesse all'esecuzione  del  mandato  professionale,  i  certificati
anagrafici in modalita' telematica resi  disponibili  tramite  l'ANPR
individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico»  che  forma  parte
integrante del presente decreto, fatto salvo  quanto  previsto  dalle
disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064. 
  2. Sono inibite all'avvocato le funzioni di  consultazione  diretta
dei dati anagrafici nonche' di estrazione di elenchi di iscritti.