IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1155/2014  del  13  ottobre   2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 248, del 24 ottobre 2014, recante «Classificazione  del
medicinale  per  uso  umano  "Entyvio",   approvato   con   procedura
centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre
2012, n. 189» relativamente alla  confezione  con  codice  A.I.C.  n.
043442019/E; 
  Vista la determina AIFA n. 75/2020 del 9  luglio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 185, del  24  luglio  2020,  recante  «Classificazione,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge  8  novembre  2012,  n.  189,  del
medicinale  per  uso  umano  "Entyvio",   approvato   con   procedura
centralizzata» relativamente alle confezioni con codici A.I.C. numeri
043442058/E, 043442060/E, 043442021/E e 043442033/E; 
  Vista la domanda presentata in data 12 luglio 2022 con la quale  la
societa'  Takeda  Pharma  A/S   ha   risposto   alla   richiesta   di
rinegoziazione delle condizioni negoziali  del  medicinale  «Entyvio»
(vedolizumab); 
  Vista la domanda presentata in data 8 agosto 2022, con la quale  la
societa' Takeda Pharma A/S ha chiesto l'estensione delle  indicazioni
terapeutiche  in  regime  di  rimborso   del   medicinale   «Entyvio»
(vedolizumab); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 18-20 luglio 2023; 
  Vista la delibera n. 31 del 20  settembre  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La   nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   ENTYVIO
(vedolizumab),  relativa  alla  sola   confezione   con   A.I.C.   n.
043442019/E: 
    «"Entyvio" e' indicato per il trattamento di pazienti adulti  con
pouchite  cronica  attiva  da  moderata  a  severa  che  sono   stati
sottoposti   a   proctocolectomia   e   anastomosi   ileo-anale   con
confezionamento di pouch ileale per la colite ulcerosa  e  che  hanno
manifestato una risposta inadeguata o  hanno  avuto  una  perdita  di
risposta alla terapia antibiotica». 
  E le indicazioni terapeutiche gia' negoziate: 
    colite ulcerosa: "Entyvio" e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti con colite ulcerosa attiva da moderata a severa,  che
hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno avuto una perdita di
risposta o sono risultati intolleranti alla terapia  convenzionale  o
alla somministrazione  di  un  antagonista  del  fattore  di  necrosi
tumorale alfa (TNFα). 
    morbo di Crohn: "Entyvio"  e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti con morbo di Crohn attivo da moderato  a  severo  che
hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno avuto una perdita di
risposta o sono risultati intolleranti alla terapia  convenzionale  o
alla somministrazione  di  un  antagonista  del  fattore  di  necrosi
tumorale alfa (TNFα). 
  Sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «300 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione  uso
endovenoso» flaconcino  (vetro)  (20ml)  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
043442019/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2.256,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.723,30; 
    «108 mg soluzione per iniezione uso sottocutaneo» siringa (vetro)
in penna preriempita 0,68 ml (158,8  mg/ml)  1  penna  preriempita  -
A.I.C. n. 043442058/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 812,16; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.340,39; 
    «108 mg soluzione per iniezione uso sottocutaneo» siringa (vetro)
in penna preriempita 0,68 ml (158,8  mg/ml)  2  penne  preriempite  -
A.I.C. n. 043442060/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.624,32; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.680,78; 
    «108  mg  soluzione  per  iniezione  uso  sottocutaneo»   siringa
preriempita (vetro) 0,68 ml (158,8 mg/ml)  1  siringa  preriempita  -
A.I.C. n. 043442021/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 812,16; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.340,39; 
    «108  mg  soluzione  per  iniezione  uso  sottocutaneo»   siringa
preriempita (vetro) 0,68 ml (158,8 mg/ml) 2  siringhe  preriempite  -
A.I.C. n. 043442033/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.624,32; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.680,78. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.