IL DIRETTORE GENERALE
del tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito Testo unico), ed in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022,
emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito decreto
cornice), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 21 luglio 2020,
concernente il programma Next Generation EU (di seguito «NGEU»);
Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14
dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione
europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno
della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, attuativo del
piano strategico NGEU, tramite il quale e' conferito alla Commissione
europea il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui
mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro, allo scopo di
fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di
COVID-19, finanziando le iniziative di ripresa e favorendo al
contempo la transizione dell'economia dell'Unione europea verso
un'economia verde e digitale;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17
dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2021-2027 (QFP);
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 (di seguito il «Regolamento RRF»), che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza allo scopo
di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di
COVID-19, ed in particolare l'art. 23, con il quale si richiede agli
Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»);
Visto il PNRR trasmesso dal Governo italiano alla Commissione
europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1,
del regolamento RRF;
Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa
all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,
che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione ed il
relativo allegato;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione
del 2 luglio 2021, che istituisce la metodologia di ripartizione dei
costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di
gestione del debito di NGEU (Cost Allocation Methodology) ed in
particolare gli articoli 7, 8 e 9;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge
con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge
29 luglio 2021, n. 108, recante la «Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art.
4, con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la
verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai
dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5,
comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione
seconda del Dipartimento del Tesoro;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021 di «individuazione
e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», mediante
il quale, con riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro, sono state disposte modifiche alle competenze di alcuni
uffici;
Vista la legge 29 dicembre 2023, n. 197, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2
novembre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 78.705 euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «Loan Agreement» ed
i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea in
data 5 agosto 2021, per la concessione a favore della Repubblica
italiana di un prestito per l'importo di euro 122.601.810.400, che
verra' erogato in una o piu' tranche con scadenza trentennale, per
ciascuna delle quali e' previsto un periodo iniziale di
preammortamento della durata di dieci anni;
Vista la Legal opinion rilasciata dal servizio affari legali del
Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021;
Visto il decreto del 14 dicembre 2021, n. 97437, di accertamento
del sopracitato Loan Agreement e del prefinanziamento;
Considerato che i termini finanziari del Loan Agreement sono
definiti nelle rispettive Confirmation notice relative ad ogni Loan
Instalment;
Vista la Confirmation notice del 20 aprile 2022, relativa
all'erogazione della prima rata per il PNRR, pari a euro
11.000.000.000, nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito
al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;
Visto il decreto n. 53462 dell'8 giugno 2022, con il quale si e'
preso atto dell'erogazione della prima rata del prestito, tra la
Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro
11.000.000.000, nell'ambito del sopracitato Loan Agreement riferito
al programma NGEU;
Vista la Confirmation notice dell'8 novembre 2022, relativa
all'erogazione della seconda rata per il PNRR, pari a euro
11.000.000.000, nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito
al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;
Visto il decreto n. 3236 del 16 gennaio 2023, con il quale si e'
preso atto dell'erogazione della seconda rata del prestito, tra la
Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro
11.000.000.000, nell'ambito del sopracitato Loan Agreement riferito
al programma NGEU;
Vista la Confirmation notice dell'11 ottobre 2023, relativa
all'erogazione della terza rata per il PNRR, pari a euro
8.548.035.698,00, nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito
al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;
Ritenuto opportuno prendere atto dell'erogazione della terza rata
del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea,
per un importo di euro 8.548.035.698,00, nell'ambito del sopracitato
Loan Agreement riferito al programma NGEU;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico, nonche' del
decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'erogazione della
terza rata del prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione
europea, pari a euro 8.548.035.698,00, nell'ambito del Loan Agreement
sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo complessivo di
euro 122.601.810.400.
Per ogni rata e' previsto un periodo iniziale di preammortamento di
dieci anni. Nei primi dieci anni non e' previsto il pagamento di
quota capitale, che verra' rimborsata gradualmente fino a scadenza in
quote capitali costanti dal decimo al trentesimo anno.
Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Loan Agreement, il
periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o tranche
di prestito, sono stabiliti nella Confirmation notice relativa alla
medesima rata o tranche di prestito e sono comunicati alla Repubblica
italiana. La Commissione europea comunica alla Repubblica italiana
l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione
della liquidita', del servizio per le spese generali amministrative
entro venti giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento,
fatturati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della decisione di
esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio
2021.