IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante le «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; Visto l'art. 33, comma 6-bis, del summenzionato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale e' stato istituito un fondo di 10.000.000,00 per l'anno 2021, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in eta' scolare; Visto l'art. 33, comma 6-ter, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ove si dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato; Visto il successivo comma 6-quater che prevede che «agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7,» del summenzionato decreto; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2021, al n. 3151, con il quale sono state stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 gennaio 2022, Serie generale, n. 6; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il comma 290, lettera e) dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ove si prevede, tra l'altro, che all'art. 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 6-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»; Visto, inoltre, il comma 292 della medesima legge che stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte, nel presente anno, in conto residui, sul capitolo 2306 denominato «Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare» per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante e aeronavigante» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute; Considerato, inoltre, che con DMC n. 4 del 22 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2023, sono state rese disponibili sul capitolo 2306 le risorse necessarie per dar seguito alle iniziative individuate nel presente decreto; Considerato che, la diversa fonte di finanziamento non incide sulle originarie finalita' del fondo istituito ai sensi dell'art. 33, comma 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in eta' scolare; Ritenuto prioritario assicurare coerenza e continuita' agli interventi avviati in ossequio alle disposizioni del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2021; Considerato che l'estensione per un ulteriore anno delle summenzionate iniziative consente la prosecuzione dei percorsi di cura intrapresi, assicurando, altresi', un impiego delle risorse orientato al raggiungimento degli obiettivi di salute, perseguendo l'efficace allocazione delle stesse e garantendo un monitoraggio ed una rendicontazione adeguata del loro utilizzo; Ritenuto, in particolare, opportuno riproporre le modalita' di ripartizione di cui al succitato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che prevedono una quota fissa di finanziamento per ogni regione e provincia autonoma, per contribuire ad una piu' equa distribuzione delle risorse, e suddividere la restante parte di finanziamento in due quote proporzionate, rispettivamente sulla base della popolazione residente, di eta' compresa tra i sei ed i diciotto anni, e sul numero stimato di pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni ed attualmente in cura; Preso atto del rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 «Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale dei minori di eta' durante la pandemia COVID-19»; Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1º gennaio 2021; Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 settembre 2023 (rep. atti n. 198/CSR); Decreta: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal comma 290, lettera e) dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riferite all'anno 2022. 2. Il presente decreto disciplina, inoltre, in coerenza con il decreto interministeriale 30 novembre 2021, le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato art. 33, comma 6-bis.