IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute»; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante le  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
  Visto l'art. 33, comma 6-bis, del  summenzionato  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, con il quale  e'  stato  istituito  un  fondo  di
10.000.000,00 per l'anno 2021, destinato a promuovere il benessere  e
la persona, favorendo l'accesso ai servizi  psicologici  delle  fasce
piu' deboli della popolazione, con priorita' per i  pazienti  affetti
da patologie oncologiche, nonche'  per  il  supporto  psicologico  di
bambini e adolescenti in eta' scolare; 
  Visto l'art. 33, comma 6-ter, del citato  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73 ove si dispone che con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  siano
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al
comma  6-bis,  anche  al  fine  del  rispetto  del  limite  di  spesa
autorizzato; 
  Visto il successivo comma 6-quater  che  prevede  che  «agli  oneri
derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  come
rifinanziato dall'art. 77, comma 7,» del summenzionato decreto; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021,  registrato
alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2021, al  n.  3151,  con  il
quale  sono  state  stabilite  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni di cui all'art. 33, comma 6-bis,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 10 gennaio 2022, Serie generale, n. 6; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il comma 290, lettera e) dell'art. 1, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, ove si  prevede,  tra  l'altro,  che  all'art.  33  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: al comma 6-bis, le  parole:  «per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»; 
  Visto, inoltre, il comma 292 della medesima  legge  che  stabilisce
che agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato; 
  Considerato che le  sopracitate  risorse  risultano  iscritte,  nel
presente anno, in conto residui, sul capitolo 2306 denominato  «Fondo
per la  promozione  del  benessere  e  della  persona  finalizzato  a
favorire l'accesso ai servizi psicologici  delle  fasce  piu'  deboli
della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da  patologie
oncologiche, nonche' per il supporto psicologico dei bambini e  degli
adolescenti  in  eta'  scolare»  per  le  finalita'  sopra   indicate
nell'ambito del programma  «Prevenzione  e  promozione  della  salute
umana ed assistenza al personale  navigante  e  aeronavigante»  della
missione  «Tutela  della  salute»  dello  stato  di  previsione   del
Ministero della salute; 
  Considerato,  inoltre,  che  con  DMC  n.  4  del  22  marzo  2023,
registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile  2023,  sono  state
rese disponibili sul capitolo 2306  le  risorse  necessarie  per  dar
seguito alle iniziative individuate nel presente decreto; 
  Considerato che, la diversa fonte di finanziamento non incide sulle
originarie finalita' del fondo istituito ai sensi dell'art. 33, comma
6-bis del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106  e  destinato  a
promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai  servizi
psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con  priorita'
per i pazienti affetti  da  patologie  oncologiche,  nonche'  per  il
supporto psicologico di bambini e adolescenti in eta' scolare; 
  Ritenuto  prioritario  assicurare  coerenza  e   continuita'   agli
interventi avviati in ossequio  alle  disposizioni  del  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 30 novembre 2021; 
  Considerato  che  l'estensione  per   un   ulteriore   anno   delle
summenzionate iniziative consente la  prosecuzione  dei  percorsi  di
cura intrapresi, assicurando,  altresi',  un  impiego  delle  risorse
orientato al raggiungimento degli obiettivi  di  salute,  perseguendo
l'efficace allocazione delle stesse e garantendo un  monitoraggio  ed
una rendicontazione adeguata del loro utilizzo; 
  Ritenuto, in particolare,  opportuno  riproporre  le  modalita'  di
ripartizione di cui al succitato decreto del Ministro  della  salute,
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che
prevedono una  quota  fissa  di  finanziamento  per  ogni  regione  e
provincia autonoma, per contribuire ad una  piu'  equa  distribuzione
delle risorse, e suddividere la restante parte  di  finanziamento  in
due quote proporzionate, rispettivamente sulla base della popolazione
residente, di eta' compresa tra i sei  ed  i  diciotto  anni,  e  sul
numero stimato di  pazienti  oncologici,  con  diagnosi  inferiore  a
cinque anni ed attualmente in cura; 
  Preso atto del rapporto ISS COVID-19  n.  43/2020  «Indicazioni  ad
interim per un appropriato sostegno della salute mentale  dei  minori
di eta' durante la pandemia COVID-19»; 
  Tenuto  conto  della  distribuzione  demografica   sul   territorio
nazionale sulla base dei  dati  forniti  dall'ISTAT  riferiti  al  1º
gennaio 2021; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla  definizione  dei
criteri e delle  modalita'  di  ripartizione  tra  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 6 settembre 2023 (rep. atti n. 198/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  le  modalita'  di  ripartizione
delle risorse di cui all'art. 33, comma 6-bis, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106,  come  modificato  dal  comma  290,  lettera  e)
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riferite  all'anno
2022. 
  2. Il presente decreto disciplina,  inoltre,  in  coerenza  con  il
decreto  interministeriale  30  novembre  2021,   le   modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato art. 33,  comma
6-bis.