IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 con il quale l'On. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 con il quale il prof. Orazio Schillaci e' stato nominato
Ministro della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre
2022 con il quale il dott. Andea Abodi e' stato nominato Ministro
dello sport e giovani;
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping»;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello
sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440
recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri
organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha
trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per
la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con
decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive
modificazioni;
Visto il precedente decreto interministeriale del 28 giugno 2022
recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche,
il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14
dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella serie generale della Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022;
Visto l'emendamento all'allegato I della Convenzione internazionale
contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento
delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la
lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore
dal 1° gennaio 2023;
Viste le richieste di parere in merito all'uso della camera
ipobarica che la Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato
tecnico sanitario ha inviato al Consiglio Superiore di Sanita' con
note del 24 maggio 2022 (prot. 26546), 19 luglio 2022 (prot. 33036),
23 settembre 2022 (prot. 40342) e 16 dicembre 2022 (prot.50418);
Viste le richieste di parere che la Sezione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario ha rivolto alla Federazione
Medico Sportiva Italiana (FMSI) con note del 24 maggio 2022 (prot.
26546) e del 19 luglio 2022 (prot. 33036), relativamente all'utilizzo
della camera ipobarica ed alla difformita' di trattamento tra gli
atleti italiani e gli atleti stranieri relativamente al ricorso a
tale metodica di trattamento;
Visti i pareri favorevoli espressi dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana (prot. n. U21072201178/MC/dc del 21 luglio 2022) e
dal relativo laboratorio antidoping (prot. n. O22072103265);
Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 31 gennaio
2023 in merito alla lista WADA dei principi attivi ad azione dopante;
Visto il parere favorevole della sezione V del Consiglio superiore
di sanita', espresso nella seduta del 14 marzo 2023, con il quale e'
stata accolta la possibilita' di riconsiderare il divieto assoluto di
utilizzo della camera ipobarica per gli sportivi, con l'invito a
mantenere gli atleti sotto stretto controllo di medici sportivi sia
prima che dopo l'utilizzo delle camere ipobariche;
Considerato che la Sezione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del
Comitato tecnico sanitario, nel corso delle riunioni del 3 aprile
2023 e del 3 maggio 2023, analizzando i pareri formulati dal
Consiglio superiore di sanita' e dalla Federazione medico sportiva
italiana sopra citati, si e' espressa favorevolmente circa la
possibilita' di utilizzare la camera ipobarica, purche' sotto stretto
controllo medico, sia prima che dopo l'utilizzo;
Vista la nota della Federazione medico sportiva italiana del 17
maggio 2023, prot. n. U17052300783, con cui si conferma la
possibilita' di utilizzo della camera ipobarica, sotto stretto
controllo medico, mediante aggiornamento del decreto ministeriale
contenente la revisione della lista dei farmaci, delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche
il cui impiego e' considerato doping;
Considerata la necessita' di armonizzare la lista dei farmaci,
delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle
pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista
internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui
all'allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui
impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, in adesione all'emendamento all'allegato 1
della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport»
adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19
ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n.
230 contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei
metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata
dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio
2023 e riportata nell'allegato I, parte integrante del presente
decreto.
2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente
decreto.
3. La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti
sezioni:
a) Sezione 1: classi vietate;
b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e
dei relativi medicinali;
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.