IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice  della  strada»,  di  seguito  «codice  della  strada»,  e  in
particolare 131, comma 2, che demanda al Ministro dei trasporti,  ora
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri, ora  Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, l'individuazione dei tipi e  delle
caratteristiche  delle  speciali  targhe  di   riconoscimento   delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari  di  carriera  nonche'
alle persone che, nei limiti  previsti  dalle  norme  internazionali,
godano delle immunita' spettanti agli agenti suddetti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada», e in  particolare  l'art.  257,  comma  2,  che
accorda al Ministro dei trasporti la facolta' di stabilire,  in  caso
di particolari esigenze, una successione ed un impiego  di  caratteri
alfanumerici diversi da quelli indicati dal  comma  1  dell'appendice
XII al titolo III del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  19
agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 294 del 18 dicembre 1995, con cui sono stati stabiliti i tipi e le
caratteristiche  delle  speciali  targhe  di   riconoscimento   delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari  di  carriera  nonche'
alle persone che, nei limiti  previsti  dalle  norme  internazionali,
godano delle immunita' spettanti agli agenti suddetti; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2003, concernente le istruzioni per la disciplina dei  servizi
di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori; 
  Viste le circolari del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento del tesoro, n. 30989 del 12 marzo 2008, n. 69224  del  7
settembre 2010 e n. 45931 del 1° giugno 2012  aventi  ad  oggetto  la
«Distruzione di carte valori e stampati a  rigoroso  rendiconto»  che
autorizzano in via preventiva e permanente la  distruzione  di  carte
valori e stampati a rigoroso rendiconto, comunque inservibili; 
  Considerato che - anche in considerazione del decorso del  tempo  e
per ragioni di sicurezza -  e'  stata  rappresentata  l'indifferibile
esigenza di modificare e aggiornare  il  regime  attualmente  vigente
relativo  ai  tipi   e   alle   caratteristiche   delle   targhe   di
riconoscimento delle  autovetture  e  degli  autoveicoli  adibiti  ad
promiscuo  appartenenti:  ad  agenti  diplomatici  ed  a   funzionari
consolari diversi da quelle onorari; alle  persone  che,  nei  limiti
previsti dalle norme internazionali, godono delle immunita' spettanti
agli  agenti  e  funzionari  suddetti;  ai   membri   del   personale
amministrativo e  tecnico  delle  missioni  diplomatiche  accreditate
presso  il  Quirinale  e  la  Santa  Sede  e   al   personale   delle
rappresentanze   permanenti   accreditate    presso    organizzazioni
internazionali con sede in Italia, nonche' ad impiegati  consolari  e
alle persone che, nei limiti  previsti  dalle  norme  internazionali,
godono  delle  immunita'  spettanti  al  personale   delle   missioni
diplomatiche e rappresentanze permanenti suddette; 
  Ritenuto quindi di dover procedere a  modificare  e  aggiornare  il
regime  attualmente  posto  dal  citato  decreto  del  Ministro   dei
trasporti e della navigazione 19 agosto  1995  e  a  provvedere  alla
distruzione di quelle che, per l'effetto, diverranno inservibili,  in
conformita' alle istruzioni fornite citate circolari  in  materia  di
«Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto»; 
  Ritenuto che - al fine di ottemperare alle istruzioni  fornite  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza con
nota prot. n. 197506 del 20 luglio 2022 - «e' necessario quantificare
le risorse finanziarie necessarie per  la  distruzione  delle  targhe
ritenute  inservibili,  avendo  cura  di  individuare  la  necessaria
copertura finanziaria»  e  che,  conseguentemente,  «dovranno  essere
regolati, tra gli altri, anche gli aspetti di  natura  finanziaria  e
contabile, da definire tra le parti concertanti, utili per  procedere
alla   distruzione   delle    targhe    che    dovessero    risultare
inutilizzabili»; 
  Ritenuto, infine,  opportuno  prevedere  procedure  di  progressiva
sostituzione delle targhe attualmente in uso con  quelle  di  cui  al
presente decreto, definendo comunque un termine  massimo  decorso  il
quale la circolazione con le prime targhe e' sanzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Caratteristiche tecniche delle targhe speciali 
             di cui all'art. 131 del codice della strada 
 
  1. Le dimensioni e il formato dei caratteri alfabetici  e  numerici
delle targhe speciali  di  riconoscimento,  anteriori  e  posteriori,
delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'art. 131,  comma  2,
del codice della  strada,  sono  conformi  a  quanto  previsto  dagli
allegati 1 e 2 del presente decreto. 
  2. Il fondo delle  targhe  e'  bianco.  I  caratteri  alfabetici  e
numerici sono di colore azzurro. L'emblema della Repubblica  italiana
e la sigla «I» sono di colore nero. 
  3. Le targhe di cui al comma  1  recano  sulla  sinistra  la  sigla
identificativa della serie di appartenenza, a  due  o  tre  caratteri
alfabetici in coerenza con le disposizioni dell'art.  2,  seguita  da
cinque caratteri numerici, che assumono tutti i valori dallo zero  al
nove, secondo una progressione naturale a 5 posizioni da destra verso
sinistra. 
  4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.