IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada», e in particolare 131, comma 2, che demanda al Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonche' alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunita' spettanti agli agenti suddetti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e in particolare l'art. 257, comma 2, che accorda al Ministro dei trasporti la facolta' di stabilire, in caso di particolari esigenze, una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati dal comma 1 dell'appendice XII al titolo III del medesimo regolamento; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1995, con cui sono stati stabiliti i tipi e le caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonche' alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunita' spettanti agli agenti suddetti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003, concernente le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori; Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, n. 30989 del 12 marzo 2008, n. 69224 del 7 settembre 2010 e n. 45931 del 1° giugno 2012 aventi ad oggetto la «Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto» che autorizzano in via preventiva e permanente la distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, comunque inservibili; Considerato che - anche in considerazione del decorso del tempo e per ragioni di sicurezza - e' stata rappresentata l'indifferibile esigenza di modificare e aggiornare il regime attualmente vigente relativo ai tipi e alle caratteristiche delle targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad promiscuo appartenenti: ad agenti diplomatici ed a funzionari consolari diversi da quelle onorari; alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godono delle immunita' spettanti agli agenti e funzionari suddetti; ai membri del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e la Santa Sede e al personale delle rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonche' ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godono delle immunita' spettanti al personale delle missioni diplomatiche e rappresentanze permanenti suddette; Ritenuto quindi di dover procedere a modificare e aggiornare il regime attualmente posto dal citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 e a provvedere alla distruzione di quelle che, per l'effetto, diverranno inservibili, in conformita' alle istruzioni fornite citate circolari in materia di «Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto»; Ritenuto che - al fine di ottemperare alle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza con nota prot. n. 197506 del 20 luglio 2022 - «e' necessario quantificare le risorse finanziarie necessarie per la distruzione delle targhe ritenute inservibili, avendo cura di individuare la necessaria copertura finanziaria» e che, conseguentemente, «dovranno essere regolati, tra gli altri, anche gli aspetti di natura finanziaria e contabile, da definire tra le parti concertanti, utili per procedere alla distruzione delle targhe che dovessero risultare inutilizzabili»; Ritenuto, infine, opportuno prevedere procedure di progressiva sostituzione delle targhe attualmente in uso con quelle di cui al presente decreto, definendo comunque un termine massimo decorso il quale la circolazione con le prime targhe e' sanzionata; Decreta: Art. 1 Caratteristiche tecniche delle targhe speciali di cui all'art. 131 del codice della strada 1. Le dimensioni e il formato dei caratteri alfabetici e numerici delle targhe speciali di riconoscimento, anteriori e posteriori, delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'art. 131, comma 2, del codice della strada, sono conformi a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del presente decreto. 2. Il fondo delle targhe e' bianco. I caratteri alfabetici e numerici sono di colore azzurro. L'emblema della Repubblica italiana e la sigla «I» sono di colore nero. 3. Le targhe di cui al comma 1 recano sulla sinistra la sigla identificativa della serie di appartenenza, a due o tre caratteri alfabetici in coerenza con le disposizioni dell'art. 2, seguita da cinque caratteri numerici, che assumono tutti i valori dallo zero al nove, secondo una progressione naturale a 5 posizioni da destra verso sinistra. 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.