IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art.
1, comma 495, primo periodo, cosi' come modificato, da ultimo, dal
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, secondo cui al
fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche'
dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a
tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2023 -
termine prorogato da ultimo dal citato decreto-legge n. 198 del 2022
- in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica,
al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali
previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al
comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del
2019;
Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater), del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8 secondo cui le amministrazioni interessate
provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica
utilita', le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle
risorse a tal fine stanziate da leggi regionali, nel rispetto
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 maggio 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 ottobre 2022, con i quali, in attuazione del citato comma 497
dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto al riparto
delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81
del 2000;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 37-ter), secondo cui, per le finalita' di cui all'art. 1,
comma 495 della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni
pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali
sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse
all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma
495, della citata legge n. 160 del 2019, e' espressa dall'organo
commissariale;
Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n.
296 del 2006 il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore
contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle
politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano
negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione
europea, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per
occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le
risorse del Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 il
quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81;
Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del
2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle
risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli
obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea
(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art.
1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15 secondo cui, negli anni 2019-2022, le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato
o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche'
mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo;
Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more
dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali
gia' assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lett.
g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione alla data del 30 giugno 2023 -
disposta, da ultimo, con il citato decreto-legge n. 198 del 2022 -
unitamente alla disponibilita' gia' presente di risorse finanziarie
sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili appartenenti al bacino storico, e' volta a sostenere
l'attivazione di un ulteriore processo di stabilizzazione successivo
a quelli attivati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 maggio 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 ottobre 2022, per il riparto delle risorse dirette ad
incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre
tener conto del disposto di cui al citato art. 37-ter), del
decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 106 del 2021;
Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot.
n. DFP-0025843 del 17 aprile 2023 con oggetto: «art. 1, comma 6,
lett. b) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198: proroga al 30
giugno 2023 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.»;
Viste le istanze presentate secondo le modalita' indicate nella
citata nota a firma congiunta prot. n. DFP-0025843 del 17 aprile 2023
per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione;
Considerato che sette amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in
relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi
ventinove lavoratori;
Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1,
comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006
tra le Regioni Campania e Puglia ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione
e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un
incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22
per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali
ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo
indeterminato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 12
luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le
assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto
sono ripartite, per l'annualita' 2023, tra le Regioni Campania e
Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22
per ogni lavoratore assunto, cumulabile con eventuali contributi
regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo
indeterminato, come indicato nel seguente prospetto per un importo
annuo complessivo dell'onere pari a euro 269.590,38:
=====================================================================
| | A | B | C (A × B) |
+==========+=======================+================+===============+
| | | Importo| Importo|
| | N. LSU FSOF istanze| incentivo| incentivo|
| | ammissibili da| statale annuo| statale annuo|
| | stabilizzare| pro-capite| totale|
+----------+-----------------------+----------------+---------------+
|Campania | 24| 9.296,22| 223.109,28|
+----------+-----------------------+----------------+---------------+
|Puglia | 5| 9.296,22| 46.481,10|
+----------+-----------------------+----------------+---------------+
|Totale | 29| 9.296,22| 269.590,38|
+----------+-----------------------+----------------+---------------+
2. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne
disciplina le modalita' di trasferimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 ottobre 2023
p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2980