IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517  recante
«Modificazioni al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
recante riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al  Governo
per la razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  per
l'adozione  di  un  testo  unico  in  materia  di  organizzazione   e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, che disciplina, tra l'altro, le modalita'  per
la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  12
gennaio 2017, avente ad  oggetto  «Definizione  e  aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»,  che  determina  i
livelli essenziali di assistenza; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge  n.  131
del 2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano del 18 dicembre 2019, concernente il Patto per la salute
per gli anni 2019-2021 - Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019; 
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Tento e di Bolzano sul documento recante «Revisione delle
linee  guida  organizzative  e  delle  raccomandazioni  per  la  rete
oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti
con l'attivita' territoriale» - Rep. Atti n.  59/CSR  del  17  aprile
2019; 
  Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29 di  «Istituzione  e  disciplina
della Rete nazionale  dei  registri  dei  tumori  e  dei  sistemi  di
sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo  sanitario
della popolazione» e l'art. 1, comma 463,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022»
che autorizza la spesa di  un  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020 per le finalita' di cui alla  summenzionata  legge  29
del 2019, nonche' il decreto del Ministro della salute,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  12  agosto  2021  che
disciplina le modalita' di riparto e l'utilizzo  delle  summenzionate
risorse; 
  Visto l'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,
recante le «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e  i  servizi  territoriali»
con il quale e' stato istituito un fondo di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, destinato  a  promuovere  il  benessere  e  la  persona,
favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle  fasce  piu'  deboli
della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da  patologie
oncologiche,  nonche'  per  il  supporto  psicologico  di  bambini  e
adolescenti in eta' scolare, le  cui  modalita'  di  attuazione  sono
state disciplinate con decreto del Ministro della salute di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  30  novembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
gennaio 2022 - Serie generale - n. 6; 
  Visto l'art. 1, comma 290, lettera  e),  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2022-2024»
ove si prevede, tra l'altro, che all'art.  33  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, sono apportate  le  seguenti  modificazioni:  al
comma 6-bis, le parole:  «per  l'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»; 
  Visto il programma «PN  Equita'  nella  salute  2021-2027»  per  il
sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo
sociale  europeo  plus  nell'ambito  dell'obiettivo  «Investimenti  a
favore dell'occupazione e della  crescita»  per  le  Regioni  Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna in  Italia,
approvato con  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea
C(2022) 8051 del 4 novembre 2022  con  l'obiettivo  di  rafforzare  i
servizi sanitari e socio-sanitari e  renderne  piu'  equo  l'accesso,
intervenendo nel contrastare la poverta'  sanitaria,  prendersi  cura
della salute mentale, mettere il genere al centro della cura e  nella
promozione della maggiore copertura degli screening oncologici; 
  Visto l'art. 4, comma 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nel
quale  «il  Patto  per  la  salute  2019-2021   e'   prorogato   fino
all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria»; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge  n.  131
del 2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano del 6 agosto 2020, concernente il Piano nazionale per la
prevenzione (PNP) 2020-2025 - Rep. Atti n. 127/CSR  e  le  successive
modifiche apportate con gli Atti Rep. n. 228/CSR del 17 dicembre 2020
e Rep. 51/CSR del 5 maggio 2021; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  presentato  alla
Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del
regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che
approva il Piano nazionale per gli investimenti  complementari  (PNC)
finalizzato ad integrare con risorse  nazionali  gli  interventi  del
PNRR per gli anni dal 2021 al 2026 nel quale sono finanziate  le  due
componenti in materia di  salute:  «reti  di  prossimita',  strutture
intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale»  e
«innovazione,  ricerca  e  digitalizzazione  del  Servizio  sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio  2022,  n.  77
che introduce il «Regolamento recante la  definizione  di  modelli  e
standard per lo sviluppo dell'assistenza  territoriale  nel  Servizio
sanitario nazionale»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  18  maggio  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n.  161  del  7  luglio  2021,  «Modalita'  di  riparto  e
requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici  ormonoresponsivo
per il carcinoma mammario in stadio precoce»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  30  settembre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 253 del 28 ottobre 2022,  «Riparto  del  fondo  per  il
potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di  profilazione
genomica  dei  tumori  dei  quali  sono   riconosciute   evidenza   e
appropriatezza»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 marzo 2023, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 80 del 4 aprile 2023, «Potenziamento dei test  di  Next-Generation
Sequencing per la profilazione genomica del colangiocarcinoma»; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  concernente  il  «Piano  oncologico  nazionale:
documento di pianificazione e  indirizzo  per  la  prevenzione  e  il
contrasto del cancro 2023 - 2027», rep. Atti n. 16/CSR del 26 gennaio
2023, nella quale e' «ritenuto necessario  consolidare  il  contrasto
alle  malattie  oncologiche  secondo  un  approccio   integrato   tra
prevenzione e assistenza sul territorio, coinvolgendo tutte  le  aree
di  competenza  del  Servizio  sanitario,  al  fine   di   assicurare
uniformita' ed equita' di accesso ai cittadini»; 
  Visto che nella medesima intesa «le regioni e le Province  autonome
di Trento e di Bolzano si  impegnano  a  recepire  il  documento  con
propri provvedimenti e  a  darne  attuazione  nei  rispettivi  ambiti
territoriali,  nei  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  ferma  restando
l'autonomia nell'adottare le soluzioni organizzative piu'  idonee  in
relazione alle esigenze della propria  programmazione,  attivando  un
processo di monitoraggio della sua implementazione  nel  rispetto  di
quanto stabilito dai LEA  e  nella  previsione  di  un  finanziamento
aggiuntivo centrale per l'attivazione di linee strategiche non ancora
previste»; 
  Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2022,   n.   198,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini  legislativi»  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.  14,   come
modificato e integrato dall'art. 8 del decreto-legge 22 giugno  2023,
n. 75, ed in particolare l'art. 4, ove si prevede, ai commi  9-bis  e
9-ter, rispettivamente che «e' istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  della  salute  un   fondo   denominato   "Fondo   per
l'implementazione  del  Piano  nazionale  2023-2027 -  PON"  con  una
dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al 2027, destinato al potenziamento delle strategie  e  delle  azioni
per la prevenzione, la diagnosi, la cura  e  l'assistenza  al  malato
oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027» e  che
«con decreto del Ministro della salute, da adottare entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono individuati i criteri e le  modalita'  di  riparto
tra le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  del
Fondo di cui al comma 9-bis da destinare,  in  base  alle  specifiche
esigenze regionali, al raggiungimento della piena operativita'  delle
reti  oncologiche   regionali,   al   potenziamento   dell'assistenza
domiciliare e integrata con  l'ospedale  e  i  servizi  territoriali,
nonche' ad attivita' di formazione  degli  operatori  sanitari  e  di
monitoraggio delle azioni poste in essere. Al finanziamento con oneri
a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome
di Trento e di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative
vigenti  in  materia  di  compartecipazione  della  spesa  sanitaria,
nonche' alle condizioni di erogabilita' delle somme ivi previste.»; 
  Visto il medesimo comma 9-ter, del summenzionato art. 4, nel  quale
e' disposto che «alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal  comma
9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023  al
2027,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
della salute»; 
  Viste le modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di
conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che ha  disposto
un'ulteriore integrazione dell'art. 4,  comma  9-bis  prevedendo  che
«dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere"  sono
aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori dei livelli delle
prestazioni sanitarie  stabiliti  a  livello  nazionale,  che  devono
essere rispettati in tutte le  regioni  e  province  autonome,  anche
avvalendosi del  parere  e  dell'esperienza  delle  associazioni  dei
malati oncologici, e che  il  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza   monitora
nell'ambito  del  Nuovo  sistema  di  garanzia  per  il  monitoraggio
dell'assistenza sanitaria, di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138  del
14 giugno 2019, con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente"»; nonche'  «dopo  il  primo  periodo
sono inseriti i seguenti:  "Per  quanto  riguarda  il  raggiungimento
della piena operativita' delle reti  oncologiche  regionali,  con  il
decreto di cui al primo periodo e' prevista l'erogazione della  quota
parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata  alle  medesime  reti
oncologiche in base al raggiungimento di  specifici  obiettivi  e  al
rispetto di  termini  stabiliti  per  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma ed e' altresi'  previsto  un  meccanismo  premiale.  Con  il
medesimo decreto, presso la Direzione generale  della  programmazione
sanitaria del Ministero della salute, e' istituito  il  Coordinamento
generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal
documento recante 'Revisione delle Linee guida organizzative e  delle
raccomandazioni  per  la  Rete  oncologica  che  integra  l'attivita'
ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale',  di
cui all'accordo sancito  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)"»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli  delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione  per  l'anno
finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025; 
  Visto che le sopracitate risorse, pari a 10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni  dal  2023  al  2027,  sono  state  iscritte  nel
capitolo di bilancio 2309 piano gestionale 1, denominato  «Fondo  per
l'implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027» afferente
al  centro  di  responsabilita'  della   Direzione   generale   della
prevenzione sanitaria e istituito per  le  finalita'  sopra  indicate
nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione  e  promozione  della
salute umana  ed  assistenza  sanitaria  del  personale  navigante  e
aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello  stato  di
previsione del Ministero della salute; 
  Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009,
n. 196 e successive modificazioni; 
  Ritenuto indispensabile procedere  all'individuazione  delle  quote
spettanti ai sensi del citato art.  4,  comma  9-ter,  per  tutte  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto, inoltre, indispensabile garantire  che  il  finanziamento
aggiuntivo centrale di cui trattasi, sia destinato all'attivazione di
linee strategiche non ancora previste; 
  Tenuto  conto  della  distribuzione  demografica   sul   territorio
nazionale, sulla base dei dati  forniti  dall'ISTAT  riferiti  al  1°
gennaio 2022; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla  definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione del fondo tra le regioni  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Ritenuto, infine, prioritario garantire un efficiente impiego delle
risorse, rinviando, pertanto, ad un successivo  decreto  da  adottare
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
integrazioni in adeguamento a quanto introdotto dalla legge 10 agosto
2023, n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 19 ottobre 2023 (Rep. atti n. 240/CSR del 19  ottobre
2023); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto  individua  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto, tra le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  del  «Fondo  per  l'implementazione  del  Piano   nazionale
2023-2027 - PON», pari a 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2027, di cui all'art. 4, comma 9-bis,  del  decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia  di
termini legislativi», convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
febbraio 2023, n. 14, nonche' il sistema di monitoraggio delle azioni
poste in essere.