IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina, tra l'altro, le modalita' per la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, avente ad oggetto «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che determina i livelli essenziali di assistenza; Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021 - Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019; Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Tento e di Bolzano sul documento recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale» - Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2019; Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29 di «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione» e l'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che autorizza la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per le finalita' di cui alla summenzionata legge 29 del 2019, nonche' il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 agosto 2021 che disciplina le modalita' di riparto e l'utilizzo delle summenzionate risorse; Visto l'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante le «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» con il quale e' stato istituito un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in eta' scolare, le cui modalita' di attuazione sono state disciplinate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 gennaio 2022 - Serie generale - n. 6; Visto l'art. 1, comma 290, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ove si prevede, tra l'altro, che all'art. 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 6-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022»; Visto il programma «PN Equita' nella salute 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per le Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna in Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8051 del 4 novembre 2022 con l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e socio-sanitari e renderne piu' equo l'accesso, intervenendo nel contrastare la poverta' sanitaria, prendersi cura della salute mentale, mettere il genere al centro della cura e nella promozione della maggiore copertura degli screening oncologici; Visto l'art. 4, comma 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nel quale «il Patto per la salute 2019-2021 e' prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria»; Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 agosto 2020, concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025 - Rep. Atti n. 127/CSR e le successive modifiche apportate con gli Atti Rep. n. 228/CSR del 17 dicembre 2020 e Rep. 51/CSR del 5 maggio 2021; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti», che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026 nel quale sono finanziate le due componenti in materia di salute: «reti di prossimita', strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» e «innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 che introduce il «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 7 luglio 2021, «Modalita' di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce»; Visto il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2022, «Riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza»; Visto il decreto del Ministro della salute 6 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 4 aprile 2023, «Potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica del colangiocarcinoma»; Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il «Piano oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023 - 2027», rep. Atti n. 16/CSR del 26 gennaio 2023, nella quale e' «ritenuto necessario consolidare il contrasto alle malattie oncologiche secondo un approccio integrato tra prevenzione e assistenza sul territorio, coinvolgendo tutte le aree di competenza del Servizio sanitario, al fine di assicurare uniformita' ed equita' di accesso ai cittadini»; Visto che nella medesima intesa «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire il documento con propri provvedimenti e a darne attuazione nei rispettivi ambiti territoriali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e ferma restando l'autonomia nell'adottare le soluzioni organizzative piu' idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione, attivando un processo di monitoraggio della sua implementazione nel rispetto di quanto stabilito dai LEA e nella previsione di un finanziamento aggiuntivo centrale per l'attivazione di linee strategiche non ancora previste»; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato e integrato dall'art. 8 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, ed in particolare l'art. 4, ove si prevede, ai commi 9-bis e 9-ter, rispettivamente che «e' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON" con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027» e che «con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operativita' delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonche' ad attivita' di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonche' alle condizioni di erogabilita' delle somme ivi previste.»; Visto il medesimo comma 9-ter, del summenzionato art. 4, nel quale e' disposto che «alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»; Viste le modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che ha disposto un'ulteriore integrazione dell'art. 4, comma 9-bis prevedendo che «dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere" sono aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente"»; nonche' «dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operativita' delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo e' prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed e' altresi' previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, e' istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante 'Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale', di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)"»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025; Visto che le sopracitate risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, sono state iscritte nel capitolo di bilancio 2309 piano gestionale 1, denominato «Fondo per l'implementazione del piano oncologico nazionale 2023-2027» afferente al centro di responsabilita' della Direzione generale della prevenzione sanitaria e istituito per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute; Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni; Ritenuto indispensabile procedere all'individuazione delle quote spettanti ai sensi del citato art. 4, comma 9-ter, per tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto, inoltre, indispensabile garantire che il finanziamento aggiuntivo centrale di cui trattasi, sia destinato all'attivazione di linee strategiche non ancora previste; Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1° gennaio 2022; Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione del fondo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuto, infine, prioritario garantire un efficiente impiego delle risorse, rinviando, pertanto, ad un successivo decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le integrazioni in adeguamento a quanto introdotto dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 ottobre 2023 (Rep. atti n. 240/CSR del 19 ottobre 2023); Decreta: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' di riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON», pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, di cui all'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonche' il sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere.