Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel
quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di
cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa
attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia
elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
dicembre 2016, ((di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017)), e per il gas dall'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all'anno 2023, ((l'ARERA)) predispone entro il
31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo
2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ((l'ARERA))
provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema
per il settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili
nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per
l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le
somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica
anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di
euro per l'anno 2023.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di
euro per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo ((di quota
parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per
il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di
bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con
il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorita' di regolazione per ((energia, reti)) e ambiente
(ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei tre mesi
l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 203,22
((milioni di euro, mediante)) corrispondente utilizzo ((di quota
parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8,
che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 ((milioni di euro,
a valere)) sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per
l'anno 2023.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
29 dicembre 2016 e' pubblicato nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico.
- Si riporta l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1.-8.
(omissis)
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 2-bis (Rendicontazione dell'utilizzo delle
risorse destinate al contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi dell'energia). - 1. L'ARERA effettua la
rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei
settori elettrico e del gas naturale, con particolare
riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite
alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti
disposizioni:
1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69;
3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27
settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25;
7) articolo 1 del presente decreto;
b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti
disposizioni:
1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27
settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
3) articolo 2 del presente decreto.
2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la
rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della
transizione ecologica e alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei
settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la
rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a
tali misure, con particolare riferimento alle
disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA,
distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il
comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia
e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e
alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette
al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero
della transizione ecologica e alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle
risorse destinate al contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale
per l'anno in corso, con particolare riferimento alle
disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA,
distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il
comparto del gas.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE):
«Art. 16 (Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici). - 1.
2.
3.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto.»