IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera
e), ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo «adotta le direttive per assicurare l'imparzialita',
il buon andamento e l'efficacia degli uffici pubblici e promuove le
verifiche necessarie»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare il
comma 1 dell'art. 2 ai sensi del quale il Presidente del Consiglio
dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri
«per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della
Repubblica» e il comma 2, lettera h), della medesima disposizione, ai
sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio, in forma
organica e integrata della funzione di «coordinamento dell'attivita'
amministrativa del Governo e della funzionalita' dei sistemi di
controllo interno»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche», che disciplina i
procedimenti semplificati per il rilascio dei titoli necessari alla
realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettroniche,
nonche' alla connessa occupazione di suolo pubblico;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto
ulteriori disposizioni di semplificazione espressamente dedicate alla
realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, che ha
introdotto la disciplina relativa alla utilizzazione delle
infrastrutture fisiche gia' esistenti di proprieta', tra l'altro, di
amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti che gestiscono altri
servizi pubblici per la posa di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita';
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha
dettato misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni
elettroniche, inserendo, in particolare, all'interno del menzionato
codice delle comunicazioni elettroniche il principio secondo cui alla
installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di
fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in
particolare, l'art. 8 concernente le attribuzioni al Presidente del
Consiglio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e
transizione digitale e l'istituzione del Comitato interministeriale
per la transizione digitale per le attivita' di coordinamento e
monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative tra l'altro
alla strategia nazionale italiana per la banda ultra larga;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice
europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)», che ha
sostituito gli articoli da 1 a 98 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, come successivamente modificato, con gli articoli da 1
a 98-tricies;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di
recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di
fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR»),
ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile
2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha ulteriormente disciplinato le
disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio
2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa
e resilienza per l'Italia;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha, tra l'altro,
introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1°
ottobre 2013 che ha definito le specifiche tecniche delle operazioni
di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle
infrastrutture stradali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022
con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di
innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988
n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione
digitale;
Considerato che l'Investimento 3 «Reti ultraveloci» della Missione
1 - Componente C2 del PNRR e' articolato, tra l'altro, nei seguenti
sub-investimenti: «Italia a 1 giga»; «Italia 5G»; «Scuola connessa»;
«Sanita' connessa»; «Collegamento isole minori»;
Rilevato che in linea con gli obiettivi europei della Gigabit
society e del Digital Compass, il Piano Italia a 1 Giga ha
l'obiettivo di realizzare infrastrutture di rete a banda ultra-larga
che garantiscano la velocita' di trasmissione di almeno 1 Gbit/s
sull'intero territorio nazionale al 2026, collegando le unita'
immobiliari nei quali non e' presente, ne' lo sara' per i prossimi
cinque anni, alcuna rete idonea a fornire velocita' di almeno 300
Mbit/s in download nell'ora di picco del traffico;
Rilevato che il Piano Italia 5G ha l'obiettivo di incentivare la
diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo
salto di qualita' della connettivita' radiomobile mediante
rilegamenti in fibra ottica delle stazioni radio base e la
densificazione delle infrastrutture di rete, al fine di garantire la
velocita' ad almeno 150 Mbit/s in download e 30 Mbit/S in uplink, in
aree in cui non e' presente, ne' lo sara' nei prossimi cinque anni,
alcuna rete idonea a fornire connettivita' a 30 Mbit/s in tipiche
condizioni di punta del traffico;
Tenuto conto che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021,
prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti
dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla
base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa
titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie
strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni
individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla
normativa nazionale ed europea vigente»;
Rilevato che in seguito all'esperimento di apposite procedure, sono
stati individuati i soggetti aggiudicatari e concessionari per la
realizzazione delle infrastrutture PNRR;
Considerato che i Piani PNRR dovranno essere completati entro il 30
giugno 2026 e che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel PNRR comporta, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE)
2021/241, il disimpegno da parte della Commissione europea del
relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o
revoca delle risorse relative agli investimenti previsti dal PNRR;
Rilevato che nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione
delle infrastrutture relative alla banda ultra-larga e delle reti
pubbliche di comunicazione oggetto della presente direttiva si sono
talvolta registrati ritardi che non hanno consentito lo svolgimento
efficiente e tempestivo delle attivita', causati, in alcuni casi,
dall'inerzia amministrativa, in altri casi, dalla mancata adozione di
provvedimenti abilitativi aventi carattere vincolato;
Considerato che il carattere strategico e/o essenziale correlato
alle opere sopra indicate impone, la massima collaborazione
istituzionale tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti
risultando contrario al prevalente interesse pubblico il persistere
di situazioni che non consentano o, soltanto, ritardino la sollecita
realizzazione delle opere in questione;
Ravvisata, per quanto sopra, la necessita' di adottare un atto di
indirizzo che richiami i soggetti coinvolti al rispetto rigoroso
della normativa nazionale in tema di semplificazioni amministrative
per i lavori di realizzazione delle infrastrutture per la banda
ultra-larga applicabile alle attivita' richiamate, nonche' ad una
leale collaborazione istituzionale, al fine della celere
realizzazione degli obiettivi strategici stabiliti dal Governo;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente direttiva, nel rispetto del riparto di competenze e
funzioni tra i soggetti pubblici titolari di poteri di
amministrazione attiva, mira ad assicurare l'imparzialita', il buon
andamento e l'efficacia degli uffici pubblici istituzionalmente
competenti al rilascio di provvedimenti e atti rientranti nell'ambito
dell'Investimento 3 - Componente C2 del PNRR, articolato nei
sub-investimenti «Italia a 1 giga», «Italia 5G», «Scuola connessa»;
«Sanita' connessa»; «Collegamento isole minori».
2. Scopo della presente direttiva e' l'emanazione di linee di
azione, condivise dai ministeri coinvolti nella strategia nazionale
riferita agli interventi indicati al comma 1, finalizzate ad ottenere
e diffondere modelli di semplificazione procedimentale, conformi alle
vigenti disposizioni legislative e fondate sui principi di competenza
amministrativa e leale collaborazione istituzionale.
3. La presente direttiva ha come destinatari tutti i soggetti
pubblici titolari di compiti e funzioni amministrative per la
realizzazione degli interventi e delle opere indicate al comma 1,
individuate, in via di prima applicazione:
a) nelle infrastrutture di comunicazione elettronica e nei
relativi diritti di passaggio di cui all'art. 43 del decreto
legislativo n. 259/2003;
b) nelle infrastrutture per impianti radioelettrici di cui
all'art. 44 del decreto legislativo n. 259/2003;
c) negli apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre
tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti
o per la modifica delle caratteristiche trasmissive;
d) nelle opere civili, negli scavi e nell'occupazione di suolo
pubblico di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 259/2003;
e) nelle opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga.
4. La presente direttiva non introduce disposizioni innovative o in
contrasto con le disposizioni legislative dell'ordinamento di settore
e non comporta deroghe ai regimi di tutela speciale (vincoli
storico-artistici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici,
urbanistici).