IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione
del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza
per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono
sulla redditivita' economica dei produttori agricoli, mettendo a
disposizione di alcuni Stati membri complessivo di euro 330.000.000 e
destinando all'Italia, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera k)
l'importo di euro 60.547.380, con possibilita' di concedere un
sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200%
dell'importo nazionale assegnato;
Vista la decisione di esecuzione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022
della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE)
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato
alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo
scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita'
naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che stabiliscono gli interventi
compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate
dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per la
dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e le modalita'
di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse
finanziarie disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale per
l'erogazione degli aiuti;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito
con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che consente
alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita'
eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al
verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da
polizze assicurative a fronte del rischio siccita', di accedere agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica
e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ed in
particolare l'art. 12 «Sostegno alle imprese agricole danneggiate
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e
disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province
autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese
agricole colpite dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno
2022»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1
commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita',
finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lettera f) e 76 del
regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le
funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una
societa' di capitali dedicata;
Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre
2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e le modalita' di
intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di
gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto
legislativo n. 102/2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e
le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto 30 dicembre 2022 del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48
del 25 febbraio 2023, recante «Disposizioni per la costituzione, il
riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo
mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali
meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o
brina e siccita'»;
Visto il decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste concernente il «Prelevamento
dal fondo di solidarieta' nazionale e riparto tra le regioni e la
Provincia autonoma di Trento assegnazione di euro 100.000.000,00 per
gli interventi compensativi dei danni causati dalla siccita' 2022»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze 19 settembre
2023 con il quale e' disposto, a valere Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, il cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma
assegnata all'Italia con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465
della Commissione del 14 luglio 2023;
Visti i decreti di declaratoria 12 settembre 2023, pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre
2023, con i quali e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle
alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023 nei territori delle
Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, delimitando i relativi
comuni;
Vista l'analisi condotta da ISMEA sulle stime previsionali delle
perdite di redditivita' subite dai produttori agricoli per l'evento
siccita' a livello nazionale e per l'evento alluvione, ivi compresi i
collegati eventi franosi, nei territori, di cui ai sopracitati
decreti di declaratoria 12 settembre 2023, delle Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana;
Considerato che le ripercussioni sui costi di produzione derivanti
dalla pandemia di COVID-19 e dall'invasione dell'Ucraina da parte
della Russia, nonche' gli effetti derivanti dagli eventi
metereologici avversi, hanno interessato l'intero settore agricolo
italiano;
Considerato che, ai sensi del sopracitato regolamento di esecuzione
(UE) 2023/1465, gli aiuti sono assegnati sulla base di criteri
oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite
economiche subite dagli agricoltori interessati e garantiscono che i
pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della
concorrenza;
Tenuto conto del carattere di eccezionalita' riconosciuto dalla
Commissione europea per siccita' e inondazioni che hanno interessato
il territorio italiano, in considerazione del quale, con l'art. 3,
paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, sono stati
assegnati all'Italia maggiori fondi rispetto al proprio peso relativo
nel comparto agricolo;
Ritenuto di ripartire le risorse recate dal regolamento (UE)
2023/1465 e dal cofinanziamento nazionale, assicurato fino ad un
importo massimo pari al 200% delle risorse dell'Unione, assegnando
prioritariamente le risorse alle imprese agricole danneggiate dai
sopracitati eventi alluvionali, ivi compresi i collegati eventi
franosi, per un fabbisogno di euro 100 milioni e la restante
dotazione finanziaria a parziale copertura del fabbisogno stimato per
il sostegno delle imprese in cui le ripercussioni sui costi di
produzione, sopra richiamate, hanno aggravato i danni derivanti dalla
siccita' prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7
giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
Considerato che gli aiuti di cui al presente decreto sono
cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal
FEASR;
Considerato che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni
tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di
sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte
alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti dalle
suddette avversita' metereologiche;
Considerato che, ai fini dell'art. 1, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2023/1465, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il
sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto
dell'Unione solo se i pagamenti sono stati effettuati entro il 31
gennaio 2024;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2023/1465, in data 29 settembre 2023 il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha
notificato alla Commissione europea attraverso la piattaforma
informatica ISAMM, con modulo 898, le prescritte informazioni
dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale, con
particolare riguardo ai criteri utilizzati per determinare le
modalita' di concessione degli aiuti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 19 ottobre 2023;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione, finalita'
e risorse finanziarie
1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno
finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2023/1465, richiamato in premessa, che ha assegnato all'Italia la
somma complessiva di euro 60.547.380 di fondi unionali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze 19 settembre
2023, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2023/1465, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono aumentate
con un cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma assegnata
all'Italia con il medesimo regolamento.
3. L'importo derivante dalle risorse di cui ai commi 1 e 2, per un
fabbisogno di euro 100 milioni, e' assegnato prioritariamente per il
sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali
di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
4. L'importo residuo, derivante dalla differenza tra le risorse di
cui ai commi 1 e 2 e l'importo assegnato ai sensi del comma 3, e'
destinato al sostegno delle imprese in cui le ripercussioni sui costi
di produzione registrati nel settore agricolo nel 2023, hanno
aggravato i danni derivanti dalla siccita' prolungatasi dalla
campagna 2022, come accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. I risparmi di spesa registrati per il sostegno alle imprese
agricole di cui al comma 3 sono utilizzati per incrementare le
risorse finanziarie per il sostegno delle imprese di cui al comma 4.
6. Le risorse disponibili sono ripartite tra i beneficiari in base
ai sostegni quantificati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto,
utilizzando prioritariamente le risorse di cui al comma 1 del
presente articolo.
7. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di
cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.