IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione
del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario  di  emergenza
per i settori agricoli colpiti da  problemi  specifici  che  incidono
sulla redditivita' economica  dei  produttori  agricoli,  mettendo  a
disposizione di alcuni Stati membri complessivo di euro 330.000.000 e
destinando all'Italia, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera  k)
l'importo di  euro  60.547.380,  con  possibilita'  di  concedere  un
sostegno  supplementare  nazionale  fino  a  un  massimo   del   200%
dell'importo nazionale assegnato; 
  Vista la decisione di esecuzione C (2022)8645 del 2  dicembre  2022
della Commissione, di approvazione del  Piano  strategico  della  PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo  II,  del  regolamento  (UE)
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato
alla Commissione europea  mediante  il  sistema  elettronico  per  lo
scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; 
  Vista la legge 16 aprile 1987,  n.  183  istitutiva  del  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente  la
normativa del Fondo di  solidarieta'  nazionale  per  gli  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; 
  Visti, in particolare, gli articoli  5  e  6,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102  che  stabiliscono  gli  interventi
compensativi dei danni, attivabili  nelle  aree  agricole  delimitate
dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per  la
dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e  le  modalita'
di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni  delle  risorse
finanziarie disponibili  nel  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  per
l'erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito
con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che consente
alle  imprese  agricole  che  hanno  subito  danni   dalla   siccita'
eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che,  al
verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata  da
polizze assicurative a fronte del rischio siccita', di accedere  agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica
e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023»,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  31  luglio  2023,  n.  100  ed   in
particolare l'art. 12 «Sostegno  alle  imprese  agricole  danneggiate
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023  e
disposizioni per  la  ripartizione  tra  le  regioni  e  le  province
autonome delle somme per il ristoro dei danni  subiti  dalle  imprese
agricole colpite dalla  siccita'  verificatasi  nel  corso  dell'anno
2022»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in  particolare,  l'art.  1
commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',
finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lettera f) e 76 del
regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono  affidate  ad  Ismea  le
funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una
societa' di capitali dedicata; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge  30  dicembre
2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e  le  modalita'  di
intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel  Piano  di
gestione dei rischi in agricoltura di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo n. 102/2004; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e
le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7,  comma  1,
della legge 11 novembre 2011, n.  180  «Norme  per  la  tutela  della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto 30 dicembre 2022  del  Ministro  dell'agricoltura,
della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48
del 25 febbraio 2023, recante «Disposizioni per la  costituzione,  il
riconoscimento,  la  gestione   ed   il   finanziamento   del   Fondo
mutualistico  nazionale  per  la  copertura  dei  danni  catastrofali
meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo  o
brina e siccita'»; 
  Visto il decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste  concernente  il  «Prelevamento
dal fondo di solidarieta' nazionale e riparto tra  le  regioni  e  la
Provincia autonoma di Trento assegnazione di euro 100.000.000,00  per
gli interventi compensativi dei danni causati dalla siccita' 2022»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze 19 settembre
2023 con il quale e'  disposto,  a  valere  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16  aprile
1987, n. 183, il cofinanziamento nazionale, fino al 200% della  somma
assegnata all'Italia con il regolamento di esecuzione (UE)  2023/1465
della Commissione del 14 luglio 2023; 
  Visti i decreti di declaratoria 12 settembre 2023, pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22  settembre
2023,  con  i  quali  e'  stata  dichiarata  l'eccezionalita'   delle
alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023  nei  territori  delle
Regioni Emilia-Romagna, Marche  e  Toscana,  delimitando  i  relativi
comuni; 
  Vista l'analisi condotta da ISMEA sulle  stime  previsionali  delle
perdite di redditivita' subite dai produttori agricoli  per  l'evento
siccita' a livello nazionale e per l'evento alluvione, ivi compresi i
collegati eventi  franosi,  nei  territori,  di  cui  ai  sopracitati
decreti  di   declaratoria   12   settembre   2023,   delle   Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana; 
  Considerato che le ripercussioni sui costi di produzione  derivanti
dalla pandemia di COVID-19 e  dall'invasione  dell'Ucraina  da  parte
della  Russia,   nonche'   gli   effetti   derivanti   dagli   eventi
metereologici avversi, hanno interessato  l'intero  settore  agricolo
italiano; 
  Considerato che, ai sensi del sopracitato regolamento di esecuzione
(UE) 2023/1465, gli  aiuti  sono  assegnati  sulla  base  di  criteri
oggettivi e  non  discriminatori  che  tengono  conto  delle  perdite
economiche subite dagli agricoltori interessati e garantiscono che  i
pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato  o  della
concorrenza; 
  Tenuto conto del carattere  di  eccezionalita'  riconosciuto  dalla
Commissione europea per siccita' e inondazioni che hanno  interessato
il territorio italiano, in considerazione del quale,  con  l'art.  3,
paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, sono stati
assegnati all'Italia maggiori fondi rispetto al proprio peso relativo
nel comparto agricolo; 
  Ritenuto di  ripartire  le  risorse  recate  dal  regolamento  (UE)
2023/1465 e dal cofinanziamento  nazionale,  assicurato  fino  ad  un
importo massimo pari al 200% delle  risorse  dell'Unione,  assegnando
prioritariamente le risorse alle  imprese  agricole  danneggiate  dai
sopracitati eventi  alluvionali,  ivi  compresi  i  collegati  eventi
franosi, per  un  fabbisogno  di  euro  100  milioni  e  la  restante
dotazione finanziaria a parziale copertura del fabbisogno stimato per
il sostegno delle imprese  in  cui  le  ripercussioni  sui  costi  di
produzione, sopra richiamate, hanno aggravato i danni derivanti dalla
siccita' prolungatasi dalla campagna 2022, accertati  nel  decreto  7
giugno  2023  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
  Considerato  che  gli  aiuti  di  cui  al  presente  decreto   sono
cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal
FEASR; 
  Considerato  che  occorre,  tuttavia,  evitare   sovracompensazioni
tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di
sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per  far  fronte
alle  perdite  economiche  subite  dagli  agricoltori  colpiti  dalle
suddette avversita' metereologiche; 
  Considerato che, ai fini dell'art. 1, paragrafo 5, del  regolamento
(UE) 2023/1465, le spese sostenute in relazione ai pagamenti  per  il
sostegno eccezionale  agli  agricoltori  sono  ammissibili  all'aiuto
dell'Unione solo se i pagamenti sono stati  effettuati  entro  il  31
gennaio 2024; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento
(UE)  2023/1465,   in   data   29   settembre   2023   il   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  ha
notificato  alla  Commissione  europea  attraverso   la   piattaforma
informatica  ISAMM,  con  modulo  898,  le  prescritte   informazioni
dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale,  con
particolare  riguardo  ai  criteri  utilizzati  per  determinare   le
modalita' di concessione degli aiuti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 19 ottobre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione, finalita' 
                        e risorse finanziarie 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  i  beneficiari  del  sostegno
finanziario di emergenza di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2023/1465, richiamato in premessa, che  ha  assegnato  all'Italia  la
somma complessiva di euro 60.547.380 di fondi unionali. 
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze  19  settembre
2023, ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
2023/1465, le risorse finanziarie di cui al comma  1  sono  aumentate
con un cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma  assegnata
all'Italia con il medesimo regolamento. 
  3. L'importo derivante dalle risorse di cui ai commi 1 e 2, per  un
fabbisogno di euro 100 milioni, e' assegnato prioritariamente per  il
sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi  alluvionali
di cui al  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito  con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. 
  4. L'importo residuo, derivante dalla differenza tra le risorse  di
cui ai commi 1 e 2 e l'importo assegnato ai sensi  del  comma  3,  e'
destinato al sostegno delle imprese in cui le ripercussioni sui costi
di  produzione  registrati  nel  settore  agricolo  nel  2023,  hanno
aggravato  i  danni  derivanti  dalla  siccita'  prolungatasi   dalla
campagna 2022, come accertati nel decreto 7 giugno 2023 del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  5. I risparmi di spesa registrati  per  il  sostegno  alle  imprese
agricole di cui al  comma  3  sono  utilizzati  per  incrementare  le
risorse finanziarie per il sostegno delle imprese di cui al comma 4. 
  6. Le risorse disponibili sono ripartite tra i beneficiari in  base
ai sostegni quantificati ai sensi dell'art. 3 del  presente  decreto,
utilizzando prioritariamente  le  risorse  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  7.  Gli  eventuali  risparmi  di  spesa  relativi  alla  quota   di
cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.