IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, testo unico delle  accise,  ed  in
particolare: 
    l'articolo  21,  che  individua,  tra   i   prodotti   energetici
sottoposti ad accisa, i gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  il  gas
naturale, anche liquefatto (GNL); 
    l'articolo 24, comma 1, che prevede  che  i  prodotti  energetici
destinati agli usi elencati nella  Tabella  A  allegata  al  medesimo
testo unico sono ammessi ad esenzione o  all'aliquota  ridotta  nella
misura ivi prevista; 
    l'articolo 24-bis, comma 1, che  dispone  che  le  formule  e  le
modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o
variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli; 
    l'articolo 26, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che  il
gas naturale destinato all'autotrazione e' sottoposto  ad  accisa  al
momento della fornitura ai consumatori finali; 
    il punto 3 della Tabella A allegata al medesimo testo unico delle
accise, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici
qualora impiegati come carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque
marine  comunitarie,  compresa  la  pesca,   con   esclusione   delle
imbarcazioni private da diporto e impiegati come  carburanti  per  la
navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al  trasporto  delle
merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti; 
  Visto  il  regolamento  adottato  con  il  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  15  dicembre  2015,  n.  225,   che
disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti
nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque  marine  comunitarie  e
nelle acque interne; 
  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 giugno 1998, che reca disposizioni concernenti
la  separazione  contabile  e  societaria  per  le  imprese  del  gas
naturale; 
  Visto l'articolo 67,  comma  1,  del  predetto  testo  unico  delle
accise, che prevede che con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le  norme  regolamentari
per l'applicazione delle disposizioni  in  esso  contenute,  comprese
quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni,  abbuoni
o restituzioni; 
  Ritenuto quindi necessario aggiornare le  disposizioni  di  cui  al
predetto regolamento del Ministro dell'economia e  delle  finanze  n.
225 del 2015 al fine di stabilire le  modalita'  per  consentire,  ai
soggetti  che  ne  hanno   diritto,   la   fruizione   dell'esenzione
dall'accisa, stabilita dal  punto  3  della  Tabella  A  allegata  al
predetto testo unico delle  accise,  anche  per  i  gas  di  petrolio
liquefatti (GPL) e per il gas  naturale  liquefatto  (GNL)  impiegati
nelle attivita' di cui al punto 3 della predetta Tabella A; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della  legge  n.
400 del 1988, con nota n. 36213 del 1° settembre 2023; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  regolamento  adottato  con  il  decreto  del  Ministro
  dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225 
 
  1.  Al  regolamento  adottato   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  15  dicembre  2015,  n.  225,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le  seguenti
definizioni: 
        a) TUA: il testo unico delle accise, recante le  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
        b) carburanti esenti  per  la  navigazione:  il  gasolio,  la
benzina,  i  gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL),  il  gas  naturale
liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attivita' per
le  quali  il  punto  3  della  Tabella  A  allegata  al  TUA,   come
interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e dall'articolo 34-bis del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
inserito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   116,   e   successive
modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa  denaturazione
dei carburanti se prevista; 
        c) oli lubrificanti esenti: gli  oli  lubrificanti  impiegati
per la navigazione marittima, esentati  dall'imposta  di  consumo  ai
sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA; 
        d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano  carburanti
esenti ovvero oli lubrificanti esenti; 
        d-bis)  impianto  di  stoccaggio  di   GNL:   l'impianto   di
stoccaggio di GNL, ubicato nel  territorio  nazionale,  che  effettua
rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori  di  GNL
di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa  ovvero
detiene GNL destinato  al  rifornimento  di  imbarcazioni,  anche  in
esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori; 
        d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento
per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
dicembre  2016,  n.  257  che  effettua  rifornimenti  di  GNL   alle
imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa; 
        d-quater) venditori di GNL: i soggetti  di  cui  all'articolo
26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi  del  comma  10
del medesimo articolo 26, che procedono  alla  fatturazione  del  GNL
ceduto al gestore di cui  alla  lettera  f-bis)  del  presente  comma
ovvero  ai  soggetti  beneficiari  avvalendosi  di  un  impianto   di
stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un  altro
mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente  da
un impianto non ubicato nel territorio nazionale; 
        e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente  per
territorio in relazione all'ubicazione: 
          1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per
la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto  di  rifornimento  di
GNL; 
          2) dell'impianto di stoccaggio di GNL; 
          3) del deposito fiscale mittente, nel caso di  rifornimento
diretto di cui alla lettera l); 
          4) della sede legale del venditore di GNL; 
          5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti  di  cui
all'articolo 6-bis, commi 1 e 7,  sono  stabiliti  o  del  centro  di
attivita' commerciale in  cui  staziona  abitualmente  l'imbarcazione
utilizzata dai medesimi soggetti; 
        f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente  Ufficio
delle dogane a gestire un impianto  di  distribuzione  di  carburanti
esenti per la navigazione ad esclusione del GNL; 
        f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il  soggetto
che gestisce un punto di rifornimento di  GNL  e  che,  ai  fini  del
presente regolamento, e' assimilato  al  consumatore  finale  di  gas
naturale al pari dell'esercente l'impianto di  distribuzione  di  cui
all'articolo 26, comma 9, del TUA; 
        g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di
cui all'articolo 6, comma 5, del TUA; 
        h) codice ARC: il codice unico di riferimento  amministrativo
di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento  e-AD
a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il
numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico
attribuito al documento  e-AD  dallo  speditore,  che  identifica  la
spedizione nella contabilita' dello speditore stesso; 
        i)   documento   DAS:   il   documento   di   accompagnamento
semplificato di cui all'articolo 12 del TUA; 
        l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti
per la navigazione, ad esclusione del GNL,  effettuato,  direttamente
da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina  o  a  mezzo
tubazione; 
        m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del  rifornimento
effettuato,  dai  misuratori  installati   sull'autocisterna,   sulla
bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato  per  il
trasporto dei carburanti esenti per la navigazione. 
      2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei  carburanti
esenti per la navigazione  nonche'  degli  oli  lubrificanti  esenti.
L'esenzione  e'  applicata  ai  prodotti  energetici  impiegati  come
carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque  marine   comunitarie,
compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la
navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla  pesca  e  al
trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie  navigabili  e
porti.  Le  imbarcazioni  rifornite  con  carburanti  esenti  per  la
navigazione  e  oli  lubrificanti  esenti  sono  utilizzate  in   via
esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle  attivita'  per  le
quali e' concessa  l'esenzione.  Le  acque  marine  comunitarie  sono
costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime  interne
degli  Stati  membri,  incluse  quelle  lagunari  ed  escluse  quelle
appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale
della Comunita'.»; 
    2) nel comma 5, dopo le parole «Relativamente al  trasporto»,  le
parole «merci nelle acque marine comunitarie e» sono sostituite dalle
seguenti: «di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie  e
al trasporto di merci»; 
    3) il comma 6 e' abrogato; 
      b) all'articolo 2: 
        1) nel comma 1, dopo la parola: «navigazione», sono  inserite
le seguenti: «, ad eccezione degli oli  combustibili  e  del  GNL,  e
fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis,»; 
        2)  nel  comma  2,   nell'alinea   le   parole:   «e   l'olio
combustibile», sono soppresse; 
        3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
          «3-bis. La formula di denaturazione dei  GPL  e'  stabilita
con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma  1,  del  TUA.
Fino  all'adozione  del   predetto   provvedimento   possono   essere
effettuati, con le modalita' di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti
ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni  utilizzate
nelle attivita'  aventi  titolo  all'esenzione  di  cui  al  presente
regolamento.»; 
        4) nel comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3», sono  inserite
le seguenti: «e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del  comma
3-bis»; 
      c) all'articolo 3: 
        1) nella rubrica,  dopo  le  parole:  «la  navigazione»  sono
aggiunte le seguenti: «diversi dal GNL»; 
        2) nel comma 1, dopo le parole: «distribuzione di  carburanti
esenti», sono inserite le seguenti: «per la navigazione  diversi  dal
GNL»; 
        3) nel comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Il
medesimo esercente  comunica  all'ufficio  competente  la  cessazione
della propria attivita' almeno trenta  giorni  prima  che  la  stessa
avvenga.»; 
        4) nel comma 6, dopo la parola: «navigazione», sono  inserite
le seguenti: «diversi dai GPL e dal GNL»; 
      d) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli: 
        «Art.  3-bis (Disposizioni  per  i  gestori  dei   punti   di
rifornimento di GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire  un  punto
di rifornimento di GNL  denuncia  prima  dell'inizio  dell'attivita',
l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i  propri
dati identificativi, la denominazione della ditta e  la  sede  legale
della stessa, il codice fiscale, il  numero  della  partita  IVA,  le
generalita' del rappresentante legale e  l'ubicazione  del  punto  di
rifornimento  di  GNL;  la  denuncia  e'  sottoscritta  dal  predetto
soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se  persona  da
esso diversa. 
        2. Alla denuncia di cui al comma 1 sono allegati: 
          a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di  natura  non
fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; 
          b) il nulla  osta  del  Capo  del  compartimento  marittimo
competente per territorio, per  la  navigazione  nelle  acque  marine
comunitarie o di altra autorita' competente per la navigazione  nelle
acque interne; 
          c) le tabelle di taratura dei  serbatoi  e  la  descrizione
dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL; 
          d) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di
misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento
delle imbarcazioni. 
        3. L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del  punto
di rifornimento  di  GNL  e,  riscontrata  la  completezza  dei  dati
relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro
sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione  della  medesima,  la
licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al  punto
di rifornimento di GNL un codice ditta. 
        4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma
3 viene redatto processo verbale in duplice  originale,  sottoscritto
anche dal soggetto di cui al comma  1  o,  se  persona  diversa,  dal
rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma  1  ovvero
da persona da questi espressamente delegata con atto scritto,  a  cui
e' consegnato uno degli originali. 
        5. Il gestore del  punto  di  rifornimento  di  GNL  comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi  1  e
2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza  di  cui  al
comma 3, entro trenta giorni dalla  data  in  cui  la  stessa  si  e'
verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio  competente  la
cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che  la
stessa avvenga. 
        6. Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati
di misuratori, aventi i  requisiti  di  cui  all'allegato  MI-005  al
decreto  legislativo  2  febbraio   2007,   n.   22,   e   successive
modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita. 
        Art. 3-ter (Disposizioni per gli impianti  di  stoccaggio  di
GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di  stoccaggio
di  GNL  presenta,   prima   dell'inizio   dell'attivita',   apposita
comunicazione  all'ufficio  competente  indicando   i   propri   dati
identificativi, la denominazione della ditta e la sede  legale  della
stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono
stati autorizzati la realizzazione e  l'esercizio  dell'impianto,  il
numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante  legale.
La comunicazione e' sottoscritta dal  predetto  soggetto  ovvero  dal
rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa. 
        2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati: 
          a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso delle autorizzazioni  di  natura  non  fiscale
occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; 
          b) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di
misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento
delle imbarcazioni. 
        3. L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei  dati
comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al  comma  1,  al  soggetto
istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo  stesso
gestito. 
        4. Il  soggetto  di  cui  al  comma  1  comunica  all'ufficio
competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e  2
entro trenta giorni dalla data  del  loro  verificarsi.  Il  medesimo
soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita'
almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga. 
        5. Le linee per lo scarico adibite  al  rifornimento  di  GNL
sono dotate di misuratori, aventi i  requisiti  di  cui  all'allegato
MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  e  successive
modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita. 
        6. Il titolare dell'impianto di stoccaggio  di  GNL  comunica
all'ufficio  competente,  con  cadenza   semestrale,   l'elenco   dei
venditori di GNL per conto dei quali ha  detenuto,  nel  semestre  di
riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto. 
        Art. 3-quater (Disposizioni per i venditori di GNL). - 1.  Il
soggetto che intende operare come venditore di  GNL  denuncia,  prima
dell'inizio dell'attivita', l'esercizio  della  medesima  all'ufficio
competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui  all'art.
26, comma 10, del TUA. 
        2. Nella denuncia di cui al comma 1 il  soggetto  di  cui  al
medesimo comma indica i propri dati identificativi, la  sede  legale,
il codice fiscale, il numero della partita IVA e le  generalita'  del
rappresentante legale. Alla denuncia e' allegata  una  dichiarazione,
resa ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  cui  il  predetto  soggetto
attesta di non  essere  stato  condannato  con  sentenza  passata  in
giudicato  ovvero  con  sentenza  di  applicazione  della   pena   su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati connessi all'accertamento e al  pagamento  dell'accisa  sui
prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e'  prevista
la pena della reclusione. 
          3.  L'Ufficio  competente,  effettuati   i   controlli   di
competenza, provvede a rilasciare, ai sensi dell'articolo  26,  comma
10,  del  TUA,  previa  prestazione  della  cauzione  ivi   prevista,
l'autorizzazione ad operare come soggetto  obbligato  e  il  relativo
codice ditta. 
          4. Il soggetto di  cui  al  comma  1  comunica  all'Ufficio
competente ogni variazione dei dati di cui al  comma  2,  intervenuta
successivamente all'autorizzazione di cui al comma  3,  entro  trenta
giorni dalla data in cui la stessa  si  e'  verificata.  Il  medesimo
soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita'
almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.»; 
      e) all'articolo 4: 
        1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
          «1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL,
destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3,  sono
trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del
documento  e-AD   nel   quale   e'   altresi'   indicata   la   targa
dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero
i  dati  identificativi  della  bettolina  che  in  talune  localita'
sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto
trasferimento  e'  effettuato  previa  denaturazione  dei  carburanti
qualora prevista ai sensi dell'articolo 2. 
          2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal  GNL,
destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo  3,  che
provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati
qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata
dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che  indichi  in
modo chiaramente identificabile il codice ARC.»; 
        2) nel comma 3, dopo la parola: «navigazione», sono  inserite
le seguenti: «diversi dal GNL»; 
        3)  nel  comma  4,  le  parole:  «esenti  trasportati»   sono
sostituite dalle seguenti: «esenti  per  la  navigazione  trasportati
diversi dal GNL»; 
      f) all'articolo 5: 
        1) nella  rubrica,  dopo  le  parole:  «dell'esercente»  sono
aggiunte le seguenti:  «l'impianto  di  distribuzione  di  carburanti
esenti per la navigazione diversi dal GNL»; 
        2) nel comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «distribuzione»,
sono inserite le seguenti: «di carburanti esenti per  la  navigazione
diversi dal GNL»; 
        3) nel comma 3, dopo la parola: «scontrini», sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)»; 
      g) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti articoli: 
        «Art.  5-bis  (Adempimenti  amministrativi  e  contabili  del
gestore del punto di rifornimento di GNL). - 1. Il gestore del  punto
di rifornimento di GNL tiene una contabilita' nella  quale  provvede,
in relazione ad ogni singola operazione di introduzione  di  GNL,  ad
annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti
nel serbatoio  del  proprio  impianto,  con  l'indicazione  dei  dati
riportati  nello   scontrino   emesso   dal   misuratore   installato
sull'autocisterna che trasporta il GNL. Nella parte dello scarico  il
medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare  i
quantitativi  di  prodotto  erogati  con   l'indicazione   dei   dati
risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonche', per i
quantitativi di  GNL  esente  per  la  navigazione,  del  numero  del
memorandum di cui all'articolo 7.  Il  memorandum  e  le  fatture  di
vendita sono conservati a corredo della  contabilita'  del  punto  di
rifornimento di GNL, da tenersi con le modalita' di cui  all'articolo
5, commi 3 e 4. 
        2. Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione,
il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad  un  prezzo  ridotto
che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo
GNL; tale importo e' riportato nella corrispondente fattura emessa in
relazione al rifornimento effettuato. 
        3. Al fine di consentire, al venditore di GNL che  ha  ceduto
tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di  effettuare  le
opportune  operazioni  di  riliquidazione  a  conguaglio  dell'accisa
applicata, il gestore del punto di rifornimento di  GNL  comunica  al
venditore i quantitativi di  GNL  esente  riforniti,  indicando,  per
ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la  data  in  cui  la
medesima e' avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile  e  viene
inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio  competente  rispetto
al punto di rifornimento entro il giorno 15  del  mese  successivo  a
quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento. 
        4.  Il  venditore  del  GNL  di  cui  al  comma  3  indica  i
quantitativi di GNL esente riforniti nella  dichiarazione  presentata
ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA. 
        Art. 5-ter (Adempimenti contabili del titolare  dell'impianto
di stoccaggio di GNL). - 1. Il titolare dell'impianto  di  stoccaggio
di GNL tiene una contabilita' nella quale annota, per ogni operazione
di rifornimento  a  mezzo  bettolina,  la  data  in  cui  avviene  il
riempimento della stessa, la quantita' di GNL caricata per  conto  di
ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice  ditta
nonche' gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso
in cui venga caricata un'autocisterna,  nella  medesima  contabilita'
sono annotati la data in cui e' effettuato il carico, la quantita' di
GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione
del  relativo  codice  ditta  nonche'  gli   estremi   identificativi
dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate  entro  la
fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente
comma. 
        2.  Qualora  il  rifornimento   venga   effettuato   mediante
strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza  avvalersi  di  altri
mezzi, nella contabilita' ivi indicata sono annotati, oltre alla data
in cui avviene il rifornimento e alla quantita' di GNL rifornita  per
conto di ciascun venditore di  GNL  con  l'indicazione  del  relativo
codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite. 
        3. La contabilita' di  cui  al  comma  1  e'  tenuta  con  le
modalita' previste dall'articolo 5, commi 3 e 4. 
        4. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di  GNL  trasmette
all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui
all'articolo 26, comma 14, del TUA. 
        Art.   5-quater   (Adempimenti   relativi   ai   rifornimenti
effettuati dal venditore di GNL). - 1. Il venditore di GNL annota nel
registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella  parte  dello
scarico,  anche  le  singole  quantita'   di   GNL   rifornite   alle
imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi
del  relativo  memorandum  di  cui  all'articolo   7   e   dei   dati
identificativi  dell'impianto  da  cui  il  GNL  rifornito  e'  stato
prelevato. 
        2. Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il  venditore  di
GNL  provvede  ad  annotare,  nella  relativa  fattura,   l'ammontare
dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero  ad  apporre  sulla
medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la  navigazione,
la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella  A
allegata al decreto legislativo n. 504/7995». 
        3. Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita  sono
conservati a corredo della contabilita' di cui al comma 1, da tenersi
con le modalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. 
        4. Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di  GNL
alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina  o
di un altro mezzo di rifornimento navale per  il  trasporto  di  GNL,
anche  proveniente  da  un  impianto  non  situato   nel   territorio
nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove
saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro
ore prima  che  le  stesse  abbiano  inizio,  i  dati  identificativi
dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti
per le  medesime  operazioni  di  rifornimento  nonche'  gli  estremi
identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL. 
        5. Il venditore di GNL e'  tenuto  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo 26, comma 13, del TUA.»; 
      h) all'articolo 6: 
        1) nel comma 2: 
          1.1) nell'alinea, le  parole  «di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti «di controllo»; 
          1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis, nella  seconda  parte  sono
annotate, a cura dell'esercente  ovvero  del  gestore  del  punto  di
rifornimento di  GNL,  le  quantita'  di  carburanti  esenti  per  la
navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del
memorandum di cui all'articolo 7,  nonche'  le  quantita'  degli  oli
lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di  distribuzione  o
il punto di rifornimento;»; 
        2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Per
i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di
stoccaggio di GNL  o  da  un  impianto  non  situato  nel  territorio
nazionale, le  annotazioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)  sono
effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal  venditore  di
GNL o da un suo delegato.»; 
      i) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo: 
        «Art. 6-bis (Disposizioni specifiche per alcune tipologie  di
soggetti beneficiari) - 1. Il soggetto che intende utilizzare in  via
esclusiva un'imbarcazione, per un periodo  di  tempo  anche  limitato
nell'anno solare e comunque non inferiore a  15  giorni  consecutivi,
impiegando  carburanti  esenti  per   la   navigazione   oppure   oli
lubrificanti esenti allo scopo di  fornire,  a  soggetti  terzi,  una
prestazione  di  servizi  a  titolo  oneroso  diversa  dal  trasporto
regolare di passeggeri e di merci e dalle  altre  attivita'  indicate
all'articolo 1,  commi  4  e  5,  trasmette  all'Ufficio  competente,
mediante posta elettronica certificata, almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio  delle  operazioni  di  navigazione,  apposita   istanza,
contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta
e la sede legale della stessa, il codice  fiscale,  il  numero  della
partita IVA e le generalita' del rappresentante legale, ai  fini  del
rilascio del codice identificativo di cui al comma 3.  Alla  predetta
istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, riportante la descrizione della specifica attivita',  ricompresa
nell'oggetto  sociale,  che  si   intende   svolgere,   gli   estremi
identificativi dell'imbarcazione  utilizzata  e  delle  registrazioni
necessarie  ai  fini  dell'esercizio  della  medesima  attivita',  la
quantita' media giornaliera di carburante esente per la navigazione o
di olio lubrificante esente che si intende impiegare nel  periodo  di
tempo di  cui  al  comma  2  nonche'  gli  estremi  delle  specifiche
autorizzazioni  e  licenze,  ove  previste  ai  fini   dell'esercizio
dell'attivita' svolta. 
        2. Nella dichiarazione  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
indicati la data di inizio  delle  operazioni  di  navigazione  e  il
periodo   di   tempo   in   cui   l'imbarcazione   sara'   utilizzata
esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo
oneroso. 
        3. L'Ufficio competente, riscontrata la regolarita' dei  dati
comunicati, rilascia al soggetto  interessato,  entro  trenta  giorni
dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice
identificativo, avente una validita' limitata al periodo  di  cui  al
comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui  all'articolo
6, comma 2. 
        4. Il soggetto identificato ai sensi  del  comma  3  comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati  ai  sensi
del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la  stessa  si
verifica. 
        5. Prima di ogni rifornimento di  carburanti  esenti  per  la
navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di  cui  al
comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica
certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce  parte
integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente
compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del  possesso  del
codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo.  Il
rifornimento di carburanti esenti per la navigazione  oppure  di  oli
lubrificanti esenti e'  effettuato  previa  esibizione  del  predetto
modello su cui e' riportato il numero di protocollo. 
        6. Nel libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma  2,
oltre ai dati ivi previsti, e' altresi'  annotato,  in  relazione  ad
ogni rifornimento, il numero di protocollo di  cui  al  comma  5.  Il
medesimo libretto e' conservato per i  cinque  anni  successivi  alla
scadenza del periodo di validita' del codice identificativo di cui al
comma 3, unitamente ai contratti  stipulati  per  l'esecuzione  delle
prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1. 
        7. Il  soggetto  che  intende  utilizzare  in  via  esclusiva
un'imbarcazione, per un  periodo  di  tempo  inferiore  a  15  giorni
consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione
di servizi  a  titolo  oneroso  diversa  dal  trasporto  regolare  di
passeggeri e di merci e dalle altre attivita'  indicate  all'articolo
1, commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni
prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza  di  cui
al comma 1, con le modalita' ivi indicate, ai fini del  rilascio,  da
parte dell'ufficio competente, di un apposito codice  identificativo.
Alla medesima istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  riportante  la  descrizione  della  specifica
attivita', ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende  svolgere,
gli  estremi  identificativi  dell'imbarcazione  utilizzata  e  delle
registrazioni  necessarie  ai  fini  dell'esercizio  della   medesima
attivita', la data di inizio  delle  operazioni  di  navigazione,  il
periodo   di   tempo   in   cui   l'imbarcazione   sara'   utilizzata
esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo
oneroso, la quantita' media  giornaliera  di  carburante  o  di  olio
lubrificante che si intende impiegare nel suddetto periodo di tempo e
per  la  quale  si  intende  ottenere  il  rimborso   dell'accisa   o
dell'imposta di consumo ai sensi del  comma  8  nonche'  gli  estremi
delle specifiche autorizzazioni  e  licenze,  ove  previste  ai  fini
dell'esercizio dell'attivita' svolta. Il codice identificativo di cui
al presente comma, rilasciato dall'ufficio  competente  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza,  ha   validita'
limitata al periodo di tempo indicato nella  predetta  dichiarazione.
Il  soggetto  identificato  ai  sensi  del  presente  comma  comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati  entro  il
giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica. 
        8.  Nei  casi  di  cui  al  comma  7,  l'esenzione   di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  e'   accordata   mediante   restituzione
dell'accisa e  dell'imposta  di  consumo  versate;  in  tal  caso,  i
carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa  assolta  e  gli
oli lubrificanti sono riforniti ad imposta  di  consumo  assolta.  Il
rimborso dell'accisa sui quantitativi di  carburante  acquistati  dal
soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo
stesso per  fornire  la  prestazione  di  servizi  ivi  indicata,  e'
effettuato con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del
regolamento adottato con il decreto del  Ministro  delle  finanze  12
dicembre 1996, n. 689; l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e'
rimborsata, con le medesime modalita', in relazione  ai  quantitativi
di olio lubrificante consumato nel periodo di cui al comma 7  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma  2  e  sulla
base dei parametri stabiliti nella determinazione di cui al comma 12.
Ai fini del rimborso delle  imposte  di  cui  al  presente  comma  il
predetto soggetto presenta all'ufficio competente, entro la fine  del
mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, una domanda
di rimborso riepilogativa dei quantitativi di carburante  e  di  olio
lubrificante  impiegati  nel  medesimo  semestre  in  relazione  alle
prestazioni di servizi fornite e dei dati delle fatture dei  relativi
rifornimenti. Alla medesima domanda e'  allegata  una  dichiarazione,
redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto istante
attesta che i quantitativi di carburante e di olio lubrificante per i
quali chiede il rimborso dell'accisa e dell'imposta di  consumo  sono
stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni  di
servizi a titolo oneroso indicate nell'istanza  presentata  ai  sensi
del comma 7; sono  altresi'  allegate  le  fatture  di  acquisto  dei
predetti carburanti e di oli lubrificanti nelle quali e'  evidenziata
l'accisa o l'imposta di consumo applicata ai relativi quantitativi. 
        9. L'esenzione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  non  e'
applicata  ai  carburanti  o  agli  oli  lubrificanti  impiegati   in
imbarcazioni,  incluse  quelle  private   da   diporto,   usate   dal
proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in  virtu'
di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi  altro  titolo,
che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione  di
servizi a titolo oneroso. 
        10. Nel caso in  cui  al  termine  di  validita'  del  codice
identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti  per  la
navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure  oli  lubrificanti
esenti, su tali  prodotti  sono  dovute  rispettivamente  l'accisa  e
l'imposta di consumo. 
        11.  I  militari  della  Guardia  di  finanza  accedono  alle
informazioni di cui al presente articolo ai  fini  dello  svolgimento
dei controlli di competenza. 
        12.  Con  determinazioni  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  sono  stabiliti  i  dati  da  riportare  nella
domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare  per
il  calcolo  dei  quantitativi  di  oli  lubrificanti  effettivamente
consumati nel periodo di cui al comma  7  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui  all'articolo  1,  comma  2,  nonche'  le  modalita'
tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti
dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui  ai
commi 1 e 7, del modello di  cui  al  comma  5  e  della  domanda  di
rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui  al  comma  7,  non
sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di  controllo  previsto
dall'articolo  6,  comma  2,   con   determinazione   del   Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere  specificati,
i dati del consumo medio orario di carburante e di olio  lubrificante
in rapporto alla potenzialita' del motore dell'imbarcazione.»; 
      l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 7 (Compilazione  del  memorandum).  -  1.  Fatto  salvo
quanto indicato ai commi 3 e 4, per ciascun  rifornimento  effettuato
dai  soggetti  beneficiari  e'  compilato  un  memorandum,   numerato
progressivamente,  datato  e  firmato,  in  relazione  alla   singola
fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto  di  rifornimento
di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione  rifornita  o  da  un  suo
delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato  2,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati: 
          a) le generalita' dell'esercente o del gestore del punto di
rifornimento di GNL; 
          b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita; 
          c)  le  numerazioni  iniziale  e  finale  dei  sistemi   di
misurazione  dei  carburanti  atti  a  determinare  il   quantitativo
rifornito alle  imbarcazioni  nonche'  il  quantitativo  di  prodotto
rifornito espresso: 
          1) in litri, con  indicazione  delle  relative  densita'  e
temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C,  per
i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL; 
          2) in chilogrammi, per i GPL; 
          3) in standard metri cubi per il GNL; 
        c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti  espressi
in chilogrammi; 
        d)  la  dichiarazione  di  avere  effettuato  le   prescritte
annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione; 
        e) per i soggetti  beneficiari  di  cui  all'articolo  6-bis,
comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo  previsti
dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 6-bis. 
        2. Per le  imbarcazioni  battenti  bandiera  di  altri  Stati
membri,  il  rifornimento  e'  effettuato  previa  esibizione   della
documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati  identificativi
sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonche' dei documenti  utili
a comprovare l'utilizzo diretto  dell'imbarcazione  medesima  per  lo
svolgimento di una delle attivita' indicate all'articolo 1, comma  2,
per le quali e' concessa l'esenzione. 
        3. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di
cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo
delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al  comma
1 sono indicati altresi' i dati identificativi del  deposito  fiscale
mittente  e  la  targa  dell'autocisterna  o  l'identificativo  della
bettolina  utilizzata;  al  memorandum  e'  allegato   lo   scontrino
rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo. 
        4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano
altresi'   per   i   rifornimenti   di   GNL   effettuati    mediante
un'autocisterna, una bettolina  o  un  altro  mezzo  di  rifornimento
navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio  di
GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per
tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma  1  sono  espletati
dal  venditore  di  GNL  o  da  un  suo  delegato.  Per  i   medesimi
rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 e'  indicata  altresi'
la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina  o  del
mezzo  di  rifornimento  navale  utilizzato   nonche'   gli   estremi
identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o  degli  impianti
di GNL non situati  nel  territorio  nazionale  da  cui  il  medesimo
prodotto proviene; al memorandum e' allegato lo scontrino  rilasciato
dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina  o
altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.»; 
      m) all'articolo 8: 
        1) nel comma 1, dopo la parola: «energetici» sono inserite le
seguenti: «diversi dal GNL»; 
        2) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  I  controlli
qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono
effettuati, anche con riferimento al tenore  di  zolfo,  dall'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli  e  dalla  Guardia  di   finanza   in
applicazione  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
dell'articolo 8 del decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66  e
successive modificazioni.»; 
      n) all'articolo 9: 
        1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per i  prodotti
di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da  altri  Stati
membri,  trovano  applicazione  le   disposizioni   in   materia   di
circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro
dell'economia e  delle  finanze  22  aprile  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.»; 
        2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Nei  casi  di
rifornimento diretto ai soggetti beneficiari,  gli  oli  lubrificanti
esenti circolano con la  scorta  del  documento  DAS,  sul  quale  e'
apposta  l'attestazione  di  ricezione  da   parte   del   comandante
dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficolta'
di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  puo'
autorizzare  il  rifornimento  diretto  effettuato  da  depositi   di
commercializzazione di  oli  lubrificanti  detenuti,  in  quanto  non
immessi in consumo, in distinti  reparti,  previa  prestazione  della
cauzione di cui all'articolo  3,  comma  3,  e  tenuta  del  registro
previsto dall'articolo 5.»; 
      o) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
        «Art. 10-bis (Disposizioni transitorie per i GPL). - 1.  Fino
all'adozione del provvedimento di cui all'articolo  2,  comma  3-bis,
possono essere effettuati  rifornimenti  di  GPL  non  denaturati  in
esenzione dall'accisa  ai  sensi  del  presente  regolamento  con  le
modalita' di cui al presente articolo. 
        2. All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL
esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere  i  prodotti
ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa  gravante
sugli stessi. Il suddetto esercente  provvede  altresi'  a  indicare,
nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato
al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonche'  a
riportare il quantitativo rifornito, come risultante  dal  memorandum
di cui  all'articolo  7,  nella  parte  dello  scarico  dell'apposito
registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  b),  annotando  sul
medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione. 
        3. Per i  rifornimenti  di  GPL  esenti  per  la  navigazione
effettuati ai sensi del comma 2 si procede  al  rimborso  dell'accisa
versata sui GPL ceduti ai soggetti beneficiari, con le  modalita'  di
cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il  decreto
del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996,  n.  689.  A  tal  fine,
l'esercente presenta all'ufficio competente, entro il mese successivo
a ciascun bimestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa  dei
rifornimenti effettuati ai sensi del comma 2  del  presente  articolo
con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario  e
della data del rifornimento. Alla domanda e' allegata: 
          a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7; 
          b) copia delle fatture di vendita dei  GPL  esenti  per  la
navigazione, nelle quali e' evidenziato l'ammontare  dell'accisa  non
addebitata al soggetto beneficiario. 
        4. I rifornimenti diretti di GPL esenti  per  la  navigazione
non  denaturati  possono  essere  effettuati  previa   autorizzazione
rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le  modalita'  per
la loro esecuzione. 
        5.  Sono  fatti  salvi  gli  altri  adempimenti  contabili  e
amministrativi previsti dal presente regolamento.»; 
      p) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Ai fini del presente  regolamento,  il  valore  convenzionale
medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle
condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar  e'  determinato  in  misura
pari a 600.». 
      q) l'allegato e' sostituito dai seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza elle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  21,  24,  24-bis,
          26,  67  e  il  punto  3,  della  tabella  A  del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 -  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 1995, n. 279, S.O.: 
              «Art. 21 (Prodotti  sottoposti  ad  accisa).  -  1.  Si
          intendono per prodotti energetici: 
                a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
                b) i prodotti di cui ai codici NC  2701,  2702  e  da
          2704 a 2715; 
                c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; 
                d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
                e) i prodotti di cui al codice NC 3403; 
                f) i prodotti di cui al codice NC 38 11; 
                g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; 
                h) i prodotti di cui al codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati  ad
          imposizione  secondo  le  aliquote  di   accisa   stabilite
          nell'allegato I: 
                a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710  11
          51 e 2710 11 59); 
                b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
          45 e 2710 11 49); 
                c) petrolio lampante o cherosene (codici NC  2710  19
          21 e 2710 19 25); 
                d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710  19  41  a
          2710 19 49); 
                e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61  a  2710
          19 69); 
                f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da  2711  12
          11 a 2711 19 00); 
                g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); 
                h) carbone, lignite e coke (codici NC  2701,  2702  e
          2704). 
              3. I prodotti di cui al  comma  1,  diversi  da  quelli
          indicati al comma 2, sono  soggetti  a  vigilanza  fiscale.
          Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
          come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
          ovvero siano messi in vendita per i  medesimi  utilizzi,  i
          medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa,  in  relazione
          al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il  carburante
          per   motori   o   il   combustibile   per   riscaldamento,
          equivalente. 
              4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
          indicati  al  comma  1,  utilizzato,  destinato  ad  essere
          utilizzato ovvero messo in  vendita,  come  carburante  per
          motori o come additivo  ovvero  per  accrescere  il  volume
          finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente  comma
          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche  quando
          non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 
              5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
          il  prodotto  energetico  equivalente,  ogni   idrocarburo,
          escluso la torba, diverso da quelli indicati nel  comma  1,
          da solo  o  in  miscela  con  altre  sostanze,  utilizzato,
          destinato ad essere utilizzato  ovvero  messo  in  vendita,
          come combustibile per riscaldamento.  Per  gli  idrocarburi
          ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle  miscele
          e dei residui  oleosi  di  recupero,  destinati  ad  essere
          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
          per gli oli combustibili densi. 
              6. I prodotti di cui  al  comma  2,  lettera  h),  sono
          sottoposti ad accisa, con l'applicazione  dell'aliquota  di
          cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte  di
          societa', aventi  sede  legale  nel  territorio  nazionale,
          registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia  delle
          dogane. Le medesime societa' sono  obbligate  al  pagamento
          dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8.  Il
          competente   Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane   puo'
          autorizzare il produttore nazionale,  l'importatore  ovvero
          l'acquirente di  prodotti  provenienti  dagli  altri  Paesi
          della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
          nell'assolvimento  degli  obblighi  fiscali.  Si  considera
          fornitura anche l'estrazione o la produzione  dei  prodotti
          di cui al  comma  2,  lettera  h),  da  impiegare  per  uso
          proprio. 
              7. Le societa' di cui al comma  6,  ovvero  i  soggetti
          autorizzati a sostituirle  ai  sensi  del  medesimo  comma,
          hanno l'obbligo di  prestare  una  cauzione  sul  pagamento
          dell'accisa,   determinata,    dal    competente    Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane, in  misura  pari  ad  un  quarto
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
          di attivita' l'importo della cauzione e'  determinato,  dal
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella  misura
          di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione  ai
          dati comunicati al momento della  registrazione  ovvero  ai
          dati in possesso  del  medesimo  Ufficio.  L'Agenzia  delle
          dogane ha facolta' di  esonerare  dal  predetto  obbligo  i
          soggetti affidabili e di  notoria  solvibilita'.  L'esonero
          puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in  tale  caso
          la cauzione deve  essere  prestata  entro  quindici  giorni
          dalla notifica della revoca. 
              8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo  di
          acconto, in  rate  trimestrali  calcolate  sulla  base  dei
          quantitativi dei prodotti di cui al comma  2,  lettera  h),
          forniti nell'anno precedente.  Il  versamento  a  saldo  e'
          effettuato entro la  fine  del  primo  trimestre  dell'anno
          successivo a  quello  cui  si  riferisce,  unitamente  alla
          presentazione di apposita dichiarazione annuale  contenente
          i dati dei quantitativi  forniti  nell'anno  immediatamente
          precedente e al versamento della prima rata di acconto.  Le
          somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte  dal
          versamento della prima rata di acconto e,  ove  necessario,
          delle   rate,   successive.   In   caso    di    cessazione
          dell'attivita'  del  soggetto  nel  corso   dell'anno,   la
          dichiarazione  annuale  e  il  versamento  a   saldo   sono
          effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. 
              9. I prodotti energetici di cui  al  comma  1,  qualora
          utilizzati per  la  produzione,  diretta  o  indiretta,  di
          energia elettrica  con  impianti  obbligati  alla  denuncia
          prevista  dalle  disposizioni  che  disciplinano   l'accisa
          sull'energia  elettrica,  sono  sottoposti  ad  accisa  per
          motivi di politica  ambientale,  con  l'applicazione  delle
          aliquote stabilite per tale  impiego  nell'allegato  I;  le
          stesse aliquote sono applicate: 
                a)   ai   prodotti   energetici   limitatamente    ai
          quantitativi  impiegati   nella   produzione   di   energia
          elettrica; 
                b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area
          di estrazione per la produzione e per  l'autoproduzione  di
          energia elettrica e vapore; 
                c)  ai  prodotti  energetici  impiegati  in  impianti
          petrolchimici per  l'alimentazione  di  centrali  combinate
          termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e
          vapore tecnologico per usi interni. 
              9-bis. In caso di autoproduzione di energia  elettrica,
          le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in  relazione
          al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 
              9-ter. In caso  di  generazione  combinata  di  energia
          elettrica e calore utile, i  quantitativi  di  combustibili
          impiegati  nella  produzione  di  energia  elettrica   sono
          determinati  utilizzando  i  seguenti   consumi   specifici
          convenzionali: 
                a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194  kg
          per kWh; 
                b) gas naturale 0,220 mc per kWh; 
                c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; 
                d) gasolio 0,186 kg per kWh; 
                e) olio combustibile e oli minerali greggi,  naturali
          0,194 kg per kWh; 
                f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh. 
              10. Nella movimentazione con  gli  Stati  membri  della
          Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli  e
          alla circolazione intracomunitaria  previste  dal  presente
          titolo  si  applicano   soltanto   ai   seguenti   prodotti
          energetici, anche quando destinati per gli impieghi di  cui
          al comma 13: 
                a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a  1518  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori; 
                b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10,  2707  20,
          2707 30 e 2707 50; 
                c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11  a  2710
          19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21,  2710
          11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti  commerciali
          dei prodotti sfusi; 
                d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
          dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711  21  e  2711
          29; 
                e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; 
                f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20,  2902  30,
          2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; 
                g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non  di
          origine sintetica, se destinati ad essere  utilizzati  come
          combustibile  per  riscaldamento  o  come  carburante   per
          motori; 
                g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811
          11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00; 
                h) i prodotti di cui al codice  NC  3824  90  99,  se
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibile   per
          riscaldamento o come carburante per motori. 
              11. I prodotti  di  cui  al  comma  10  possono  essere
          esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
          interessati alla loro movimentazione, in tutto o in  parte,
          dagli obblighi relativi ai controlli  e  alla  circolazione
          intracomunitaria previsti dal presente titolo,  sempre  che
          non siano tassati ai sensi del comma 2. 
              12.  Qualora  vengano  autorizzate   miscelazioni   dei
          prodotti di cui al  comma  1,  tra  di  loro  o  con  altre
          sostanze, l'imposta e' dovuta  secondo  le  caratteristiche
          della miscela risultante. 
              13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,  ferme
          restando le norme  nazionali  in  materia  di  controllo  e
          circolazione dei prodotti  sottoposti  ad  accisa,  non  si
          applicano  ai  prodotti  energetici   utilizzati   per   la
          riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
          e mineralogici  classificati  nella  nomenclatura  generale
          delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
          codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti  della  lavorazione
          di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
          3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre  1990,  relativo  alla
          classificazione statistica delle attivita' economiche nella
          Comunita' europea. 
              14. Le aliquote a volume si applicano  con  riferimento
          alla  temperatura  di  15°  Celsius   ed   alla   pressione
          normale.». 
              «Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme  restando  le
          disposizioni  previste  dall'art.  17  e  le  altre   norme
          comunitarie  relative  al  regime  delle  agevolazioni,   i
          prodotti  energetici  destinati  agli  usi  elencati  nella
          tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi  ad
          esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 
              2.  Le  agevolazioni  sono  accordate  anche   mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere effettuata con la procedura  di  accredito  prevista
          dall'art. 14.». 
              «Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). -
          1. Le  formule  e  le  modalita'  di  denaturazione  per  i
          prodotti  energetici   sono   stabilite   o   variate   con
          determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane. 
              2. Fino all'emanazione delle determinazioni di  cui  al
          comma 1 restano in vigore le  formule  e  le  modalita'  di
          denaturazione vigenti in quanto applicabili.». 
              «Art.  26  (Disposizioni   particolari   per   il   gas
          naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e  NC
          2711 21 00), destinato alla combustione per  usi  civili  e
          per   usi   industriali,   nonche'   all'autotrazione,   e'
          sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote  di
          cui  all'allegato  I,  al  momento   della   fornitura   ai
          consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
          naturale estratto per uso proprio. 
              2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
          impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,  nei
          locali delle imprese  industriali,  artigiane  e  agricole,
          posti fuori dagli  stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle
          aziende dove viene svolta l'attivita'  produttiva,  nonche'
          alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici  o
          di  calore,   non   utilizzati   in   impieghi   produttivi
          dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. 
              3. Sono considerati compresi negli usi industriali  gli
          impieghi del gas naturale, destinato alla  combustione,  in
          tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
          e nelle attivita'  artigianali  ed  agricole,  nonche'  gli
          impieghi  nel  settore  alberghiero,  nel   settore   della
          distribuzione commerciale, negli esercizi di  ristorazione,
          negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
          dilettantistiche  e  gestiti  senza  fini  di  lucro,   nel
          teleriscaldamento alimentato da impianti  di  cogenerazione
          che abbiano  le  caratteristiche  tecniche  indicate  nella
          lettera b) del comma  2  dell'articolo  11  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono  utenze  civili.
          Si considerano, altresi', compresi negli  usi  industriali,
          anche quando  non  e'  previsto  lo  scopo  di  lucro,  gli
          impieghi del  gas  naturale,  destinato  alla  combustione,
          nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
          all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani  e
          degli indigenti. 
              4.  Sono  assoggettati  all'aliquota  relativa  al  gas
          naturale impiegato per combustione per  usi  industriali  i
          consumi di gas naturale  impiegato  negli  stabilimenti  di
          produzione anche  se  nei  medesimi  vengono  introdotte  e
          depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
          di societa' controllate o di societa' collegate con  quella
          titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359  del
          codice civile, nonche' i  consumi  relativi  ad  operazioni
          connesse con l'attivita' industriale. 
              5. Ai fini della  tassazione  di  cui  al  comma  1  si
          considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
          ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al  70
          per cento in volume. Per le miscele  contenenti  metano  ed
          altri idrocarburi gassosi in misura  inferiore  al  70  per
          cento   in   volume,    ferma    restando    l'applicazione
          dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5,  quando  ne  ricorrano  i
          presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
          al gas  naturale,  in  misura  proporzionale  al  contenuto
          complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
          le miscele di  gas  naturale  con  aria  o  con  altri  gas
          ottenuti nelle officine del gas  di  citta',  l'imposta  si
          applica  con  riguardo  ai  quantitativi  di  gas  naturale
          originari, secondo le percentuali sopraindicate,  impiegati
          nelle miscelazioni. Per le miscele di  gas  ottenuto  nelle
          officine del gas di citta' od in  altri  stabilimenti,  con
          qualsiasi processo di lavorazione  che  utilizzi  metano  o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta. 
              6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose  di
          cui al comma 5 di  origine  biologica  destinate  agli  usi
          propri del soggetto che le produce. 
              7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di  cui  al
          comma 1 secondo le modalita' previste dal comma  13  e  con
          diritto di rivalsa sui consumatori finali: 
                a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
          naturale ai consumatori finali comprese le societa'  aventi
          sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
          competente Direzione regionale dell'Agenzia  delle  dogane,
          designate  da  soggetti  comunitari  non  aventi  sede  nel
          medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
          a consumatori finali nazionali; 
                b) i soggetti che  acquistano  per  uso  proprio  gas
          naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,  avvalendosi
          delle reti di gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per  il
          vettoriamento del prodotto; 
                c)  i  soggetti  che  acquistano  il   gas   naturale
          confezionato in bombole o  in  altro  recipiente  da  altri
          Paesi comunitari o da Paesi terzi; 
                d) i soggetti che  estraggono  per  uso  proprio  gas
          naturale nel territorio dello Stato. 
              8.  Su  richiesta  possono  essere  riconosciuti   come
          soggetti  obbligati  i  gestori  delle  reti  di   gasdotti
          nazionali  per  il  solo  gas  naturale  impiegato  per  il
          vettoriamento del prodotto. 
              9.  Si  considerano  consumatori   finali   anche   gli
          esercenti  impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas
          naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature  di
          compressione per il riempimento di carri bombolai. 
              10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
          denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per  territorio  e  di
          prestare  una  cauzione  sul  pagamento  dell'accisa.  Tale
          cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
          ad un dodicesimo dell'imposta annua che si  presume  dovuta
          in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
          e  a  quelli   eventualmente   in   possesso   dell'Ufficio
          competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli  di
          competenza e verificata la completezza  dei  dati  relativi
          alla  denuncia  e  alla  cauzione  prestata,  rilascia,  ai
          soggetti di cui ai commi 7 ed 8,  un'autorizzazione,  entro
          sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
          medesimi soggetti  sono  tenuti  a  contabilizzare,  in  un
          apposito registro di carico e scarico,  i  quantitativi  di
          gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad  integrare,
          a  richiesta  dell'Ufficio  competente,   l'importo   della
          cauzione  che  deve  risultare  pari   ad   un   dodicesimo
          dell'imposta dovuta nell'anno precedente. 
              11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
          cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello  Stato
          e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta'  di
          esonerare dal medesimo obbligo le  ditte  affidabili  e  di
          notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
          caso in cui mutino le condizioni che ne avevano  consentito
          la  concessione;  in  tal  caso  la  cauzione  deve  essere
          prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
              12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata  o
          revocata a  chiunque  sia  stato  condannato  con  sentenza
          passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
          al  pagamento  dell'accisa  sui   prodotti   energetici   o
          sull'energia elettrica per i  quali  e'  prevista  la  pena
          della reclusione. 
              13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene  effettuato
          sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti  tutti  gli
          elementi  necessari  per  la  determinazione   del   debito
          d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
          il mese di marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  la
          dichiarazione si riferisce.  Il  pagamento  dell'accisa  e'
          effettuato in rate di acconto mensili da versare  entro  la
          fine di ciascun mese,  calcolate  sulla  base  dei  consumi
          dell'anno  precedente.  Il  versamento  a   conguaglio   e'
          effettuato entro il mese di marzo  dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate  in
          eccedenza all'imposta dovuta sono detratte  dai  successivi
          versamenti di  acconto.  L'Amministrazione  finanziaria  ha
          facolta' di  prescrivere  diverse  rateizzazioni  d'acconto
          sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
          detenzione e  la  circolazione  del  gas  naturale  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 
              14. Contestualmente all'avvio della propria  attivita',
          i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento  del
          gas naturale ne danno comunicazione al  competente  Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  presentano  una  dichiarazione
          annuale riepilogativa contenente i  dati  relativi  al  gas
          naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura.  La
          dichiarazione   e'   presentata   al   competente   Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo  dell'anno
          successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.  Gli
          stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere  disponibili
          agli organi  preposti  ai  controlli  i  dati  relativi  ai
          soggetti cui il prodotto e' consegnato. 
              15.  In  occasione  della   scoperta   di   sottrazione
          fraudolenta di gas  naturale,  i  venditori  compilano  una
          dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e  la
          trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
          appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.». 
              «Art.  67   (Norme   di   esecuzione   e   disposizioni
          transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
          regolamentari per l'applicazione del presente testo  unico,
          con    particolare    riferimento    all'accertamento     e
          contabilizzazione   dell'imposta,    all'istituzione    dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          destinatario  registrato,   speditore   registrato   o   di
          obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla  concessione
          di agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni,  al
          riconoscimento di non  assoggettabilita'  al  regime  delle
          accise, all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria  e
          fiscale,  alla  circolazione  e   deposito   dei   prodotti
          sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla  cessione
          dei contrassegni di  Stato,  all'istituzione  degli  uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere generale  stabiliti  dalle  norme  regolamentari,
          l'amministrazione finanziaria  impartisce  le  disposizioni
          specifiche per i singoli casi. Fino a  quando  non  saranno
          emanate le predette norme regolamentari restano  in  vigore
          quelle vigenti, in quanto applicabili. I  cali  ammissibili
          all'abbuono  dell'imposta,  fino  a  quando   non   saranno
          determinati con il decreto previsto dall'art. 4,  comma  2,
          si determinano in base  alle  percentuali  stabilite  dalle
          norme vigenti. 
              3. Le disposizioni dell'art.  63  si  applicano  per  i
          diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
          impianti che vengono assoggettati a licenza, gli  esercenti
          devono denunciare la loro attivita' entro 60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del testo unico;  il  diritto  di
          licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 
              4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa  i
          prodotti venduti  in  negozi  sotto  controllo  doganale  e
          trasportati, nei limiti dei quantitativi  consentiti  dalle
          vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
          un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con  un
          volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 
              5.  Il  diritto  erariale  speciale  per   gli   alcoli
          denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
          1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          dicembre  1948,  n.  1388,  e   successive   modificazioni,
          soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art.  35,  comma  2,  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          applica  con  l'osservanza  delle  disposizioni   stabilite
          dall'art. 61. 
              6. Per la vigilanza sulla produzione  e  sul  commercio
          delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
          applicabili, le disposizioni del decreto-legge  30  ottobre
          1952, n. 1322, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          20 dicembre 1952, n. 2384, fino a  quando  la  materia  non
          sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi  del
          comma 1. Per le violazioni delle predette  disposizioni  si
          applica l'art. 50. 
              7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al
          presente testo  unico  e'  effettuata  con  riferimento  ai
          codici della nomenclatura combinata di cui  al  regolamento
          (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001,  che
          modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87  del
          Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo  alla  nomenclatura
          tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 
              8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del
          presente testo unico, qualora non sia  stato  stabilito  un
          termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla  data
          di entrata in vigore del testo unico medesimo.». 
              «Tabella A 
          (Omissis). 
              3. Impieghi come carburanti per  la  navigazione  nelle
          acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione
          delle imbarcazioni private  da  diporto,  e  impieghi  come
          carburanti  per  la  navigazione   nelle   acque   interne,
          limitatamente al trasporto delle merci, e per il  dragaggio
          di vie navigabili e porti (1) esenzione 
              (1)  Per  "aviazione  privata   da   diporto"   e   per
          "imbarcazioni private da diporto" si intende  l'uso  di  un
          aeromobile o di una imbarcazione da parte del  proprietario
          o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli  in
          virtu' di un contratto di locazione o per  qualsiasi  altro
          titolo, per scopo non commerciale  ed  in  particolare  per
          scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci  o  dalla
          prestazione di servizi a titolo  oneroso  o  per  conto  di
          autorita' pubbliche.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164  emanato  in  attuazione
          della direttiva n. 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41
          della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142: 
              «Art. 21 (Separazione contabile  e  societaria  per  le
          imprese del gas naturale). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio
          2002 l'attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  di  gas
          naturale e' oggetto di separazione societaria da  tutte  le
          altre  attivita'  del  settore  del   gas,   ad   eccezione
          dell'attivita' di stoccaggio, che e'  comunque  oggetto  di
          separazione  contabile  e  gestionale   dall'attivita'   di
          trasporto e dispacciamento e di separazione  societaria  da
          tutte le altre attivita' del settore del gas. 
              2.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al   comma   1
          l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto  di
          separazione societaria da  tutte  le  altre  attivita'  del
          settore del gas. 
              3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita
          di  gas  naturale  puo'  essere  effettuata  unicamente  da
          societa'  che  non  svolgano  alcuna  altra  attivita'  nel
          settore   del   gas   naturale,    salvo    l'importazione,
          l'esportazione, la coltivazione e  l'attivita'  di  cliente
          grossista. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto
          previsto dai commi 2 e 3, le imprese di  gas  naturale  che
          svolgono  nel  settore  del  gas  unicamente  attivita'  di
          distribuzione  e  di  vendita  e  che  forniscono  meno  di
          centomila clienti finali separano societariamente le stesse
          attivita' di distribuzione e di vendita. 
              5. In deroga a quanto stabilito nei  commi  precedenti,
          e' fatta  salva  la  facolta'  delle  imprese  del  gas  di
          svolgere attivita' di vendita di gas  naturale,  a  clienti
          diversi da quelli finali, ai soli  fini  del  bilanciamento
          del sistema del gas.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,
          8, 9 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle 15
          dicembre  2015,  n.  225  (Regolamento  recante  norme  per
          disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli  oli
          lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle  acque
          marine comunitarie  e  nelle  acque  interne.),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  3  febbraio  2016,  n.  27,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.  Ai
          fini del presente regolamento  sono  adottate  le  seguenti
          definizioni: 
                a) TUA: il  testo  unico  delle  accise,  recante  le
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, approvato con  il  decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504; 
                b) carburanti esenti per la navigazione: il  gasolio,
          la benzina, i gas di  petrolio  liquefatti  (GPL),  il  gas
          naturale liquefatto (GNL) e l'olio  combustibile  impiegati
          per le attivita' per le quali il punto 3  della  Tabella  A
          allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter  del
          decreto-  legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  e
          dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
          91,  inserito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  e
          successive modificazioni, prevede l'esenzione  dall'accisa,
          previa denaturazione dei carburanti se prevista; 
                c) oli  lubrificanti  esenti:  gli  oli  lubrificanti
          impiegati   per   la   navigazione   marittima,    esentati
          dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2,
          del medesimo TUA; 
                d) soggetti beneficiari:  i  soggetti  che  impiegano
          carburanti esenti ovvero oli lubrificanti esenti; 
                d-bis) impianto di stoccaggio di GNL:  l'impianto  di
          stoccaggio di GNL, ubicato nel  territorio  nazionale,  che
          effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di
          venditori di GNL di cui alla lettera  d-quater),  anche  in
          esenzione  dall'accisa  ovvero  detiene  GNL  destinato  al
          rifornimento   di   imbarcazioni,   anche   in    esenzione
          dall'accisa, per conto dei medesimi venditori; 
                d-ter) punto di rifornimento  di  GNL:  il  punto  di
          rifornimento per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del
          decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257  che  effettua
          rifornimenti di GNL alle imbarcazioni  anche  in  esenzione
          dall'accisa; 
                d-quater)  venditori  di  GNL:  i  soggetti  di   cui
          all'articolo 26, comma 7, lettera a) del  TUA,  autorizzati
          ai sensi  del  comma  10  del  medesimo  articolo  26,  che
          procedono alla fatturazione del GNL ceduto  al  gestore  di
          cui alla  lettera  f-bis)  del  presente  comma  ovvero  ai
          soggetti  beneficiari  avvalendosi  di   un   impianto   di
          stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di
          un altro mezzo di rifornimento navale  che  trasporti  GNL,
          anche proveniente da un impianto non ubicato nel territorio
          nazionale; 
                e)  Ufficio  competente:   l'Ufficio   delle   dogane
          competente per territorio in relazione all'ubicazione: 
                  1) dell'impianto di  distribuzione  dei  carburanti
          esenti per la navigazione diversi dal GNL ovvero del  punto
          di rifornimento di GNL; 
                  2) dell'impianto di stoccaggio di GNL; 
                  3) del  deposito  fiscale  mittente,  nel  caso  di
          rifornimento diretto di cui alla lettera l); 
                  4) della sede legale del venditore di GNL; 
                  5) della sede legale o del luogo in cui i  soggetti
          di cui all'articolo 6-bis, commi 1 e 7,  sono  stabiliti  o
          del  centro  di  attivita'  commerciale  in  cui   staziona
          abitualmente   l'imbarcazione   utilizzata   dai   medesimi
          soggetti; 
                f) esercente: il soggetto autorizzato dal  competente
          Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione
          di carburanti esenti per la navigazione ad  esclusione  del
          GNL; 
                f-bis) gestore del punto di rifornimento di  GNL:  il
          soggetto che gestisce un punto di  rifornimento  di  GNL  e
          che, ai fini del presente  regolamento,  e'  assimilato  al
          consumatore finale di gas naturale al  pari  dell'esercente
          l'impianto di distribuzione di cui all'articolo  26,  comma
          9, del TUA; 
                g)  documento  e-AD:  il   documento   amministrativo
          elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA; 
                h)  codice  ARC:  il  codice  unico  di   riferimento
          amministrativo di cui all'articolo  6,  comma  5,  del  TUA
          attribuito al documento  e-AD  a  seguito  della  convalida
          informatica della  relativa  bozza,  ovvero  il  numero  di
          riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico
          attribuito  al  documento   e-AD   dallo   speditore,   che
          identifica la spedizione nella contabilita' dello speditore
          stesso; 
                i) documento DAS:  il  documento  di  accompagnamento
          semplificato di cui all'articolo 12 del TUA; 
                l)   rifornimento   diretto:   il   rifornimento   di
          carburanti esenti per la  navigazione,  ad  esclusione  del
          GNL,  effettuato,  direttamente  da  un  deposito  fiscale,
          mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione; 
                m) scontrino:  la  ricevuta  emessa,  a  seguito  del
          rifornimento   effettuato,   dai   misuratori    installati
          sull'autocisterna, sulla bettolina  o  su  altro  mezzo  di
          rifornimento  navale  utilizzato  per  il   trasporto   dei
          carburanti esenti per la navigazione. 
                
              2. Il presente  regolamento  disciplina  l'impiego  dei
          carburanti esenti per  la  navigazione  nonche'  degli  oli
          lubrificanti esenti. L'esenzione e' applicata  ai  prodotti
          energetici impiegati come  carburanti  per  la  navigazione
          nelle  acque  marine  comunitarie,  compresi  il  trasporto
          passeggeri e merci e la pesca,  per  la  navigazione  nelle
          acque interne, limitatamente  alla  pesca  e  al  trasporto
          delle merci, nonche' per il dragaggio di vie  navigabili  e
          porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti  per
          la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in
          via esclusiva  e  direttamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' per le quali e' concessa  l'esenzione.  Le  acque
          marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali
          e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse
          quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a  territori
          che non sono parte del territorio doganale della Comunita'. 
              3. Relativamente alla navigazione  nelle  acque  marine
          comunitarie,  l'esenzione  di  cui   al   comma   2   trova
          applicazione con riguardo alle  imbarcazioni,  in  possesso
          delle specifiche autorizzazioni o  licenze  previste  dalla
          normativa  vigente,  in  navigazione  diretta   fra   porti
          nazionali, incluso il  caso  in  cui  il  porto  di  arrivo
          coincida con quello di partenza, o in  navigazione  diretta
          da  un  porto  del  territorio  dello  Stato  verso   porti
          comunitari, anche  se  la  navigazione  include  acque  non
          comunitarie. 
              4.  Relativamente  all'attivita'  di  pesca  marittima,
          l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete
          ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli
          2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  153,  che
          esercitano l'attivita' di  pesca  nelle  acque  marine  con
          imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del
          medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004. 
              5. Relativamente al trasporto di passeggeri o di  merci
          nelle acque marine comunitarie  e  al  trasporto  di  merci
          nelle acque  marine  comunitarie  e  nelle  acque  interne,
          all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e porti e alla
          pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui
          al comma 2 del presente articolo compete ai  soli  soggetti
          in  possesso  delle  specifiche  autorizzazioni  o  licenze
          previste dalla normativa vigente. 
              6. (abrogato)» 
              «Art. 2. (Denaturazione dei carburanti  esenti  per  la
          navigazione). - 1. I carburanti esenti per la  navigazione,
          ad eccezione degli oli combustibili  e  del  GNL,  e  fermo
          restando quanto previsto dal comma 3-bis, sono denaturati. 
              2. Per il gasolio la denaturazione di cui al comma 1 e'
          effettuata, fino all'adozione dei relativi provvedimenti di
          cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con  l'aggiunta,
          per  ogni  100  chilogrammi  di  prodotto,  delle  seguenti
          sostanze: 
                a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow 124» e grammi  0,51
          di nafta solvente da petrolio; 
                b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto  del
          Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985; 
                c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; 
                d) grammi 5 di «verde alizarina G base». 
              3. Per la benzina, la denaturazione di cui al  comma  1
          e' effettuata, fino all'adozione del relativo provvedimento
          di  cui  all'articolo  24-bis,  comma  1,  del   TUA,   con
          l'aggiunta, per ogni 100  chilogrammi  di  prodotto,  delle
          seguenti sostanze: 
                a) grammi 1,3 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,7 di
          nafta solvente da petrolio; 
                b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto  del
          Ministro delle finanze 12 settembre 1985; 
                c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; 
                d) grammi 3 di «violetto alizarina A base».  
              3-bis. La formula di denaturazione dei GPL e' stabilita
          con il provvedimento di cui all'articolo 24- bis, comma  1,
          del  TUA.  Fino  all'adozione  del  predetto  provvedimento
          possono  essere  effettuati,  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 10-bis, rifornimenti ad accisa assolta di  GPL
          non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita'
          aventi   titolo   all'esenzione   di   cui   al    presente
          regolamento.  
              4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia  delle
          dogane  e  dei  monopoli  puo'  autorizzare  l'impiego   di
          sostanze   coloranti   aventi   differente    denominazione
          commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche,  tonalita'  e
          potere colorante identici a quelli delle sostanze  indicate
          nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e  3  e  a
          quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis. 
              5. Le operazioni di denaturazione di  cui  al  presente
          articolo sono eseguite  con  l'osservanza  delle  modalita'
          stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i
          depositi fiscali mittenti di prodotti energetici. 
              6. Ferma restando l'osservanza delle  disposizioni  del
          presente regolamento,  e'  consentito  l'impiego,  mediante
          rifornimento  diretto,  di   carburanti   esenti   per   la
          navigazione  senza  denaturazione  alle   imbarcazioni   in
          dotazione alle autorita' pubbliche ed  alle  forze  armate,
          per  gli  usi  istituzionali,  nonche',  su  autorizzazione
          dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  alle   navi
          traghetto in servizio di linea regolare.». 
              «Art. 3 (Autorizzazione degli impianti di distribuzione
          dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal  GNL).
          - 1.  Il  soggetto  che  intende  gestire  un  impianto  di
          distribuzione  di  carburanti  esenti  per  la  navigazione
          diversi dal GNL  presenta,  all'Ufficio  competente,  prima
          dell'inizio dell'attivita', una istanza contenente i propri
          dati identificativi, la denominazione della ditta e la  sua
          sede legale, il codice fiscale e il  numero  della  partita
          IVA, le generalita' del rappresentante legale, l'ubicazione
          dell'impianto, la capacita' di stoccaggio di  ciascuno  dei
          serbatoi a  servizio  dell'impianto  stesso,  l'indicazione
          delle attrezzature installate per la  movimentazione  e  la
          misurazione dei prodotti, gli  estremi  dell'autorizzazione
          rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche'  l'indicazione
          dei  depositi  fiscali  dai  quali  viene   effettuato   il
          prelevamento   dei   carburanti   esenti.   L'istanza    e'
          sottoscritta dall'esercente  o  dal  rappresentante  legale
          della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo. 
              2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati: 
                a) la dichiarazione, redatta ai  sensi  dell'articolo
          47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445,  attestante  il  possesso  delle  eventuali
          autorizzazioni  di  natura  non  fiscale   occorrenti   per
          l'esercizio della propria attivita'; 
                b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo
          competente per territorio, per la navigazione  nelle  acque
          marine comunitarie o di altra autorita' competente  per  la
          navigazione nelle acque interne; 
                c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto; 
                d) certificati di verifica metrica degli strumenti di
          misura fiscalmente rilevanti  installati  per  rilevare  il
          rifornimento delle imbarcazioni. 
              3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di  cui  al
          comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto  e,  dopo
          averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro
          sessanta giorni dalla data  di  presentazione  dell'istanza
          stessa,  a  rilasciare  all'esercente  l'autorizzazione  ad
          operare   come   destinatario    registrato,    ai    sensi
          dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente  al  relativo
          codice d'accisa, previa prestazione  della  cauzione  nella
          misura del  10  per  cento  dell'imposta  che  grava  sulla
          quantita' massima di carburanti esenti per  la  navigazione
          ed oli lubrificanti  esenti  che  possono  essere  detenuti
          nell'impianto. All'esercente e' rilasciata  la  licenza  di
          esercizio. 
              4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del
          comma  3  viene  redatto  processo   verbale   in   duplice
          originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se  persona
          diversa, dal rappresentante legale della  ditta  ovvero  da
          persona da questi espressamente delegata con atto  scritto,
          a cui e' consegnato uno degli originali. 
              5.  L'esercente,  autorizzato  ai  sensi  del  presente
          articolo, comunica all'Ufficio competente  ogni  variazione
          dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni  dalla  data
          in cui la medesima si  e'  verificata;  le  modifiche  alla
          composizione dei serbatoi  e  dei  prodotti  detenuti  sono
          comunicate preventivamente. Il medesimo esercente  comunica
          all'ufficio  competente   la   cessazione   della   propria
          attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga. 
              6. A partire  dal  1°  gennaio  2018  le  colonnine  di
          distribuzione dei  carburanti  esenti  per  la  navigazione
          diversi dai GPL e dal GNL sono dotate, in  occasione  della
          prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore  a
          testata compensata a 15° Celsius, conforme alle  specifiche
          del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.». 
              «Art. 4 (Circolazione  dei  carburanti  esenti  per  la
          navigazione). - 1. I carburanti esenti per  la  navigazione
          diversi dal GNL, destinati agli impianti  di  distribuzione
          di cui all'articolo 3, sono trasferiti dai depositi fiscali
          mittenti a seguito dell'emissione del  documento  e-AD  nel
          quale  e'  altresi'  indicata  la  targa  dell'autocisterna
          adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero i  dati
          identificativi della  bettolina  che  in  talune  localita'
          sostituisce o integra il trasporto  mediante  autocisterna.
          Il   predetto   trasferimento    e'    effettuato    previa
          denaturazione dei  carburanti  qualora  prevista  ai  sensi
          dell'articolo 2. 
              2. I carburanti esenti per la navigazione  diversi  dal
          GNL,  destinati  agli  impianti  di  distribuzione  di  cui
          all'articolo 3, che provengono dal territorio della  Unione
          europea,    circolano,    denaturati    qualora    previsto
          dall'articolo 2,  con  la  scorta  di  una  copia  stampata
          dell'e-AD o di qualsiasi altro  documento  commerciale  che
          indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC. 
              3.  Nei  casi  di  rifornimento  diretto  ai   soggetti
          beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione diversi
          dal GNL circolano con la  scorta  del  documento  DAS,  sul
          quale   sono   indicati   i   dati   identificativi   della
          imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di  consegna
          del prodotto. Sul medesimo DAS e'  apposta,  da  parte  del
          comandante dell'imbarcazione rifornita,  l'attestazione  di
          ricezione  del  prodotto;   i   relativi   scontrini   sono
          custoditi, unitamente al DAS, presso  il  deposito  fiscale
          mittente. In caso di rifornimento di piu' imbarcazioni  con
          il medesimo trasporto, si applicano  le  procedure  di  cui
          agli articoli 18 e  20  del  regolamento  adottato  con  il
          decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. 
              4. Qualora all'arrivo  dei  carburanti  esenti  per  la
          navigazione   trasportati   diversi   dal   GNL   risultino
          deficienze oltre i cali ammessi ovvero  eccedenze,  trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47,  comma
          3, del TUA; le eccedenze  superiori  all'1  per  cento  del
          quantitativo  risultante  dal  documento  sono   comunicate
          all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. 
              5. A partire  dal  1°  gennaio  2017  le  autocisterne,
          ovvero le bettoline, utilizzate per  il  rifornimento  sono
          dotate di un sistema di  misurazione  dei  quantitativi  di
          carburanti esenti per la navigazione riforniti.». 
              «Art.  5  (Adempimenti   amministrativi   e   contabili
          dell'esercente l'impianto di  distribuzione  di  carburanti
          esenti  per  la  navigazione  diversi  dal   GNL).   -   1.
          L'esercente  l'impianto  di  distribuzione  di   carburanti
          esenti per la  navigazione  diversi  dal  GNL  annota,  con
          cadenza giornaliera e per ciascun prodotto, in un  apposito
          registro di  carico  e  scarico,  preventivamente  vidimato
          dall'Ufficio competente: 
                a) nella parte del carico, le  singole  quantita'  di
          prodotti  energetici  introdotte,  come  comprovate   dallo
          scontrino  rilasciato  dai  misuratori   delle   autobotti,
          unitamente ai codici ARC dei relativi documenti  e-AD,  con
          l'indicazione del deposito fiscale mittente; 
                b) nella parte dello scarico,  le  singole  quantita'
          rifornite  alle  imbarcazioni   utilizzate   dai   soggetti
          beneficiari,  quali   risultanti   dai   totalizzatori   di
          impianto, con  l'indicazione  dei  soggetti  beneficiari  e
          degli estremi dei memorandum di cui all'articolo 7. 
              2. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico  e
          scarico sul  registro  di  cui  al  comma  1  e'  preceduto
          dall'indicazione della data;  nel  predetto  registro  sono
          indicate,  a  fine  giornata,  le  giacenze  contabili,  le
          quantita' di carburanti esenti per la  navigazione  erogati
          nel medesimo giorno  sulla  base  di  quanto  indicato  dai
          contalitri  dei  totalizzatori  di  impianto   nonche'   il
          quantitativo di  oli  lubrificanti  ceduto  nella  medesima
          giornata.  Il  registro  di  cui  al  comma  1  e'   chiuso
          contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le  rimanenze
          finali effettive di ciascun anno sono riportate  all'inizio
          dell'anno immediatamente successivo. 
              3. Il registro di cui al comma 1 e' scritturato secondo
          le modalita' previste all'articolo 2219 del  codice  civile
          ed e' custodito, unitamente  alla  documentazione  relativa
          alle  operazioni  di  carico  e  scarico,  ivi  compresi  i
          memorandum di cui all'articolo 7 e gli scontrini di cui  al
          comma 1, lettera a), per i cinque anni successivi a  quello
          dell'esercizio  finanziario  cui  si   riferisce   l'ultima
          registrazione. 
              4. Il registro di cui al comma 1 puo' essere costituito
          da schede e fogli mobili numerati progressivamente,  oppure
          predisposto in modelli idonei alla scritturazione  mediante
          procedure informatizzate. Le schede, i fogli  mobili  ed  i
          modelli di  cui  al  presente  comma  sono  preventivamente
          approvati e vidimati dall'Ufficio competente. 
              5. Alle registrazioni  contabili  di  cui  al  presente
          articolo  sono  tenuti  anche  i   depositari   autorizzati
          relativamente ai rifornimenti diretti.». 
              «Art. 6 (Adempimenti amministrativi e contabili  per  i
          soggetti beneficiari). - 1. Per poter essere rifornite  con
          carburanti  esenti  per  la  navigazione,  le  imbarcazioni
          utilizzate  dai  soggetti  beneficiari  sono   munite   del
          libretto di controllo di cui al comma  2,  nel  quale  sono
          annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti stessi. 
              2. Il libretto di controllo e' composto di tre parti: 
                a) nella prima parte sono indicate le caratteristiche
          dell'imbarcazione con riferimento alle  relative  carte  di
          bordo  ed  i  dati  tecnici  del  rispettivo   motore   con
          indicazione del  consumo  medio  orario  in  rapporto  alla
          potenzialita' del motore  stesso,  annotate  e  autenticate
          dall'Autorita'  marittima  in  base  ai  dati  desunti  dal
          Registro italiano navale (R.I.NA.); 
                b) fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e  3-  bis,
          nella seconda parte sono annotate,  a  cura  dell'esercente
          ovvero del gestore del punto di  rifornimento  di  GNL,  le
          quantita'  di  carburanti   esenti   per   la   navigazione
          rifornite, con indicazione della data e degli  estremi  del
          memorandum di cui  all'articolo  7,  nonche'  le  quantita'
          degli oli lubrificanti esenti acquistate presso  l'impianto
          di distribuzione o il punto di rifornimento; 
                c)  nella  terza   parte,   a   cura   del   soggetto
          beneficiario,  sono  annotate,  per  ciascuna  giornata  di
          navigazione, le ore di moto ed i conseguenti consumi. 
              3. Nei casi di rifornimento diretto, le annotazioni  di
          cui al comma 2, lettera b), sono apposte,  con  riferimento
          anche ai dati riportati nello scontrino, dall'esercente  il
          deposito fiscale o da un suo delegato. 
              3-bis. Per i  rifornimenti  alle  imbarcazioni  di  GNL
          proveniente da un impianto di stoccaggio di  GNL  o  da  un
          impianto  non  situato   nel   territorio   nazionale,   le
          annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono  effettuate,
          in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di GNL
          o da un suo delegato.». 
              «Art.  8  (Verifiche  e  controlli). -   1.   L'Ufficio
          competente  provvede  ad  eseguire,  con  cadenza  annuale,
          l'inventario  dei  prodotti  energetici  diversi  dal   GNL
          movimentati negli impianti di distribuzione. 
              2. Al fine di  verificare  l'esatto  adempimento  delle
          norme del presente regolamento, i  funzionari  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli ed i militari della Guardia  di
          finanza esercitano i poteri di indagine  e  controllo  loro
          conferiti dall'articolo 18 del TUA. 
              3. I militari della Guardia di finanza possono chiedere
          l'esibizione,  in  qualunque  momento,  del   libretto   di
          controllo   di   cui   all'articolo   6,   ed   assicurarsi
          dell'esattezza dei dati in esso contenuti. Ad  attestazione
          dei riscontri eseguiti e' apposto un «visto» dopo  l'ultima
          registrazione. 
              4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti di cui
          al  presente  regolamento  sono   effettuati,   anche   con
          riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e
          dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 8
          del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66  e  successive
          modificazioni.». 
              «Art.  9  (Oli  lubrificanti  esenti). -  1.  Gli   oli
          lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione.  Per
          essi si applicano le medesime disposizioni previste, per  i
          carburanti  esenti  per  la   navigazione,   dal   presente
          regolamento. 
              2. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  11,  i
          prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali
          nazionali, sono trasferiti agli impianti  di  distribuzione
          di  cui  all'articolo  3  a  seguito   dell'emissione   del
          documento e-AD. Analoghe disposizioni si  applicano  per  i
          prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti
          all'Unione  europea,  nel  trasferimento  dalla  dogana  di
          entrata nazionale agli impianti  di  distribuzione  di  cui
          all'articolo 3. 
              3. Per i prodotti  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,  provenienti  da  altri  Stati  membri,   trovano
          applicazione le disposizioni  in  materia  di  circolazione
          degli oli lubrificanti previste dal  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 22  aprile  2020,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020. 
              4. Presso gli impianti di distribuzione  di  carburanti
          esenti e' tenuta una contabilita'  degli  oli  lubrificanti
          indipendentemente  dalla  quantita'  detenuta.  Qualora   a
          seguito delle verifiche e controlli di cui  all'articolo  8
          eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  dalla
          Guardia di finanza  risultino  eccedenze  o  deficienze  di
          prodotto,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA. 
              5.  Nei  casi  di  rifornimento  diretto  ai   soggetti
          beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano  con  la
          scorta  del   documento   DAS,   sul   quale   e'   apposta
          l'attestazione  di  ricezione  da  parte   del   comandante
          dell'imbarcazione rifornita. In presenza di  condizioni  di
          difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e
          dei  monopoli  puo'  autorizzare  il  rifornimento  diretto
          effettuato  da  depositi  di  commercializzazione  di   oli
          lubrificanti detenuti, in quanto non immessi in consumo, in
          distinti reparti, previa prestazione della cauzione di  cui
          all'articolo 3, comma 3, e  tenuta  del  registro  previsto
          dall'articolo 5.». 
              «Art.  13.  (Disposizioni  finali).  -  1.  I  soggetti
          esercenti gli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti
          esenti per  la  navigazione,  in  attivita'  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  integrano,
          entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione  gia'  in
          possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  in  modo
          da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento. 
              2. Nei casi, diversi da quelli di cui  all'articolo  2,
          comma  6,  di  comprovata  e  riconosciuta  sussistenza  di
          oggettive condizioni di difficolta' di  approvvigionamento,
          l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  puo'  autorizzare,
          secondo i criteri che saranno stabiliti con  determinazione
          del Direttore della medesima Agenzia e previa  istanza  dei
          soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la
          navigazione impiegati per  il  trasporto  passeggeri  nelle
          acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione,
          limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto  da
          un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione  sul
          pagamento dell'accisa determinata in misura pari  al  cento
          per   cento   dell'imposta   gravante   sul    quantitativo
          autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei
          casi di cui al presente comma l'agevolazione  e'  accordata
          mediante restituzione dell'imposta pagata con la  procedura
          di accredito o con fornitura in esenzione da accisa. 
              3. Con provvedimento dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
          monopoli, possono essere rideterminate, anche in  relazione
          all'evoluzione     tecnologica     della     strumentazione
          ordinariamente  installata  sulle  autocisterne   e   sulle
          bettoline di cui al presente regolamento, le  modalita'  di
          trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, dei dati relativi alle  quantita'  di  carburanti
          esenti per la navigazione consegnati agli esercenti  ovvero
          direttamente ai soggetti beneficiari.  
              3-bis. Ai fini  del  presente  regolamento,  il  valore
          convenzionale  medio  del  coefficiente  di  trasformazione
          liquido-gas per il GNL, alle condizioni normali di 0°  C  e
          1,01325 bar e' determinato in misura pari a 600.».