IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in  particolare,
l'art.  4  che  ha  ridenominato  il  «Ministero  della   transizione
ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi
1126 e 1127,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  nazionale  per  la
sostenibilita'    ambientale    dei    consumi     della     pubblica
amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata
la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione»,  ai   sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 3 agosto 2023 recante  «Approvazione  del  piano  d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore
della pubblica amministrazione  2023.»  che  abroga  il  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11
aprile 2008; 
  Vista  la  direttiva  2019/904/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  5  giugno  2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 5 giugno 2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 196 che dispone l'adozione, da  parte
del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  di  un
apposito decreto per la definizione dei criteri ambientali minimi per
i servizi di ristorazione con e  senza  l'installazione  di  macchine
distributrici di alimenti, bevande e acqua, quale misura  volta  alla
riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare  di  quelli
elencati nell'Allegato, parte A, per favorire l'impiego  di  prodotti
alternativi a quelli in plastica monouso; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma  2  dell'art.  57
secondo  cui  le  stazioni   appaltanti   e   gli   enti   concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti
dal piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore  della  pubblica  amministrazione  attraverso  l'inserimento,
nella documentazione progettuale e di gara, almeno  delle  specifiche
tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute   nei   criteri
ambientali minimi, definiti per specifiche  categorie  di  appalti  e
concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base
al valore dell'appalto o della concessione; 
  Considerato che l'attivita'  istruttoria  per  la  definizione  dei
criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi  di
ristoro e alla distribuzione di acqua di  rete  a  fini  potabili  e'
stata condotta con il costante confronto con le parti interessate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art.  57,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono adottati i  criteri  ambientali
minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente  decreto,
per  gli  affidamenti  relativi  ai  servizi  di   ristoro   e   alla
distribuzione di acqua di rete a fini potabili. 
  Il presente decreto entra in vigore dopo  centoventi  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 6 novembre 2023 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin