IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e
altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare,
l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la
previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di
contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di
lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione
degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di
un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e
permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche'
dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della cultura;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», che ha
disposto la proroga del termine di esercizio della delega di cui
all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in
materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della
materia» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui
del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
ottobre 2023, n. 234;
Acquisiti i pareri resi dal Consiglio superiore dello spettacolo
nelle sedute del 4 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2023;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella
seduta del 12 ottobre 2023;
Acquisiti i pareri, interlocutorio e definitivo, resi dal Consiglio
di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, rispettivamente,
nelle adunanze del 26 settembre 2023 e del 7 novembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto, finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore
dello spettacolo, tenuto conto della specificita' delle prestazioni
di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente
discontinuo, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024,
un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e
permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli
con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei
lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante
«Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello
spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n.
234.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche ai
lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello
spettacolo, che non siano titolari della indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- L'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106,
recante delega al Governo e altre disposizioni in materia
di spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2022, n. 180, cosi' recita:
«Art. 2. (Deleghe al Governo per il riordino delle
disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il
riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in
favore dei lavoratori del settore nonche' per il
riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di
lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). -
Omissis
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo recante disposizioni in materia di
contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e
del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente
dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e
dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle
parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera,
quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della
retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di
assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di
garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed
economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente
o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita'
preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione
artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo
compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi
compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti
ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di
un equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla
qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle
caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di
retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello
spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo per il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di
un'indennita' di discontinuita', quale indennita'
strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei lavoratori
discontinui del settore dello spettacolo di cui alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto conto del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di
accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del
carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito
all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei
sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative
effettive nell'anno solare precedente a quello di
corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle
prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo
dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su
base giornaliera e del numero massimo di giornate
indennizzabili e oggetto di tutela economica e
previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni,
indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire
percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori
dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico
dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di
solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono
retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola
quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto
massimale.
Omissis»
- La legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi. Proroga di termini per
l'esercizio di deleghe legislative», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n. 49.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- L'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017,
n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e
deleghe al Governo per il riordino della materia,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n.
289, cosi' recita:
«Art. 2. (Deleghe al Governo). - Omissis
5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, sentito il Consiglio
superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della
presente legge e di concerto con i Ministri interessati,
previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere
nel termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso
il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di
decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni
del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati.
Omissis»
- L'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri», cosi' recita:
«Art. 6. (Ministeri della cultura e del turismo). -
1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni
e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti:
«della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; (12)
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il
seguente:
«CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero
si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da
un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e
«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del
turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo».
[4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze
di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e'
incrementata complessivamente di euro 692.000 annui a
decorrere dall'anno 2021. ]
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la
spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500
annui a decorrere dall'anno 2022.»
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei
lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.
Note all'art. 1:
- L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, recante attuazione della delega
conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1997, n. 147, cosi' recita:
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). -
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalita' di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono
distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda
che:
a) prestino a tempo determinato, attivita'
artistica o tecnica, direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attivita' al di
fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); (9)
c) prestino attivita' a tempo indeterminato.»
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 25 luglio 2023 e' citato nei riferimenti alle
premesse.
- L'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n.
144, S.O., cosi' recita:
«Art. 16. (Indennita' di disponibilita'). - 1. La
misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»