IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale e' istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72; Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale n. 29419 del 20 gennaio 2023 registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la diffusione straordinaria e invasiva della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis) avvenuta dall'inizio dell'anno 2023, sul territorio nazionale ed in particolare in alcune aree geografiche, come individuate dalle regioni e province autonome; Tenuto conto che la diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis) ha causato una situazione emergenziale in quanto le semine e il ripopolamento delle specie allevate dai Consorzi, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, seminate e/o immesse dalle imprese nell'anno 2022 sono state preda del granchio con conseguente crisi economica e situazioni di grave difficolta' per gli allevatori; Considerata, pertanto, la necessita' di sostenere una rapida ripresa del settore, indennizzando le imprese per la perdita parziale del prodotto seminato e/o immesso nell'anno 2022, nonche' di garantire lo sviluppo della filiera della pesca e dell'acquacoltura; Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, EPR 2021, a favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura fino a concorrenza di 10 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto in favore del settore della pesca e acquacoltura; Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 novembre 2023; Decreta: Art. 1 Agevolazioni concedibili 1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno della filiera del settore della pesca e dell'acquacoltura, per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e portunus segnis), sono destinati 10 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, EPR 2021, in favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. 2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1, sono destinate al riconoscimento delle spese sostenute dai Consorzi, dalle cooperative, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per la semina, il ripopolamento e l'acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli allevamenti, come individuate dai successivi articoli 4 e 5.