IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti  per
gli aiuti di Stato  nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura»
(C/2023/1598 final); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 128, della Legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con  la  quale
e' istituito il Fondo per lo sviluppo e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  25
dell'8 febbraio 2019, recante  «Organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  a  norma
dell'art. 1, comma 9, del  decreto  legge  12  luglio  2018,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; 
  Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione  dei  Ministeri
per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che all'art. 3  stabilisce  la  nuova  denominazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste (MASAF); 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023,  n.
72; 
  Vista la direttiva generale del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste  sull'azione  amministrativa  e
sulla gestione per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale n.
29419 del 20 gennaio 2023 registrata alla Corte dei conti in data  22
febbraio 2023 al n. 212; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e,  in  particolare,  l'art.  39,  che  ha
incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro,
per un totale complessivo di 300 milioni di euro; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi» e, segnatamente,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 12,  a  mente  del  quale  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
sono subordinate alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la diffusione straordinaria e invasiva della specie  granchio
blu (Callinectes sapidus  e  portunus  segnis)  avvenuta  dall'inizio
dell'anno 2023, sul territorio nazionale ed in particolare in  alcune
aree geografiche, come individuate dalle regioni e province autonome; 
  Tenuto  conto  che  la  diffusione  della   specie   granchio   blu
(Callinectes sapidus e portunus segnis)  ha  causato  una  situazione
emergenziale in quanto le semine  e  il  ripopolamento  delle  specie
allevate dai Consorzi, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura,
seminate e/o immesse dalle imprese nell'anno 2022  sono  state  preda
del granchio con conseguente crisi economica e  situazioni  di  grave
difficolta' per gli allevatori; 
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  sostenere  una  rapida
ripresa del settore, indennizzando le imprese per la perdita parziale
del  prodotto  seminato  e/o  immesso  nell'anno  2022,  nonche'   di
garantire lo sviluppo della filiera della pesca e dell'acquacoltura; 
  Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale  delle  risorse
iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge  30  dicembre
2020, n. 178, EPR 2021, a favore  dei  Consorzi,  delle  cooperative,
delle imprese della pesca e dell'acquacoltura fino a  concorrenza  di
10 milioni di euro, per le misure oggetto  del  presente  decreto  in
favore del settore della pesca e acquacoltura; 
  Sentite le associazioni nazionali di categoria e le  organizzazioni
sindacali di settore; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 9 novembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il  sostegno  della  filiera
del settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  per  contenere  gli
effetti della crisi economica  generata  dalla  prolificazione  della
specie granchio blu (Callinectes sapidus  e  portunus  segnis),  sono
destinati 10 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1, comma  128,
della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  EPR  2021,  in  favore  dei
Consorzi,  delle   cooperative,   delle   imprese   della   pesca   e
dell'acquacoltura. 
  2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1, sono destinate  al
riconoscimento delle spese sostenute dai Consorzi, dalle cooperative,
dalle imprese della pesca  e  dell'acquacoltura  per  la  semina,  il
ripopolamento e l'acquisto di strutture fisse e mobili istallate  per
la protezione degli  allevamenti,  come  individuate  dai  successivi
articoli 4 e 5.