IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004; 
  Visto il decreto legislativo 4  novembre  2014,  n.  169,  recante:
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004,
relativo ai diritti  dei  passeggeri  nel  trasporto  effettuato  con
autobus»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 5 marzo 2015, n. 84, di attuazione  dell'art.  3,  comma  7,  del
citato decreto legislativo n. 169/2014; 
  Visto in particolare l'art. 12 del regolamento (UE) n. 181/2011, il
quale dispone che gli stati membri designano le stazioni  di  autobus
in cui e'  fornita  assistenza  alle  persone  con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta; 
  Visti in particolare i seguenti articoli del decreto legislativo n.
169/2014: 
    l'art. 1, comma 3, che individua  l'ambito  di  applicazione  del
regolamento n. 181/2011, salvo quanto previsto all'art. 18, commi 1 e
2, ai servizi regolari la cui distanza prevista e' pari o superiore a
250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli stati  membri
dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica; 
    l'art. 2, comma 1, lettera  n),  che  definisce  la  stazione  di
autobus come la stazione  presidiata  in  cui,  secondo  un  percorso
preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o  lo
sbarco dei passeggeri, dotata di strutture, tra  le  quali  il  banco
dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria; 
    l'art. 3, comma 7, che stabilisce che le regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano indichino le stazioni di autobus  che
forniscono  assistenza  a  persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta, ai fini della designazione, prevista al citato art.  12  del
regolamento  UE  n.  181/2011,   da   parte   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Viste in particolare le seguenti disposizioni  del  citato  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 84/2015: 
    l'art. 2, comma 1, che prevede la  comunicazione  alla  Direzione
generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  delle
stazioni di autobus individuate dalle regioni e le province autonome; 
    l'art. 2, comma 2, in base al quale, entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione di cui al comma precedente, con decreto  del  direttore
della Direzione generale competente per materia, sono  designate,  ai
sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre  2014,
n. 169, le stazioni di autobus nelle quali e' fornita assistenza alle
persone con disabilita' o a mobilita' ridotta; 
  Vista la comunicazione di cui all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
ministeriale n. 84/2015,  inviata  alla  Direzione  generale  per  la
sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  dalla  giunta  della  Regione
Campania - Direzione generale per la mobilita', con nota prot.  2022.
0386504 del 26 luglio 2022; 
  Considerato che risulta congruente con i criteri di cui all'art. 1,
comma  1,  del  decreto  ministeriale  n.  84/2015,  secondo   quanto
contenuto nella citata nota della Regione Campania, il «Terminal  bus
di Napoli», sito in Napoli alla via Galileo Ferraris n. 172,  il  cui
ente di gestione, come definito dall'art. 3, lettera o),  regolamento
(UE) n. 181/2011, e' la Metropark s.p.a.; 
 
                              Designa: 
 
  Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo  4  novembre
2014, n. 169, il Terminal bus di  Napoli  sito  in  Napoli  alla  via
Galileo Ferraris n. 172. 
  Per gli effetti si allega al presente  decreto,  di  cui  e'  parte
integrante, l'elenco aggiornato delle stazioni di autobus nelle quali
i vettori e gli enti di gestione delle  stazioni,  nell'ambito  delle
rispettive competenze,  ai  sensi  dell'art.  13,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 181/2011, prestano gratuitamente assistenza  alle
persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,  almeno  nella  misura
specificata  nella  parte  a)  dell'allegato  I  al  regolamento   n.
181/2011. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it 
    Roma, 21 novembre 2023 
 
                                      Il direttore generale: Di Santo