IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 3 e l' articolo 13,
laddove e' previsto che al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30
giugno 2023, i relativi regolamenti di organizzazione sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio
dei ministri, cosi' come ulteriormente modificato dall'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno
2025»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto
rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine
animali a basso rischio» convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, e in particolare l'articolo 3, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e in particolare l'articolo 1, comma 1047;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50
della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio
2016, n. 154» e, in particolare, l'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'» e, in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2018, relativo al trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo e, in particolare, la tabella 3 allegata al predetto
decreto, contenente l'incremento della dotazione organica del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e per la
continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15,
della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, concernente «Regolamento recante modifica del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare,
l'articolo 19-bis, comma 1, che, in considerazione della grave crisi
del settore ippico, al fine di garantire il potenziamento delle
strutture e delle articolazioni ministeriali, prevede l'istituzione
di una ulteriore posizione dirigenziale di livello generale presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il comma 2 del menzionato articolo 19-bis del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il quale dispone « [...] il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il proprio regolamento di
organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti
adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo
1, comma 452, che incrementa di 263 posti la dotazione organica
dell'Area dei funzionari del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste per le esigenze dell'attivita'
di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della
filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei
prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte
dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare,
l'articolo 54, che ha incrementato, la dotazione organica del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste con conseguente rideterminazione, per quanto concerne la
sezione Agricoltura, in 10 posizioni di livello dirigenziale
generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461
unita' nell'area Funzionari, 365 unita' nell'area Assistenti e n. 8
unita' nell'area Operatori;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla
legge del 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1,
comma 2, che stabilisce che al fine di rafforzare l'organizzazione
della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate
provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente
riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Considerato che il menzionato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44
ha ulteriormente incrementato la dotazione organica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di due
posizioni dirigenziale di livello generale, sei posizioni
dirigenziali di livello non generale, 60 unita' nell'area Funzionari
e 30 unita' nell'area Assistenti;
Informate le organizzazioni sindacali in data 18 luglio 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre
2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Funzioni ed organizzazione del Ministero
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, di seguito denominato «Ministero», esercita le
funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e
foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della
pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa europea e
nazionale.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del
Ministero.
3. Il Ministero, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati,
e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo
rurale;
b) Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela, della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.
300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la
continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli
indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in
ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.
5. Per assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi e dei
programmi delle funzioni assegnate ai Dipartimenti dal Ministro,
nonche' delle funzioni trasversali, e' istituito il Comitato di
Coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto, a cui partecipano i
Capi Dipartimento. Il comitato si riunisce una volta al mese o su
richiesta del Capo di Gabinetto.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - Suppl. Ordinario n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) il d.gls 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato
l'abrogazione della presente lettera.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti
di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c)
previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante
organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali. (4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del
comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico
riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla
ricognizione di quelle che sono state oggetto di
abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle
che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di
effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete)».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 2022:
«Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste). - 1. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la
denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 33: 1) il comma 1
e' abrogato; 2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste»; 3) al comma 2
((e' aggiunto, in fine)), il seguente periodo: «Sono
altresi' attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita'
alimentare, ((che esso esercita)) garantendo la sicurezza
delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il
sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e
dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di
gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di
cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e
degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni
agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»; b)
la rubrica del Capo VII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste». 3. Le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ((fino al 30 ottobre
2023)), i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi
decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144
del 22 giugno 2023:
«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri (e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale)). - Omissis...
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei
Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per
l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41.
Omissis...».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti
emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei
Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti
normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione
comportanti spese ed atti generali attuativi di norme
comunitarie; c-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 14 AGOSTO
2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15
OTTOBRE 2013, N. 119; d) provvedimenti dei comitati
interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed
altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle
lettere b) e c); e) IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA
CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA. f)
provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio
immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; f-ter) atti e contratti
concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma
9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che
approvano contratti delle amministrazioni dello Stato,
escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo ,
ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi
prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se
di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla
normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello
Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo
del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a
carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia
stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che
il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di
sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la
Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo
determinato, a controllo preventivo in relazione a
situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in
sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli
previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e'
competente in ogni caso la sezione centrale del controllo
di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo
preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo
nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE
2000, N. 340. (3) (21) 3. Le sezioni riunite della Corte
dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire
che singoli atti di notevole rilievo finanziario,
individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano
sottoposti all'esame della Corte per un periodo
determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti
entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma
rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono
gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei
conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al
Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle
amministrazioni regionali, il controllo della gestione
concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle
leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti
riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli
regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni
della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni
interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi
altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni
comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei
mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure
conseguenzialmente adottate. ((20)) 7. Restano ferme,
relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche',
relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n.
259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni
sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio
delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte
dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e
puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti
diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere
alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame
di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni
trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla
Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da'
avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in
quanto compatibile con le disposizioni della presente
legge, la disciplina in materia di controlli successivi
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge
11 luglio 1980, n. 312. 9. per l'esercizio delle
attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge, le
norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione
del controllo e' composta dal presidente della Corte dei
conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti
al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli
uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in
quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il
presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione
preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta
competenza per tipologia di controllo o per materia e
deliberano con un numero minimo di quindici votanti.
L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della
Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione
preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati
assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente
dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per
ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle
sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo
di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in
adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di
attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri
per la loro composizione da parte del presidente della
Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di
deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito
dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la
sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui
insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la
legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far
parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce
la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al
controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i
previsti programmi annuali, ma da questi possono
temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in
relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono
tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla
sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non
si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle
materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
-------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 16 settembre 1999,
n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre
1999, n. 424, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con
riguardo al procedimento di controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti sul regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28
luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, sono ridotti ad un terzo". -------------- AGGIORNAMENTO
(13) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha
disposto (con l'art. 41, comma 5) che "Per le delibere del
CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo
della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni, sono ridotti di un terzo." ---------------
AGGIORNAMENTO 20 Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha
disposto (con l'art. 7, comma 7) che "La Corte dei conti
riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.
20".».
- Si riporta il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999 - Suppl. Ordinario n. 163.
- Si riporta l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio (Ulteriori
interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina)» convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio
2001:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - Omissis...
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera
con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di
responsabilita' di spesa.
Omissis...».
- Si riporta l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali
ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio (Ulteriori
interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina)» convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio
2001:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di controlli e di
personale). - Omissis...
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi, in considerazione della specifica professionalita'
richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che
comporta un'fedelta' preparazione tecnica, onerosita' e
rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria,
e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per
il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
(7) (9) (11) (12)
Omissis...
AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini
del riconoscimento della specifica professionalita'
richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli,
anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare,
da parte del personale dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari, e' autorizzata, per l'anno 2020,
la spesa di 2 milioni di euro quale incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".
------------ AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini
del riconoscimento della specifica professionalita'
richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli,
anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare,
da parte del personale dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49". ------------ AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre
2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che
"Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49". ------------ AGGIORNAMENTO (12) La L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma
436) che "Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, da destinare all'incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".».
- Si riporta il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Suppl.
Ordinario n. 112.
- Si riporta il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2005 - Suppl. Ordinario n. 93.
- Si riporta l'articolo 1, comma 1047, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. Ordinario n.
244:
«Art. 1 - Omissis...
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita'
di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita'
registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari" e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Omissis...».
- Si riporta il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254
del 31 ottobre 2009 - Suppl. Ordinario n. 197.
- Si riporta la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265
del 13 novembre 2012.
- Si riporta il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013.
- Si riporta il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della
legge 6 novembre 2012, n. 190», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
- Si riporta il decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del
sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.
154», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23
giugno 2018.
- Si riporta l'articolo 30, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2023:
«Art. 30 (Potenziamento dei sistemi di controllo sui
prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle
erogazioni finanziarie all'agricoltura). - Omissis...
3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 3,
lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati; b) la
lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis e' abrogata; c)
le parole: «Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e
successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse; d)
l'articolo 16 e' abrogato.
Omissis...».
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'» convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ((richiede)) il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. (2) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L.
19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-ter,
comma 7) che la presente modifica ha effetto dal 31 marzo
2020.».
- Si riporta il contenuto della tabella 3 allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2018, relativo alla «Individuazione e definizione
della disciplina per il trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 288 del 12
dicembre 2018:
«Tabella 3 (articolo 3, comma 1)
Dotazione organica trasferita dal MIBAC al MIPAAFT
Dotazione organica
Dirigente I fascia: 1
Dirigente II fascia: 2
Totale dirigenti: 3
A3: 20
A2: 22
A1: 0
Totale personale aree: 42
Totale complessivo: 45».
- Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del 28 marzo 2019.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate (in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni» convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre
2019:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo). - Omissis...
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre
2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale
per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai
fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale.
Omissis...».
- Si riporta il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.
116, recante «Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2019.
- Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente
«Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 4 marzo 2020.
- Si riporta il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente il
«Regolamento recante modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020.
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 1 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022:
«Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle
articolazioni del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali). - 1. Al fine di garantire il
potenziamento delle strutture e delle articolazioni del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
in considerazione della grave crisi del settore ippico, i
posti di funzione dirigenziale di livello generale presso
il medesimo Ministero sono incrementati di una unita', da
destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di
livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' rideterminata nel numero massimo
di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di
270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.
Omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis, comma 2 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022:
«Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e delle
articolazioni del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali). - Omissis...
2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modifica, (entro un anno) dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il proprio
regolamento di organizzazione e la propria pianta organica
con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97.
Omissis...».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, concernente
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022:
«Art. 15 (Proroga di termini in materia di
agricoltura). - Omissis...
3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «entro sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno».
Omissis...».
- Per i riferimenti dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, si veda
nelle note relative alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.
«Art. 1 - Omissis
452. Per le esigenze dell'attivita' di contrasto alle
pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera
agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei
prodotti agroalimentari e della reputazione del made in
Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, il medesimo
Ministero e' autorizzato ad assumere un contingente di 300
unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari
prevista dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con incremento
di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al
reclutamento del predetto contingente di personale si
provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso
l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le
assunzioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalita' di cui
al presente comma e' inoltre autorizzata, per l'anno 2023,
la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la
gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per
le maggiori spese di funzionamento derivanti
dall'assunzione del contingente di personale previsto dal
medesimo comma. E' altresi' autorizzata la spesa di 675.000
euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale
dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro
straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 24 febbraio 2023.
«Art. 54 (Autorita' di gestione nazionale del piano
strategico della PAC). - 1. In complementarieta' con
l'attuazione delle misure del PNRR ((di titolarita')) del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, al fine di assicurare continuita'
all'attuazione della politica agricola comune per il
periodo ((2023-2027)) e rafforzare le strutture
amministrative preposte alla gestione del Piano strategico
della PAC approvato con decisione ((di esecuzione)) della
Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione
dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2
dicembre 2021, e' istituita presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, l'Autorita' di gestione nazionale del piano
strategico della PAC 2023-2027.
2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano
strategico della PAC si articola in due uffici di livello
dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con
incarico di livello dirigenziale non generale conferito
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorita' di
gestione regionali e gli organismi intermedi di cui
all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE)
2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui
all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorita' di gestione
nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento
delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ((, la
dotazione organica del personale della sezione Agricoltura
del medesimo Ministero e' rideterminata)) in 10 posizioni
dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali
di livello non generale, 461 unita' nell'area dei
funzionari, 365 unita' nell'area degli assistenti e 8
unita' nell'area degli operatori. In relazione alla nuova
dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzioni, per il biennio 2023-2024 e'
autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della
dotazione organica, come rideterminata ai sensi del
presente comma, un contingente di 50 unita' di personale,
di cui 40 unita' da inquadrare nell'area dei funzionari e
10 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti previste
dal sistema di classificazione professionale del personale
introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del
predetto contingente di personale si provvede mediante
concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della
Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
l'attuazione del presente comma e del comma 2 e'
autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di
2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono
istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la
sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello
dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione
Organismo di coordinamento, un ufficio di livello
dirigenziale non generale con funzioni di supporto
all'esercizio delle attivita' per la presentazione della
relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano
strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del
citato regolamento (UE) 2021/2115.
6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la
sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA e' articolata
in tre uffici di livello dirigenziale non generale,
preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo
agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio
informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano
strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi
informativi, certificata in conformita' con lo standard
internazionale ISO 27001.
L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del
regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento
della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.
7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui
ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi
pubblici, e' autorizzata la spesa di 718.000 euro per
l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica
dell'AGEA e' incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di
cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita' di cui ai
predetti commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzioni, per il biennio 2023-2024,
ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40
unita' di personale non dirigenziale da inquadrare
nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali,
mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche
o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno
2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e
7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro
annui ((a decorrere dall'anno 2024)), si provvede, per gli
anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del
fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di
competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte
corrente 2330, cosi' come incrementato dall'articolo 1,
comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del ((programma «Fondi di riserva e
speciali")) della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche» convertito, con
modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
2023.
«Art. 1. (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - 1. Omissis
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204.
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023
per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41.
Omissis».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023.
Note all'art. 1:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
26 ottobre 2012, C 326/47.
- Si riporta in particolare l'articolo 38 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 38 - 1. L'Unione definisce e attua una politica
comune dell'agricoltura e della pesca.
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca
e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti. I
riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili
anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche
specifiche di questo settore. 2. Salvo contrarie
disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme
previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato
interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si veda nelle note relative alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3:
«Art. 5 (I dipartimenti). - Omissis
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
Omissis».