IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che
sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e,
in particolare, la disposizione di cui all'articolo 11, concernente
principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 14 marzo 2005, n. 41, recante disposizioni per
l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del
Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per
rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nelle riunioni del 3 agosto 2023 e del 7 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare
l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre
2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga
la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato
«regolamento».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione della Repubblica
italiana e' il seguente:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».