IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in
particolare, l'articolo 108, paragrafo 3;
Visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio
2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni
della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e
che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01,
recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022»;
Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione in materia portuale»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante «Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge
23 luglio 2009, n. 99»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante
«Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante
«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante «Misure
urgenti per il settore energetico»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai
medesimi eventi»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto
2022, n. 164, concernente il «Regolamento recante criteri, modalita'
e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla
vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81,
della legge 4 agosto 2017, n. 124»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo
2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, recante «Rideterminazione dei corrispettivi a
copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle
imprese a forte consumo di gas naturale», di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28
dicembre 2021, recante «Approvazione del Piano per la transizione
energetica sostenibile delle aree idonee», di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15
settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete
del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2,
Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
251 del 26 ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la
decarbonizzazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la
sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio
2023;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 27 novembre e del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del
made in Italy, dell'economia e delle finanze, per la protezione
civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei
settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la
cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali
energivori
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli
investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a
forte consumo di energia elettrica, in conformita' al Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030,
nel caso di piu' istanze concorrenti per la concessione della
medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini
dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza
ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il
fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese
a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo
per lo sviluppo di nuova capacita' di generazione di energia
elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte
nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la nuova capacita' di generazione e' realizzata dalle imprese
iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso
aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime
sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia
rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di
quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1).
Nel caso in cui la nuova capacita' di cui al primo periodo sia
realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui
al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire
l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.
(GSE) ai sensi della lettera i);
b) la nuova capacita' di generazione e' realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di
potenza minima pari a 1 MW;
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di
potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di
potenza pari ad almeno 1 MW;
c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b),
numero 1), o l'entrata in operativita' degli interventi di cui alla
medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla
data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di
forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti
amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacita' di
generazione, sempreche' il ritardo non sia imputabile o ascrivibile
all'impresa;
d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacita' di
generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese
iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facolta' di richiedere
al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una
quota parte delle quantita' di energia elettrica rinnovabile e delle
relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per
differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata
ai sensi della presente lettera e' definito dal GSE almeno trenta
giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di
anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di
produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala
efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
e) la quantita' di energia elettrica rinnovabile resa disponibile
dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della
lettera d), e' pari all'energia nella disponibilita' del GSE medesimo
derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe
onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di
cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;
f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di
anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore del mercato
elettrico - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;
g) per ogni singola impresa iscritta nell'elenco di cui al comma
1, la quantita' di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta
di anticipazione ai sensi della lettera d) non puo' essere superiore,
su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini
dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;
h) la quantita' di energia elettrica di cui alla lettera e) e'
assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in
relazione alla quantita' richiesta ai sensi della lettera d) del
presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia
elettrica richiesto ecceda la quantita' nella disponibilita' del GSE,
lo stesso provvede a riproporzionare le quantita' in base alle
richieste di anticipazione presentate;
i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle
relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della
lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati
tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una
molteplicita' di impianti, dei contratti e' tale per cui, sulla base
delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e
differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli
impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al
termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di
anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota
parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE e'
determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo
rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di
anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione e' pari al prezzo
dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione
per l'inflazione. E' fatta salva la previsione relativa
all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di
restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati
dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
3) la durata del periodo di restituzione e' pari a venti anni a
decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
4) la produzione attesa e' resa disponibile sul mercato
elettrico gestito dal GME;
5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4),
si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto
alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano
tecnologie mature;
l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le
imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea
garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle
obbligazioni assunte;
m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l)
puo' essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non
superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro
per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del
premio della garanzia puo' essere riconosciuto attraverso la
variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui
alla lettera d);
n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia
rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al
comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente
comma, e' promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME
di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199.
3. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
con uno o piu' provvedimenti, stabilisce le modalita' per la
copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del
comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilita' del GSE,
nonche' le modalita' di riconoscimento e di copertura degli eventuali
oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla
componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facolta' di
accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII)
istituito presso la societa' Acquirente Unico S.p.A. ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.