IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica»,  che,
nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi  legali  di  cui
all'art. 1284,  primo  comma,  del  codice  civile,  prevede  che  il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare  detta  misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di
durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
inflazione registrato nell'anno; 
  Visto  il  proprio  decreto  13  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, con il quale  la  misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 5 per cento  in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; 
  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i  presupposti,  di  modificare
l'attuale saggio degli interessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del saggio degli interessi  legali  di  cui  all'articolo
1284 del codice civile e'  fissata  al  2,50  per  cento  in  ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 novembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti