IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, 
                  IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE 
                              E IL PNRR 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreso legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, e  successive  modificazioni,  recante  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare,  l'articolo  24-bis  relativo  al  Dipartimento  per  le
politiche di coesione e per il sud; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2012, recante «Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.   81   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'articolo 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione  territoriale
sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei  ministri,
e ripartisce le funzioni relative alla politica di  coesione  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  29  aprile  2016,  recante:  «Organizzazione
interna del Dipartimento per le politiche di coesione»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  Strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
luglio  2021,  recante  «Istituzione   delle   unita'   di   missione
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto, in particolare, l'art. 50, comma 1, del citato decreto-legge
n. 13 del 2023, il quale prevede che, al fine di assicurare  un  piu'
efficace perseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'articolo  119,
quinto  comma,  della  Costituzione,  di  rafforzare  l'attivita'  di
programmazione, di coordinamento e  di  supporto  all'attuazione,  al
monitoraggio, alla valutazione  e  al  sostegno  delle  politiche  di
coesione,  con  riferimento  alle  pertinenti  risorse  nazionali   e
comunitarie, nonche' di favorire l'integrazione tra le  politiche  di
coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con  il  decreto
di cui al successivo comma 2, l'Agenzia per la coesione  territoriale
di cui all'articolo 10 del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e'  attribuito  al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse
umane, strumentali e finanziarie, con  conseguente  incremento  della
dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2023, con il quale, in attuazione del comma 2  del  predetto
articolo 50 del decreto-legge  n.  13  del  2023,  si  provvede  alla
puntuale  individuazione   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali, ai sensi del comma  1  del  medesimo  articolo,  e  alla
definizione della disciplina  per  il  trasferimento  delle  medesime
risorse, individuando  altresi'  la  data  a  decorrere  dalla  quale
transitano i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle
funzioni  gia'  di   titolarita'   dell'Agenzia   per   la   coesione
territoriale, oltre alle unita' di  personale,  nonche'  si  modifica
l'articolo 24-bis del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale l'on. Raffaele Fitto e' stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022 e 10 novembre 2022, con i quali e' stato  conferito,  al
predetto Ministro, l'incarico per gli  affari  europei,  il  sud,  le
politiche di coesione e il  Piano  nazionale  per  la  ripresa  e  la
resilienza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per gli  affari
europei, il sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza; 
  Tenuto conto che il predetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 10 novembre 2023, nel modificare l'articolo  24-bis  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,
prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
si articoli in non piu' di  cinque  uffici  di  livello  dirigenziale
generale e non piu' di diciotto servizi di livello  dirigenziale  non
generale;  Ritenuta  la  necessita'  di  ridefinire  l'organizzazione
interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per  il  sud,
alla luce delle modifiche intervenute; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito della disciplina 
 
  1. Nell'ambito della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il
Dipartimento per le politiche di coesione e per il  sud,  di  seguito
denominato «Dipartimento», e' organizzato secondo le disposizioni del
presente decreto.