IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20, comma 1, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  e
successive modificazioni e integrazioni, che  autorizza  l'esecuzione
di  un  programma   pluriennale   di   interventi   in   materia   di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di  realizzazione  di   residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti  non  autosufficienti,
per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  il  quale  dispone  che  il
Ministero della salute di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,  iscritte  nel
bilancio  dello  Stato  e  nei  bilanci  regionali,  puo'  stipulare,
nell'ambito  dei  programmi  regionali  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67  del  1988,
accordi di programma con le regioni e  con  altri  soggetti  pubblici
interessati; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n.  502
del 1992, che rimette agli accordi di programma di cui al comma 1, la
disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al
Ministero della  salute,  dei  rapporti  finanziari  tra  i  soggetti
partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle  modalita'
di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,   delle   modalita'   di
partecipazione finanziaria  delle  regioni  e  degli  altri  soggetti
pubblici interessati, nonche'  degli  eventuali  apporti  degli  enti
pubblici preposti all'attuazione del programma; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  124  del  30  maggio
1997, che stabilisce i criteri per l'avvio  della  seconda  fase  del
programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della
legge n. 67 del 1988; 
  Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  169  del  27  luglio
1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti  in  sanita',
ex art. 20 della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  secondo  e  terzo
triennio»; 
  Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243  del  16  ottobre
2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  115
del  19  maggio  2005  «Prosecuzione  del  programma   nazionale   di
investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; 
  Vista la delibera CIPE del 18  dicembre  2008,  n.  98,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo
2009, di modifica della delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio  2008,  che
stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale
straordinario di investimenti in sanita', ex articolo della legge  11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE del 18  dicembre  2008,  n.  97,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo
2009, che stabilisce il riparto delle risorse  finanziarie  stanziate
dalla legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  per  la  prosecuzione  del
programma pluriennale  nazionale  straordinario  di  investimenti  in
sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67  e  successive
modificazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 24 luglio 2019, n.  51,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  15  del  20
gennaio 2020, che  stabilisce  il  riparto  delle  risorse  stanziate
dall'art. 1 comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  e  delle
risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, per la  prosecuzione  del  programma  straordinario  di
investimenti in sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67
e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che stabilisce, nei  termini  riportati  nella  prima  colonna  della
tabella B, il riparto delle risorse stanziate  dalla  medesima  legge
per la prosecuzione del programma straordinario  di  investimenti  in
sanita', ex art. 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che stabilisce, nei termini riportati  nella  seconda  colonna  della
tabella B il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1,  comma  81,
della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  per  la  prosecuzione  del
programma straordinario di investimenti in sanita', ex art. 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  243  del  17
ottobre 2022, che  stabilisce  il  riparto  delle  risorse  stanziate
dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
prosecuzione del programma straordinario di investimenti in  sanita',
ex  art.  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,
n. 39, che  dispone  ulteriori  finanziamenti  per  l'attuazione  del
programma  di  investimenti,  nonche'  la  tabella  F   delle   leggi
finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001,  n.  289/2002,  n.
350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005,  n.  296/2006,  n.  244/2007,  n.
203/2008, n. 191/2009; la tabella E  della  legge  n.  220  del  2010
(stabilita'  2011);  la  tabella  E  della  legge  n.  183  del  2011
(stabilita' 2012); la legge n. 228 del  2012  (stabilita'  2013);  la
legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208  del
2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205  del  2017  (bilancio
2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160  del
2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020  (bilancio  2021);  la
legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022);  la  legge  n.  197  del  2022
(bilancio 2023); 
  Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art.  1,  comma
173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e  la  nota  circolare  del
Ministero della  salute  del  18  maggio  2005,  avente  per  oggetto
«Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 -  Applicazione
intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano»; 
  Visto l'art. 1, commi 310,  311  e  312  della  suddetta  legge  23
dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria  2006)»,  che
prevede ulteriori  adempimenti  in  materia  di  realizzazione  delle
procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al
citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Vista  la  circolare  del  Ministero   della   salute,   prot.   n.
2749/DGPROG/7-P/I6.a.h  dell'8  febbraio  2006  avente  per   oggetto
«Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 -  Applicazione
art 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(finanziaria 2006)»; 
  Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che  modifica
l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in  vigore
dal 1° gennaio 2018; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita' a  integrazione
dell'accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  154  del  5
luglio 2006, con il quale si e'  proceduto  alla  prima  ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312, della citata legge n. 266 del 2005; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  170  del  24
luglio 2007, con il quale si e' proceduto alla  seconda  ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  7
novembre 2007, con il quale si e' proceduto alla  terza  ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176  del  29
luglio 2008, con il quale si e' proceduto  alla  quarta  ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 264 del 12 novembre 2009, con il quale  si  e'
proceduto alla quinta ricognizione delle risorse  resesi  disponibili
in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e  312,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  8  luglio  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  226  del  27
settembre 2010, con il quale si e' proceduto alla sesta  ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  settembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  290
del 14 dicembre 2011, con il  quale  si  e'  proceduto  alla  settima
ricognizione  delle  risorse  resesi  disponibili   in   applicazione
dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  23   ottobre   2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  30
del 5  febbraio  2019,  con  il  quale  si  e'  proceduto  all'ottava
ricognizione  delle  risorse  resesi  disponibili   in   applicazione
dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  274  del  17
novembre 2021, con il quale si e' proceduto  alla  nona  ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  220  del  20
settembre 2022, con il quale si e' proceduto alla decima ricognizione
delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art.  1,  commi
310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, come
modificato dall'art. 1, comma 436,  della  legge  n.  205  del  2017,
secondo il quale «gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
modificazioni e dell'art. 2 della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
decorsi trenta  mesi  dalla  sottoscrizione,  si  intendono  risolti,
limitatamente alla parte relativa agli  interventi  per  i  quali  la
relativa  richiesta  di  ammissione  al  finanziamento  non   risulti
presentata al Ministero della salute entro  tale  periodo  temporale,
con la conseguente revoca dei corrispondenti  impegni  di  spesa.  La
presente disposizione si applica anche alla parte  degli  accordi  di
programma  relativa  agli  interventi  per  i  quali  la  domanda  di
ammissione al  finanziamento  risulti  presentata,  ma  valutata  non
ammissibile   al   finanziamento   entro   trentasei    mesi    dalla
sottoscrizione degli  accordi  medesimi,  nonche'  alla  parte  degli
accordi relativa agli  interventi  ammessi  al  finanziamento  per  i
quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla  regione
o provincia  autonoma,  gli  enti  attuatori  non  abbiano  proceduto
all'aggiudicazione  dei  lavori,  salvo   proroga   autorizzata   dal
Ministero della salute.»; 
  Visto il successivo comma 311 dell'art. 1 della suddetta  legge  n.
266 del 2005, che prevede  periodiche  ricognizioni,  effettuate  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  delle  risorse  che   si   rendono
disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto  dall'art.
1, commi 310, 311 e 312; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
3635/2007 che, nel disporre la nomina del Commissario delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti necessari per  il  superamento
della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria della Regione
Calabria, attribuendogli i compiti di predisposizione  del  programma
per la realizzazione degli interventi di cui all'accordo di programma
2007  nella  Regione  Calabria,  di  potenziamento  delle   dotazioni
tecnologiche della rete ospedaliera esistente e di adeguamento  degli
impianti delle strutture sanitarie alla normativa vigente in  materia
di  sicurezza,  ha  autorizzato  ulteriore   spesa   a   carico   del
finanziamento dell'edilizia sanitaria; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 27 del 5 dicembre 2012 che favorisce e regola  il  subentro  della
Regione  Calabria  nelle   iniziative   finalizzate   al   definitivo
superamento della situazione di criticita'  socio-economico-sanitaria
in atto nel territorio della regione medesima; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  novembre  2020
che,  ai  punti  4)  e  25),  affida  al  Commissario  ad  acta   per
l'attuazione del Piano di rientro il monitoraggio delle procedure per
la  realizzazione  dei  nuovi  ospedali  e  la  programmazione  degli
investimenti edilizi e/o tecnologici; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021  e
del 23 dicembre 2021 che confermano ed integrano, per il  Commissario
ad acta per l'attuazione del  Piano  di  rientro  e  i  subcommissari
nominati, il mandato  commissariale  di  cui  alla  delibera  del  27
novembre 2020; 
  Vista la nota prot. n. 84597 del 22  febbraio  2023  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 9260/2023), con la quale la Regione Calabria chiede,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della  legge.  n.
266  del  2005,  la  revoca  del  finanziamento  e   la   conseguente
applicazione del successivo comma 311,  per  l'intervento  denominato
«Cardiochirurgia del Centro Cuore degli Ospedali  riuniti  di  Reggio
Calabria - A.O. di Reggio Calabria», il cui importo  a  carico  dello
Stato e' pari  a  7.600.000,00  euro,  ricompreso  nel  Programma  di
potenziamento  funzionale  e   innovazione   tecnologica   a   valere
sull'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3635/2007; 
  Vista la nota prot. n. 84614 del 22  febbraio  2023  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 9260/2023), con la quale la Regione Calabria chiede,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310,  della  legge  n.
266  del  2005,  la  revoca  del  finanziamento  e   la   conseguente
applicazione del successivo comma 311,  per  l'intervento  denominato
«Programma di messa in sicurezza del Presidio  ospedaliero  Jazzolino
di Vibo Valentia - ASP di Vibo Valentia», ricompreso nelle  attivita'
di  adeguamento  degli  impianti  delle  strutture   sanitarie   alla
normativa vigente in materia di  sicurezza,  a  valere sull'ordinanza
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3635/2007,  il  cui
importo a carico dello Stato e' pari a 2.952.449,30 euro; 
  Vista la nota prot. n. 174625 del 31 marzo 2023 (acquisita al prot.
DGPROGS n. 13290/2023), con la quale la Regione Campania  chiede,  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge  n.  266
del 2005, la revoca del finanziamento e la  conseguente  applicazione
del successivo comma 311  per  l'intervento  denominato  «Adeguamento
funzionale dell'intero presidio e del Polo oncologico pediatrico  del
P.O. Pausilipon - A.O. Santobono-Pausilipon», ricompreso nell'accordo
di programma sottoscritto il 23 agosto 2019, per un importo a  carico
dello Stato pari a 10.450.000,00 euro; 
  Vista la nota prot. n. 137727 del 14 febbraio  2023  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 7716/2023), con la quale la  Regione  Emilia-Romagna
chiede, ai sensi di quanto previsto dall'art.  1,  comma  310,  della
legge n. 266 del 2005, la revoca del finanziamento e  la  conseguente
applicazione del successivo comma  311  per  l'intervento  denominato
«Nuova maternita' e pediatria con  ampliamento  pronto  soccorso  per
Area ortopedica e pediatrica - Ospedale Maggiore di Bologna - Azienda
USL di Bologna», ricompreso  nell'accordo  di  programma  integrativo
sottoscritto in data 29 luglio 2021, per un importo  a  carico  dello
Stato pari a 29.450.000,00 euro; 
  Vista la nota prot. n. 168974 del  18  luglio  2022  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 14863/2022), con la quale la Regione Umbria  chiede,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310,  della  legge  n.
266  del  2005,  la  revoca  del  finanziamento  e   la   conseguente
applicazione del successivo comma  311  per  l'intervento  denominato
«Ospedale  Narni  Amelia»,  ricompreso  nell'accordo   di   programma
sottoscritto il 5 marzo 2013, per un importo  a  carico  dello  Stato
pari a 17.650.000,00 euro; 
  Dato atto che, secondo quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  310,
della citata legge n. 266 del 2005 come modificato dall'art. 1, comma
436, della legge n. 205 del 2017 e  dall'art.  1,  comma  311,  della
legge n. 266 del 2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta  con
le  regioni  e  le  province  autonome  interessate  e   sono   stati
individuati gli interventi le cui richieste di finanziamento non sono
state presentate al Ministero della salute, con la conseguente revoca
dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato: 
    Regione  Calabria,  Programma  di  potenziamento   funzionale   e
innovazione tecnologica a valere sull'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3635/2007, di cui risulta non richiesto  un
intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante
del presente decreto, per un importo a  carico  dello  Stato  pari  a
7.600.000,00 euro; 
    Regione Calabria, Programma di messa in  sicurezza  del  Presidio
ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia a  valere  sull'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3635/2007,  di  cui  risulta
non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa
parte integrante del presente decreto, per un importo a carico  dello
Stato pari a 2.952.449,30 euro; 
    Regione Campania, accordo di programma sottoscritto  in  data  23
agosto 2019,  di  cui  risulta  non  richiesto  un  intervento,  come
specificato nell'allegato B, che fa  parte  integrante  del  presente
decreto, per un importo a carico dello  Stato  pari  a  10.450.000,00
euro; 
    Regione Emilia-Romagna, accordo di programma sottoscritto in data
29 luglio 2021, di cui risulta  non  richiesto  un  intervento,  come
specificato nell'allegato B, che fa  parte  integrante  del  presente
decreto, per un importo a carico dello  Stato  pari  a  29.450.000,00
euro; 
    Regione Umbria, accordo di programma sottoscritto in data 5 marzo
2013, di cui risulta non richiesto un  intervento,  come  specificato
nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un
importo a carico dello Stato pari a 17.650.000,00 euro; 
  Vista la nota prot. n. 84605 del 22  febbraio  2023  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 9260/2023), con la quale la Regione Calabria chiede,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310,  della  legge  n.
266  del  2005,  la  revoca  del  finanziamento  e   la   conseguente
applicazione del successivo comma  311  per  l'intervento  denominato
«Complesso  ospedaliero  di  Catanzaro  -  A.O.  Pugliese   Ciaccio»,
ricompreso nell'Accordo di programma integrativo sottoscritto in data
13  dicembre  2007,  per  un  importo  a  carico   dello   Stato   di
39.355.468,38 euro, ammesso a finanziamento con decreto  dirigenziale
del 18 febbraio 2009; 
  Vista la nota prot. n. 121070 del 7 marzo 2023 (acquisita al  prot.
DGPROGS n. 10937/2023), con la quale la Regione Campania  chiede,  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310, della legge  n.  266
del 2005, la revoca del finanziamento e la  conseguente  applicazione
del successivo comma  311  per  l'intervento  denominato  «Lavori  di
demolizione e ricostruzione dell'edificio G e adeguamento normativo e
funzionale delle sale operatorie day surgery dell'edificio F  -  P.O.
Sant'Anna e San Sebastiano di  Caserta -  A.O.  Caserta»,  ricompreso
nell'accordo  di  programma  integrativo  sottoscritto  in  data   16
febbraio 2018, per un importo a carico dello Stato pari  a  7.600.000
euro, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 23  aprile
2021; 
  Vista la nota prot. n. 48056 del  13  gennaio  2023  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 2219/2023), con la quale la Regione  Marche  chiede,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 310,  della  legge  n.
266  del  2005,  la  revoca  del  finanziamento  e   la   conseguente
applicazione del successivo comma  311  per  i  seguenti  interventi,
ricompresi nell'accordo di programma sottoscritto in data  28  giugno
2000: 
    «Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione degli ultimi
due piani dell'Ospedale A. Murri di Jesi per la realizzazione di  una
R.S.A. di n. 80 posti letto - ASL 5 di  Jesi  -  ASUR  AV2»,  per  un
importo a carico dello Stato pari  a  2.453.170,27  euro,  ammesso  a
finanziamento con decreto dirigenziale del 18 aprile 2001; 
    «Realizzazione di una RSA da 40 p.l. a Fabriano - ASUE  ZT  n.  6
Fabriano - ASUR AV2», per un importo a  carico  dello  Stato  pari  a
3.434.438,38 euro, ammesso a finanziamento con  decreto  dirigenziale
del 4 settembre 2007; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della
citata legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436,
della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 311  della  indicata
legge n. 266 del 2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta  con
le  regioni  e  le  province  autonome  interessate  e   sono   stati
individuati gli interventi ammessi a finanziamento e non aggiudicati,
con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di  spesa,  come
di seguito riportato: 
    Regione Calabria, accordo di programma  integrativo  sottoscritto
in  data  13  dicembre  2007,  di  cui  risulta  non  aggiudicato  un
intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante
del presente decreto, per un importo a  carico  dello  Stato  pari  a
39.355.468,38 euro; 
    Regione Campania, accordo di programma  integrativo  sottoscritto
in  data  16  febbraio  2018,  di  cui  risulta  non  aggiudicato  un
intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante
del presente decreto, per un importo a  carico  dello  Stato  pari  a
7.600.000,00 euro; 
    Regione Marche, accordo di programma integrativo sottoscritto  in
data 18 giugno 2000, di cui risultano non aggiudicati due interventi,
come  specificato  nell'allegato  B,  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto, per un importo complessivo  a  carico  dello  Stato
pari a 5.887.608,65 euro; 
  Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi  di
programma le risorse  resesi  disponibili  complessivamente,  per  le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n.  266
del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti  a  carico
dello Stato  pari  a  120.945.526,33  euro,  come  specificato  nella
tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante  del  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310, della
legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436,  della
legge n. 205 del 2017, a seguito della risoluzione degli  accordi  di
programma  individuati  in  premessa,  per  le   finalita'   indicate
dall'art. 1, comma 311,  della  medesima  legge,  sono  revocati  gli
impegni di spesa per un importo totale  dei  finanziamenti  a  carico
dello Stato  pari  a  120.945.526,33  euro,  come  specificato  nella
tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante e  sostanziale
del presente decreto, ed in particolare: 
    49.907.917,68 euro, a seguito della revoca di tre  interventi  di
cui all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
3635/2007 e all'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione
Calabria in data 13 dicembre 2007; 
    18.050.000,00 euro, a seguito  della  revoca  di  due  interventi
degli accordi di programma gia' sottoscritti con la Regione  Campania
in data 23 agosto 2019 e in data 16 febbraio 2018; 
    29.450.000,00 euro, a  seguito  della  revoca  di  un  intervento
dell'accordo  di  programma  gia'   sottoscritto   con   la   Regione
Emilia-Romagna in data 29 luglio 2021; 
    5.887.608,65 euro, a  seguito  della  revoca  di  due  interventi
dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Marche  in
data 18 giugno 2000; 
    17.650.000,00 euro, a  seguito  della  revoca  di  un  intervento
dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Umbria  in
data 5 marzo 2013.