IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   e,   in
particolare, l'art. 4, comma 1,  che  ha  ridenominato  il  Ministero
della  transizione  ecologica  in  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  della  transizione  ecologica»,  pubblicato  in   Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2022
con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin  e'  stato  nominato  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati»,  che  disciplina  le
modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
  Visto l'art. 177, comma 2,  del  citato  decreto,  che  afferma  il
pubblico interesse sull'attivita' di gestione dei rifiuti; 
  Visto l'art. 178 del citato decreto, che detta i principi  generali
e i criteri in materia di gestione dei rifiuti; 
  Visto l'art. 179  del  citato  decreto,  che  detta  i  criteri  di
priorita' nella gestione di rifiuti; 
  Visto l'art. 206-bis del citato  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, che attribuisce al Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme
di  cui  alla  Parte  quarta  del  citato  decreto  legislativo,  con
particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti,  all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti,  degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla  tutela  della  salute
pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che
«All'onere derivante dall'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  e
controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-ter e al presente articolo,
pari a due milioni  di  euro,  aggiornato  annualmente  al  tasso  di
inflazione,  provvedono,   tramite   contributi   di   pari   importo
complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e  i  Consorzi
di cui agli articoli 233, 234 e  236,  nonche'  quelli  istituiti  ai
sensi degli articoli 227 e 228 e  i  sistemi  di  cui  agli  articoli
178-bis e 178-ter» e che il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica «con decreto [...] determina l'entita' del predetto  onere
da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  n.  123  del  28  marzo  2018  «Riparto  del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  n.  109  del  27  maggio  2020  «Riparto  del
contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152»,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  n.  210
del 27 maggio 2021 «Riparto del contributo dovuto  per  l'anno  2018,
previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12  luglio
2021; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  n.  456
del 19 ottobre 2022 «Riparto del contributo dovuto per  l'anno  2019,
previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152»,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  271  del  19
novembre 2022; 
  Considerato  che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA,  ai  sensi  del
comma 4 del sopra citato art. 206-bis del decreto legislativo n.  152
del 2006, utilizzando le risorse di  cui  allo  stesso  comma  6  per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia  di
rifiuti; 
  Considerato che la gestione dei rifiuti  costituisce  attivita'  di
interesse generale per la collettivita' e che  le  relative  funzioni
attribuite al Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica
garantiscono la  corretta  attuazione  della  normativa  nazionale  e
comunitaria di settore, il controllo sulla operativita' dei  consorzi
e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra  richiamate,
la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale,  gli
obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi  autonomi,  il
rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza; 
  Ritenuto necessario procedere alla determinazione del  riparto  del
contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato  al
tasso di inflazione per l'anno 2020, cosi' come previsto  dal  citato
art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerata la necessita' di assicurare  un'equa  ripartizione  del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del
riparto il valore  della  produzione,  che  consente  di  commisurare
l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi; 
  Considerato  necessario  utilizzare,  sulla   base   del   criterio
adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2020 l'ultimo bilancio
utile dei soggetti obbligati; 
  Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei  rifiuti  condotti
da imprese private  che,  oltre  all'attivita'  inerente  al  proprio
sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover
assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore
della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una
primaria societa' di revisione contabile  iscritta  al  registro  dei
revisori legali; 
  Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione
del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo  n.
152 del 2006; 
  Visto il Registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  Visto il Registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e  accumulatori,  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
  Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata
a  finanziare  le  funzioni  di  vigilanza  in  capo   al   Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  condotte  secondo  una
procedura volta a verificare  la  qualita'  dell'azione  dei  sistemi
collettivi sotto il profilo ambientale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2.  Il  presente  decreto  determina  l'ammontare  complessivo  del
contributo dovuto per l'anno 2020 ai sensi dell'art.  206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  la  ripartizione
dello stesso tra i soggetti obbligati. 
  3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata  in  base
al  criterio  di  proporzionalita'  in  relazione  al  valore   della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico  gestionale  ed  amministrativo  che  i  soggetti  di  maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e  controllo  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.