La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Istituzione della Settimana nazionale delle discipline 
      scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche 
 
  1. La Repubblica riconosce  i  giorni  dal  4  all'11  febbraio  di
ciascun   anno   quale   « Settimana   nazionale   delle   discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con
la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare  l'interesse,
la scelta e l'apprendimento di tali discipline. 
  2. La Settimana nazionale di cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.  260. 
  3.  In  occasione  della  Settimana  nazionale   delle   discipline
scientifiche,  tecnologiche,   ingegneristiche   e   matematiche   il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  promuove   cerimonie,
incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine  e
grado,  nelle  universita',  nelle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  nei  principali  musei  nazionali
della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalita' di
cui al comma 1. 
  4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste
dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27   maggio   1949,   n.   260   recante:
          «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.