Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Anticipo ((del)) conguaglio di perequazione nell'anno 2023
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per
l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della
perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 e' anticipato al 1°
dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038 milioni di
euro per l'anno 2023 e 566 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e 566 milioni
di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori entrate
per l'anno 2023 e quota parte delle minori spese per l'anno 2024
derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni di euro per l'anno
2023 ai sensi dell'articolo 23.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986)»:
«Art. 24. - 1. Per le pensioni di cui al primo comma
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli
aumenti derivanti dalla perequazione automatica
intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1°
novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria relativo al semestre
precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo
valore medio relativo al semestre precedente.
3. In sede di prima applicazione il rapporto e'
effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al
trimestre agosto-ottobre 1985.
4. La percentuale di aumento si applica sull'importo
non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di
importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento
minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le
fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo
la percentuale e' ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le
percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti
dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e
quelli accertati.
6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito
previsto per la concessione della pensione di
reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali
maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato
statale, totalmente inabili a proficuo lavoro stabilito dal
secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle
pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'art. 12
della L. 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'art.
14-septies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli
indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria,
rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui
salari.».