IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia» e, in particolare, l'art. 1, che disciplina le modalita'
di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento di
incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate
nell'attuazione dei progetti del Pino nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare
l'art. 2, comma 2, il quale ha disposto che il Portale unico del
reclutamento di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo n. 165
del 2001 e' operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla
medesima data, puo' essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche
centrali di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dalle autorita' amministrative indipendenti e che a
decorrere dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano
il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e
indeterminato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in
particolare, il comma 2 dell'art. 35-ter recante «Portale unico del
reclutamento» nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere del
Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le
modalita' di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie
per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalita'
di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni
di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di
concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di selezione di
professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati
e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei
dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare
l'integrita' e la riservatezza dei dati personali, nonche' le
modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche
tecniche del Portale;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare,
l'art. 12, comma 2 il quale ha disposto che «Fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione previsto dall'art. 35-ter, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1,
continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli
adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai
sensi dell'art. 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del
presente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 3-ter recante
«Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n.
82 recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 14
ottobre 2021 recante «Modalita' per l'istituzione degli elenchi dei
professionisti e del personale in possesso di un'alta
specializzazione per il PNRR» adottato in attuazione dell'art. 1 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 di cui al punto precedente;
Visto il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 15
settembre del 2022 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, in base al
quale «In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31
maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad
utilizzare anche i propri portali eventualmente gia' in uso»;
Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle
determinazioni del segretario generale ovvero del Ministro o del
Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14
relativo al Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, sono state delegate
le funzioni relative a «lavoro pubblico, organizzazione delle
pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai
risultati, nonche' in materia di innovazione organizzativa e
gestionale delle amministrazioni pubbliche e semplificazione
amministrativa»;
Considerato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Considerato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali», integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 6 settembre
2023;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali in data 3 novembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'art. 35-ter,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e si
applica alle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle
autorita' amministrative indipendenti, nonche' alle regioni e agli
enti locali.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e
relativi enti locali compatibilmente con i rispettivi statuti
speciali e con le relative norme di attuazione.
3. Per la Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni
caso, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia
costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e Bolzano e relativi enti locali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri stipula, con le regioni a statuto speciale, con le
Province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi enti locali,
specifici protocolli per l'applicazione del presente decreto,
prevedendo misure speciali per il pieno rispetto delle specificita'
statutarie e del principio del bilinguismo.
5. Per le amministrazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano in quanto compatibili restando salve le disposizioni
previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti utilizzano il
Portale unico del reclutamento per la pubblicazione e la gestione dei
bandi di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di
selezione di professionisti ed esperti di cui all'art. 1, comma 5,
lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e per le ulteriori
finalita' individuate dalla disciplina vigente.
7. Per la disciplina relativa all'utilizzo del Portale con riguardo
agli avvisi di selezione di professionisti ed esperti di cui all'art.
1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si
applica il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
14 ottobre 2021 recante «Modalita' per l'istituzione degli elenchi
dei professionisti e del personale in possesso di un'alta
specializzazione per il PNRR».