IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio  del  9  dicembre
1996 relativo alla protezione di specie della  flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a  prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita'
animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/520   della
Commissione del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per  quanto  riguarda  la  tracciabilita'  di   determinati   animali
terrestri detenuti; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n.  281  recante  «Legge  quadro  in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»; 
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n.  150,  recante  «Disciplina  dei
reati relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975, n. 874, e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e
successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione  e
la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e  rettili  che  possono
costituire pericolo per la salute e  l'incolumita'  pubblica»  e,  in
particolare, l'art. 6; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», e in particolare gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del  19  aprile  1996,
recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo  per  la
salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la  detenzione»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  ottobre  1996,  n.  232  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  marzo  2005,  n.  73   recante
«Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla  custodia  degli
animali selvatici nei giardini zoologici»; 
  Visto il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  230  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere
a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021,  n.  53»,  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 3, che dispone che «Gli stabilimenti  di
cui all'art. 16, comma 3, come descritti all'art. 2  del  regolamento
delegato (UE) n. 2019/2035, e nel manuale operativo, sono: 
    a) gli stabilimenti che detengono animali  da  compagnia  di  cui
all'allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento, inclusi i  centri
di raccolta per cani, gatti e furetti; 
    b) i rifugi per animali, sia da compagnia che di altra tipologia; 
    c)  le  collezioni  faunistiche  di  qualsiasi  tipo,  inclusi  i
giardini  zoologici  di  cui  all'art.  2,  comma  1,   del   decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73; 
    d) i circhi e le esibizioni di animali, sia itineranti che a sede
fissa; 
    e) i posti di controllo; 
    f) gli stabilimenti con status confinato; 
    g) gli stabilimenti di produzione  isolati  dal  punto  di  vista
ambientale; 
    h) gli stabilimenti di materiale germinale; 
    i) gli stabilimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera  c),  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26»; 
  Visto l'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo  5  agosto
2022, n. 134 in base al quale «Con decreto del Ministro della salute,
da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  e  operative  per
l'implementazione  del  SINAC  e  del  sistema  I&R   inerente   agli
stabilimenti di cui all'art. 2, comma  3  ed  agli  animali  in  essi
detenuti»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  135  recante
«Disposizioni di attuazione del  regolamento  (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016  in  materia  di
commercio, importazione, conservazione di animali di fauna  selvatica
ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine di ridurre il rischio di focolai  di  zoonosi,  nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il  commercio  illegale
di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere  a),  b),
n), o), p), e  q),  della  legge  22  aprile  2021,  n.  53»,  e,  in
particolare, gli articoli 3 e 5; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  31  dicembre  2021
concernente: «Individuazione dei requisiti strutturali  e  gestionali
per lo svolgimento delle attivita' di reinserimento e  reintroduzione
degli animali utilizzati o destinati a  essere  utilizzati  per  fini
scientifici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo
2022; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  del  7  marzo  2023
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, con il
quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 23, comma 1,  del  citato
decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022,  il  Manuale  operativo
inerente  alla  gestione  e   al   funzionamento   del   sistema   di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (sistema I&R); 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 21 settembre 2023 (rep. atti n. 214/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 16,  comma  3
del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, le modalita'  tecniche
e operative per  l'implementazione  del  Sistema  di  identificazione
nazionale degli  animali  da  compagnia  (SINAC)  e  del  sistema  di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (I&R) inerente agli stabilimenti  di  cui  all'art.  2,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e  agli  animali  in  essi
detenuti. 
  2. Alle specie animali  identificate  e  registrate  ai  sensi  del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e del Manuale operativo I&R
adottato con decreto del Ministro della salute 7 marzo  2023,  citato
in premessa,  e  detenute  negli  stabilimenti  di  cui  al  presente
decreto, si applicano le  modalita'  operative  di  cui  al  medesimo
decreto ministeriale. 
  3. Le istruzioni per la gestione  del  Sistema  di  identificazione
nazionale degli  animali  da  compagnia  (SINAC)  e  del  sistema  di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (I&R) inerente agli stabilimenti  di  cui  all'art.  2,
comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e agli animali
in essi detenuti, redatte d'intesa  con  le  regioni  e  le  province
autonome, sono adottate con  decreto  del  direttore  generale  della
sanita' animale e  dei  farmaci  veterinari  e  pubblicate  nel  sito
internet del Ministero della salute.