IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare,
l'articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022 n. 127 recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e,
in particolare, l'articolo 16;
Visto il regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione,
all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che
modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e
che abroga la direttiva 2001/82/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati
all'alimentazione animale;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che
abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della
Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;
Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142, recante la
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene
dei mangimi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2017, n. 26, recante la
disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi;
Visto il decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2019 recante
modalita' applicative delle disposizioni in materia di tracciabilita'
dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2019, n. 89;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione
della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni
di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi
medicati nella Comunita';
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 recante: «Disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi» e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 21 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e
delle finanze e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prevede le disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione
sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il
regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, di seguito
denominato «regolamento», nonche' quelle necessarie all'attuazione
dell'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.».
- Si riporta l'art. 87 della Costituzione:
«Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 4
agosto 2022, n. 127 recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2022, n.
199:
«Art. 16 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul
mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il
regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del
Consiglio). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare il Ministero della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali
autorita' competenti a svolgere i compiti previsti dal
regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive
competenze;
b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine
di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;
c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4
attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravita' delle relative violazioni.».
- Il regolamento (UE) 2019/4 relativo alla
fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di
mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n.
183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 7 gennaio
2019, n. L 4.
- Il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali
veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 7
gennaio 2019, n. L 4.
- Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce
requisiti per l'igiene dei mangimi e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 8 febbraio 2005, n.
L 35.
- Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli
additivi destinati all'alimentazione animale e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 18 ottobre
2003, n. L 268.
- Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il
regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive
79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione,
82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE
del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
1 settembre 2009, n. L 229.
- La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze
indesiderabili nell'alimentazione degli animali e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30
maggio 2002, n. L 140.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della
legge 4 ottobre 2019, n. 117 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4
ottobre 2019, n. 117 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 marzo 2021, n. 62.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142,
recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che
stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2009, n.
239.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2017, n. 26,
recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13
luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei
mangimi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2017, n. 64.
- Il decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2019
recante modalita' applicative delle disposizioni in materia
di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi
medicati e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
2019, n. 89.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 di
attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono
stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul
mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunita', abrogato dal presente decreto, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78,
S.O.
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281 recante:
«Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi»
e successive modificazioni e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82.
- La legge 24 novembre 1981 n. 689 recante modifiche al
sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (UE) 2019/4 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il (CE) n. 183/2005 si veda nelle note alle
premesse.
- La direttiva 90/167/CEE, del Consiglio del 26 marzo
1990 che stabilisce le condizioni di preparazione,
immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi
medicati nella Comunita' e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 7 aprile 1990, n. L 92.
- Per l'art. 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127, si
veda nelle note alle premesse.