La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto, finalita' e definizione 
 
  1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita'
di trattamento, la presente legge reca  disposizioni  in  materia  di
parita' di trattamento, non discriminazione e  garanzia  del  diritto
all'oblio  delle  persone  guarite  da  patologie   oncologiche,   in
attuazione degli  articoli  2,  3  e  32  della  Costituzione,  degli
articoli 7, 8, 21, 35 e  38  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il  cancro  di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44  final,
del 3 febbraio 2021, nonche' dell'articolo 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950,  resa  esecutiva  ai  sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848. 
  2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle
persone  guarite  da  una  patologia  oncologica   di   non   fornire
informazioni ne' subire indagini in  merito  alla  propria  pregressa
condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della  Costituzione
          e' il seguente: 
                «Art. 2. 
                La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i   diritti
          inviolabili  dell'uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.» 
                «Art. 3. 
                Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e  sono
          eguali davanti alla legge, senza distinzione di  sesso,  di
          razza, di lingua, di religione, di opinioni  politiche,  di
          condizioni personali e sociali. 
                E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.» 
                «Art. 32. 
                La Repubblica  tutela  la  salute  come  fondamentale
          diritto dell'individuo e interesse della  collettivita',  e
          garantisce cure gratuite agli indigenti. 
                Nessuno  puo'  essere  obbligato  a  un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.» 
              La Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea
          12 dicembre 2007 e' pubblicata nella G.U.U.E.  14  dicembre
          2007, n. C 30. 
              - La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante: «Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a
          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre
          1955.