LA BANCA D'ITALIA
Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre
1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della
Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1
(Definizioni), l'art. 2, comma 1 ai sensi del quale le banche
centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni
statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento
dei compiti del SEBC, l'art. 2, comma 2 relativo all'individuazione
degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione, l'art. 7
relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli
obblighi derivanti dai regolamenti della BCE che definiscono e
impongono obblighi di segnalazioni statistiche;
Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea
del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attivita' e
passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni
di cartolarizzazione (rifusione; BCE/2013/40) (1) e, in particolare:
considerando (6), in base al quale la Banca centrale nazionale
puo' esentare le societa' veicolo dalla produzione delle informazioni
statistiche quando i relativi costi di produzione siano
irragionevolmente superiori ai benefici attesi dall'utilizzo di
questi dati;
l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i
criteri per l'individuazione delle societa' veicolo sottoposte agli
obblighi segnaletici;
l'art. 1, comma 2, che definisce le attivita' e i rischi che
possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione e che, in
particolare, include tra questi i rischi assicurativi;
gli articoli 4, 6 e 7, in base ai quali vengono stabiliti i
contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene
prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche
centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalita'
dalle stesse fissati;
le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle
societa' veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro,
l'obbligo delle societa' veicolo di informare la Banca centrale
nazionale competente della propria esistenza entro una settimana
dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attivita';
Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea
del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilita' in
titoli (BCE/2012/24) che stabilisce i contenuti degli obblighi
segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta delle
informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti
entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati;
Visto l'indirizzo della Banca centrale europea BCE/2014/15 del 4
aprile 2014 che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle
statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari
(rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo agli adempimenti
ai quali sono tenute le banche centrali nazionali e alla gestione
dell'elenco delle societa' veicolo dell'area dell'euro tenute agli
obblighi di segnalazione;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/1917 della Banca centrale europea
del 29 settembre 2022 riguardante le procedure di infrazione in caso
di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica
(BCE/2022/31), che definisce l'ambito di applicazione della procedura
di infrazione per le societa' veicolo ai fini dell'eventuale
irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi
informativi derivanti dai regolamenti o dalle decisioni della Banca
centrale europea;
Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti»), e in particolare:
l'art. 1, comma 1, lettera b) introdotto con l'art. 1, comma 214
della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che concede la facolta' per
le societa' veicolo di reperire la provvista necessaria
all'operazione di cartolarizzazione avvalendosi di finanziamenti
erogati da parte di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione
di finanziamenti, anziche' tramite l'emissione di titoli;
l'art. 1-ter introdotto con il decreto-legge del 24 giugno 2014,
n. 91 (cd. decreto competitivita') e convertito in legge dell'11
agosto 2014, n. 116 che estende alle societa' veicolo la facolta', a
determinate condizioni, di concedere finanziamenti nei confronti di
soggetti diversi da persone fisiche e microimprese;
l'art. 2, comma 6, che indica che i soggetti incaricati della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento
siano banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 -
«Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del Titolo V del Testo
unico bancario (decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi» - e
in particolare l'art. 9, comma 3;
Visto il decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218
(«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141»), ed in particolare l'art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 2009 («codice
delle assicurazioni private» cosi' come modificato a seguito
dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n.
56) e, in particolare l'art. 57-bis che condiziona alla preventiva
autorizzazione dell'IVASS l'attivita' da parte di societa' veicolo
specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi;
Visto che il regolamento del Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n. 400,
che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per l'esercizio
dell'attivita' da parte delle societa' veicolo specializzate nella
cartolarizzazione di rischi assicurativi, non e' stato ancora
emanato;
Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adeguare il
provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 recante
«Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle
societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione»,
prevedendo la nomina di soggetti incaricati della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento come requisito
per l'identificazione di un soggetto come societa' veicolo ai fini
del presente provvedimento e provvedendo, per ragioni di chiarezza,
alla sua integrale sostituzione;
Emana
le seguenti disposizioni:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) «Societa' veicolo»: l'impresa con sede legale in Italia che e'
costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo
una delle seguenti tipologie:
forma legale societaria quale societa' di capitale, pubblica o
privata;
forma legale fiduciaria;
ogni altra tipologia analoga,
che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di
servicer ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge del 30 aprile
1999, n. 130 (2) e la cui attivita' principale soddisfi entrambi i
seguenti criteri:
i. e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu' operazioni
di cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio di fallimento o di
ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;
ii. emette, o e' rivolta ad emettere, obbligazioni,
partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di
debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe
possedere, in termini giuridici o economici, attivita' sottostanti
l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di
cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti
finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti
sulla base di collocamenti diretti.
La definizione di societa' veicolo non comprende:
le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie
garantite ai sensi dell'art. 7-septies della legge del 30 aprile
1999, n. 130;
le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art.
1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
i fondi di investimento (FI) come definiti all'art. 1 del
regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18
ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attivita' e sulle
passivita' dei fondi di investimento (BCE/2013/38);
le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite
all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency
II);
i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o
commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti
all'art. 4, comma 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2;
b) «Cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema in cui un
soggetto che e' distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione
o riassicurazione ed e' creato o serve ai fini dell'operazione o
dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli
investitori, e ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze:
un'attivita' o un insieme di attivita', o una parte di esse, e'
trasferita a un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' creato o
serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il
trasferimento della titolarita' giuridica o effettiva di tali
attivita' da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;
il rischio di credito di un'attivita' o di un insieme di
attivita', o di parte di esse, e' trasferito, attraverso il ricorso a
derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli
investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto
che e' distinto dal cedente ed e' creato o serve ai fini
dell'operazione o dello schema;
i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di
assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che e' creato
o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il
soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di
strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori
in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi
di riassicurazione del soggetto.
Laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non
rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di
assicurazione o riassicurazione.
Rientrano in questa definizione anche le operazioni definite
all'art. 1-ter della legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti») come modificata con il
decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitivita')
convertito in legge dell'11 agosto 2014, n. 116;
c) «Cedente»: chi trasferisce un'attivita' o un insieme di
attivita' e/o il rischio di credito dell'attivita' o dell'insieme di
attivita' alla struttura della cartolarizzazione;
d) «Elenco delle societa' veicolo»: l'elenco relativo alle
societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari;
e) «Manuale applicativo per le segnalazioni delle societa'
veicolo» («Manuale»): il documento, allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante, contenente gli
schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri
di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati, nonche'
le modalita' di invio delle informazioni necessarie per la gestione
dell'elenco di cui all'art. 4;
f) «Prima operazione di cartolarizzazione»: si intende la prima
cartolarizzazione in assoluto, successiva alla costituzione della
societa' oppure la prima cartolarizzazione successiva alla chiusura
di ogni altra precedente operazione;
g) «Servicer»: banche o intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6
della legge del 30 aprile 1999, n. 130;
h) «Codice identificativo»: codice numerico, assegnato da Banca
d'Italia, che identifica in maniera univoca l'operazione di
cartolarizzazione.
(1) Il regolamento sostituisce integralmente il regolamento (CE) n.
24/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008
(BCE/2008/30) di pari oggetto.
(2) Cfr. art. 1, comma 1, lettera b), della legge del 30 aprile 1999,
n. 130 nella parte in cui estende la disciplina in materia di
cartolarizzazione anche alle operazioni che prevedono il ricorso
al finanziamento da parte di banche e societa' finanziarie.