IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      PER LO SPORT E I GIOVANI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre, che dispone la delega di funzioni in  materia  di  pubblica
amministrazione al sen. Paolo Zangrillo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022  con  il  quale  al  dott.  Andrea  Abodi  e'  conferito
l'incarico di Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi  sono  delegate  le
funzioni del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
sport e giovani, nonche' in materia di anniversari nazionali; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86  recante  «Riordino  e  riforma
delle disposizioni in materia di  enti  sportivi  professionistici  e
dilettantistici,   nonche'   di   lavoro   sportivo»    nonche'    di
semplificazione e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l),  m),  n),  recante  i  principi  e  i
criteri direttivi di esercizio della delega relativa  al  riordino  e
alla  riforma  delle  disposizioni  in  materia  di   enti   sportivi
professionistici e dilettantistici nonche'  del  rapporto  di  lavoro
sportivo; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  recante
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2022,  n.  163,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 della legge 8  agosto
2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia
di enti  sportivi  professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
lavoro sportivo»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  agosto  2023,  n.  120  recante
«Disposizioni integrative e correttive  dei  decreti  legislativi  28
febbraio 2021, numeri 36, 37, 38, 39 e 40» e, in particolare,  l'art.
1, comma 17, lettera d), che ha sostituito il comma  6  dell'art.  25
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; 
  Considerato che ai sensi del summenzionato comma 6 dell'art. 25 del
decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  come  da   ultimo
sostituito dall'art. 1, comma 17, lettera d), del decreto legislativo
29 agosto 2023, n. 120, con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  l'Autorita'  politica  delegata  in
materia di sport, sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il  Ministro
dell'universita' e delle ricerca, sono definiti i  parametri  per  il
rilascio  o  il  rigetto  delle  richieste,  all'amministrazione   di
appartenenza,   da   parte   dei    lavoratori    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche,  di  autorizzazione  allo  svolgimento  di
attivita' di lavoro sportivo  retribuita  e  che  il  medesimo  comma
esclude  dall'applicazione  del  presente  decreto  il  personale  in
servizio presso i gruppi sportivi militari e i  gruppi  sportivi  dei
corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva
istituzionale,  e  a  atleti,  quadri  tecnici,  arbitri,  giudici  e
dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai corpi  armati
e  non   dello   Stato   che   possono   essere   autorizzati   dalle
amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal  CONI,  dal  CIP,
dalle federazioni sportive  nazionali  e  dalle  discipline  sportive
associate o sotto la loro egida; 
  Sentiti il Ministro della  difesa,  il  Ministro  dell'interno,  il
Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro  dell'universita'
e della ricerca 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua i parametri sulla base  dei  quali
le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  valutano  la  sussistenza  delle
condizioni  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  allo  svolgimento
dell'attivita' di lavoro  sportivo  retribuita,  di  cui  al  decreto
legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  da  parte  dei  dipendenti
pubblici.