La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Disposizioni in materia di associazioni professionali 
                 a carattere sindacale tra militari 
 
  1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46,  le
parole: «diciotto  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «trenta
mesi». 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  del  comma  15  dell'articolo  9
          della  legge  28  aprile  2022,  n.  46,  recante:   «Norme
          sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle
          Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare, nonche' delega al Governo  per  il  coordinamento
          normativo», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  9  (Svolgimento  dell'attivita'   di   carattere
          sindacale  e  delega   al   Governo   per   la   disciplina
          dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale
          impiegato in luogo di operazioni). - 1.-14. (omissis) 
              15. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  trenta
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto  legislativo  per  disciplinare  le  particolari
          limitazioni  all'esercizio  dell'attivita'   di   carattere
          sindacale da parte del  personale  impiegato  in  attivita'
          operativa, addestrativa, formativa ed  esercitativa,  anche
          fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o
          a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente,
          secondo  il  seguente  principio  e   criterio   direttivo:
          consentire l'esercizio e la tutela  dei  diritti  sindacali
          del  personale  militare   salvaguardando   le   preminenti
          esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza  operativa
          correlate alle specifiche operazioni militari. 
              16.-18. (omissis).».