IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della  Commissione
del 10 febbraio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato di Acheta
domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo  alimento  a
norma del regolamento (UE) 2015/2283 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che modifica il regolamento di  esecuzione  (UE)  2017/2470
della Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  2023/5  della  Commissione
del 3 gennaio 2023, che  autorizza  l'immissione  sul  mercato  della
polvere  parzialmente  sgrassata   di   Acheta   domesticus   (grillo
domestico), quale nuovo alimento, e che modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2017/2470; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del predetto regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  il  quale
autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura  di  cui
all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che  richiedono
ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici  di
alimenti, che siano giustificate  da  esigenze  di  protezione  della
salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di  prevenzione
delle frodi; 
  Visto, altresi', l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento  (UE)
n. 1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  il  quale
autorizza gli Stati membri  ad  introdurre  disposizioni  concernenti
l'indicazione  obbligatoria  del  paese  d'origine  o  del  luogo  di
provenienza degli alimenti, laddove esista un  nesso  comprovato  tra
qualita' dell'alimento e la sua origine o provenienza; 
  Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012 n.  234,  in  base  al
quale alle norme dell'Unione europea non  autonomamente  applicabili,
che modificano la modalita' esecutive  e  caratteristiche  di  ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli
atti  di  esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  o  dalla  Commissione   europea   in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia'  efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui
all'art. 117, secondo comma,  della  Costituzione,  con  decreto  del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva  comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei; 
  Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) 2022/188
della Commissione del 10 febbraio 2022 ha inserito  nella  tabella  1
dell'allegato  (Nuovi  alimenti  autorizzati)   al   regolamento   di
esecuzione  (UE)  2017/2470  gli  alimenti  che   contengono   Acheta
domesticus congelato, essiccato/in polvere,  a  seconda  della  forma
utilizzata, nonche' le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e  i
requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere; 
  Considerato  che  il  riferimento  regolamento  (UE)  2023/5  della
Commissione  del  3  gennaio  2023  ha  inserito  nella   tabella   1
dell'allegato  (Nuovi  alimenti  autorizzati)   al   regolamento   di
esecuzione (UE) 2017/2470 la polvere parzialmente sgrassata di Acheta
domesticus che puo' essere utilizzata quale  componente  di  prodotti
alimentari, nonche' le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e  i
requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere; 
  Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1,
l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti  polvere  parzialmente
sgrassata  di  Acheta  domesticus  o  contenenti  Acheta   domesticus
congelato, essiccato e in polvere, deve indicare che tale ingrediente
puo' provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie  note
ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei,  ai  molluschi  e  ai
prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere; 
  Considerata la necessita', in ragione di superiori esigenze di piu'
completa informazione consumeristica e di prevenzione delle  frodi  e
della concorrenza sleale, di ulteriormente  specificare,  rispetto  a
quanto gia' stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella
tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,
il contenuto delle  etichette  da  apporre  sui  prodotti  alimentari
contenenti il riferito nuovo alimento; 
  Tenuto  conto  di  quanto  disposto  dall'allegato  VI,  Parte   A,
paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  22
marzo 2023; 
  Espletata favorevolmente la procedura di notifica di  cui  all'art.
45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  tutte  le
categorie di  alimenti  e  preparati,  destinati  al  consumo  umano,
ottenuti  mediante  l'utilizzo,  nel  rispetto  del  livello  massimo
stabilito nella  tabella  di  cui  al  regolamento  (UE)  2022/188  e
regolamento (UE) 2023/5,  della  polvere  parzialmente  sgrassata  di
Acheta domesticus ovvero di Acheta domesticus congelato, essiccato  e
in  polvere,  come  specificati  nella  tabella  1  (Nuovi   alimenti
autorizzati)  dell'allegato  al  regolamento   di   esecuzione   (UE)
2017/2470.