IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE di concerto con IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY e con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato di Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico), quale nuovo alimento, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione delle frodi; Visto, altresi', l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualita' dell'alimento e la sua origine o provenienza; Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, in base al quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano la modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei; Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 gli alimenti che contengono Acheta domesticus congelato, essiccato/in polvere, a seconda della forma utilizzata, nonche' le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere; Considerato che il riferimento regolamento (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023 ha inserito nella tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus che puo' essere utilizzata quale componente di prodotti alimentari, nonche' le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere; Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus o contenenti Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere, deve indicare che tale ingrediente puo' provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere; Considerata la necessita', in ragione di superiori esigenze di piu' completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a quanto gia' stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari contenenti il riferito nuovo alimento; Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, Parte A, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 marzo 2023; Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; Decretano: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano, ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE) 2022/188 e regolamento (UE) 2023/5, della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus ovvero di Acheta domesticus congelato, essiccato e in polvere, come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.