IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione
del 10 febbraio 2022 che autorizza l'immissione sul mercato di Acheta
domesticus congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a
norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione
del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della
polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo
domestico), quale nuovo alimento, e che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2017/2470;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.
608/2004 della Commissione;
Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, del predetto regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale
autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura di cui
all'art. 45 del medesimo atto normativo, disposizioni che richiedono
ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di
alimenti, che siano giustificate da esigenze di protezione della
salute pubblica, di protezione dei consumatori ovvero di prevenzione
delle frodi;
Visto, altresi', l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale
autorizza gli Stati membri ad introdurre disposizioni concernenti
l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di
provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra
qualita' dell'alimento e la sua origine o provenienza;
Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, in base al
quale alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili,
che modificano la modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli
atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui
all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei;
Considerato che il riferito regolamento di esecuzione (UE) 2022/188
della Commissione del 10 febbraio 2022 ha inserito nella tabella 1
dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di
esecuzione (UE) 2017/2470 gli alimenti che contengono Acheta
domesticus congelato, essiccato/in polvere, a seconda della forma
utilizzata, nonche' le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i
requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;
Considerato che il riferimento regolamento (UE) 2023/5 della
Commissione del 3 gennaio 2023 ha inserito nella tabella 1
dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati) al regolamento di
esecuzione (UE) 2017/2470 la polvere parzialmente sgrassata di Acheta
domesticus che puo' essere utilizzata quale componente di prodotti
alimentari, nonche' le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e i
requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere;
Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1,
l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti polvere parzialmente
sgrassata di Acheta domesticus o contenenti Acheta domesticus
congelato, essiccato e in polvere, deve indicare che tale ingrediente
puo' provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note
ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai
prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere;
Considerata la necessita', in ragione di superiori esigenze di piu'
completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e
della concorrenza sleale, di ulteriormente specificare, rispetto a
quanto gia' stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella
tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,
il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti alimentari
contenenti il riferito nuovo alimento;
Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, Parte A,
paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22
marzo 2023;
Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art.
45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le
categorie di alimenti e preparati, destinati al consumo umano,
ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto del livello massimo
stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE) 2022/188 e
regolamento (UE) 2023/5, della polvere parzialmente sgrassata di
Acheta domesticus ovvero di Acheta domesticus congelato, essiccato e
in polvere, come specificati nella tabella 1 (Nuovi alimenti
autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE)
2017/2470.