IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/882   della
Commissione del  10  giugno  2021,  che  autorizza  l'immissione  sul
mercato  della  larva  di  Tenebrio  molitor  essiccata  quale  nuovo
alimento a norma del regolamento (UE)  n.  2015/2283  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2017/2470; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2022/169   della
Commissione dell'8 febbraio  2022,  che  autorizza  l'immissione  sul
mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio  molitor),
congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento  a  norma  del
regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2470; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  39,  comma  1,   del   menzionato
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura
di cui all'art. 45 del  medesimo  atto  normativo,  disposizioni  che
richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per  tipi  o  categorie
specifici  di  alimenti,  che  siano  giustificate  da  esigenze   di
protezione della  salute  pubblica,  di  protezione  dei  consumatori
ovvero di prevenzione delle frodi; 
  Visto, altresi', l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento  (UE)
n. 1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  il  quale
autorizza gli Stati  membri  a  introdurre  disposizioni  concernenti
l'indicazione  obbligatoria  del  paese  d'origine  o  del  luogo  di
provenienza degli alimenti, laddove esista un  nesso  comprovato  tra
qualita' dell'alimento e la sua origine o provenienza; 
  Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  in  base  al
quale alle norme dell'Unione europea non  autonomamente  applicabili,
che modificano la modalita' esecutive  e  caratteristiche  di  ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli
atti  di  esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  o  dalla  Commissione   europea   in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia'  efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui
all'art. 117, secondo comma,  della  Costituzione,  con  decreto  del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva  comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei; 
  Considerato che i menzionati regolamenti  di  esecuzione  (UE)  nn.
2021/882 e 2022/169 della Commissione del 10  giugno  2021  e  dell'8
febbraio 2022 hanno inserito nella  tabella  1  dell'allegato  (Nuovi
alimenti autorizzati) al regolamento di esecuzione (UE) n.  2017/2470
gli alimenti nei  quali  la  larva  gialla  della  farina  (larva  di
Tenebrio molitor) congelata,  essiccata  o  in  polvere  puo'  essere
utilizzata quale componente, nonche' le condizioni  di  utilizzo  del
nuovo alimento e i requisiti specifici che la relativa  etichettatura
deve possedere; 
  Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1,
l'etichetta dei prodotti  alimentari  contenenti  larva  di  Tenebrio
molitor congelata, essiccata o in  polvere  deve  indicare  che  tale
ingrediente puo' provocare reazioni allergiche  nei  consumatori  con
allergie note ai crostacei e ai prodotti  a  base  di  crostacei,  ai
molluschi e ai prodotti a  base  di  molluschi  e  agli  acari  della
polvere; 
  Considerata la necessita', in ragione di superiori esigenze di piu'
completa informazione consumeristica e di prevenzione delle  frodi  e
della concorrenza sleale, di specificare  ulteriormente,  rispetto  a
quanto gia' stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella
tabella  1  dell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2017/2470, il contenuto  delle  etichette  da  apporre  sui  prodotti
alimentari contenenti il riferito nuovo alimento; 
  Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, parte A, par.  4,
del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella  seduta  del  22
marzo 2023; 
  Espletata favorevolmente la procedura di notifica di  cui  all'art.
45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  tutte  le
categorie di  alimenti  e  preparati,  destinati  al  consumo  umano,
ottenuti mediante l'utilizzo, nel rispetto delle  quantita'  previste
dal regolamento (UE) n. 2021/882 regolamento (UE) n. 2022/169,  della
larva gialla della farina  (larva  di  Tenebrio  molitor)  congelata,
essiccata o in polvere,  come  specificati  nella  tabella  1  (Nuovi
alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE)
n. 2017/2470.