IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visti gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 - nella originaria previsione - ai sensi del quale venne «istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessita' da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante»; Visto l'art. 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il quale ha previsto che «con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio [...]; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e i limiti di utilizzo del fondo [...]; d) le modalita' e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessita'»; Visto il decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197» - prot. MASAF n. 210841 del 19 aprile 2023 - registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 176 del 24 aprile 2023, presso la Corte dei conti al n. 542 del 4 maggio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 12 maggio 2023; Visto l'art. 9 del citato decreto interministeriale, rubricato «convenzione tra il MASAF, l'INPS e Poste Italiane S.p.a.» , il quale prevede che «il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'INPS e Poste Italiane S.p.a. procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione al fine di disciplinare le modalita' tecniche di trasmissione dei dati tra l'INPS, i Comuni e Poste Italiane S.p.a., assicurandone la sicurezza e la protezione [...] Al costo delle prestazioni come determinato nella convenzione [...], si provvede ai sensi di quanto previsto e nel rispetto del limite massimo di spesa stabilito dall'art. 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni»; Vista la convenzione attuativa delle previsioni di cui al citato decreto interministeriale- «Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197» sottoscritta dall'INPS in data 15 giugno 2023, da Poste Italiane S.p.a. il 19 giugno 2023 e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il 19 giugno 2023, recante prot. MASAF n. 317881 del 19 giugno 2023; Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 21 giugno 2023 n. 323919 - registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 28 giugno 2023 al n. 417 e presso la Corte dei conti in data 30 giugno 2023 al n. 1024 - di approvazione della citata convenzione; Visti l'art. 5 del decreto ministeriale 19 aprile 2023, rubricato «Modalita' di erogazione del contributo» che ha affidato a Poste Italiane S.p.a., per il tramite della societa' controllata PostePay, l'erogazione del contributo, attraverso carte prepagate ricaricabili, nonche' l'art. 5 della citata convenzione, rubricato «Attivita' di Poste Italiane» relativo alla previsione degli obblighi convenzionali assunti da Poste, con particolare riferimento ai servizi da quest'ultima offerti; Vista l'autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato n. 142003 del 24 maggio 2023 all'apertura del conto corrente postale, ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009 n. 196, attraverso il quale Poste Italiane S.p.a. ha proceduto all'attuazione della misura di sostegno, attraverso le ricariche delle Carte; Visti i messaggi INPS n. 2188 del 13 giugno 2023, n. 2373 del 26 giugno 2023, n. 2723 del 19 luglio 2023 e n. 3005 del 24 agosto 2023, con i quali sono state impartite le indicazioni operative ai Comuni per garantire l'attuazione della misura di sostegno, per consolidare in via definitiva gli elenchi dei beneficiari e per superare le difficolta' operative sorte; Visto l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 che ha disposto «1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'art. 1, commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»; b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessita'» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale,». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti: a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'art. 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario; c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; d) le modalita' e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario»; Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 24 febbraio 2023 al n. 222; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 22 febbraio 2023 al n. 212; Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 15 marzo 2023 al n. 256; Esaminata la nota ANCI prot. 27/SG/VN/WAP/AD/dc-23 del 4 ottobre 2023 con la quale sono state rappresentate, in considerazione della complessita' della procedura di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2023, alcune criticita' attuative che, di fatto, hanno impedito di raggiungere alcune categorie di beneficiari particolarmente fragili entro la data del 15 settembre 2023, quale termine prefissato dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2023; Ritenuta la necessita' di esercitare la facolta' «di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario», per garantire la completa attuazione delle finalita' di tutela dei nuclei familiari piu' fragili; Ritenuta l'urgenza di garantire l'operativita' delle previsioni introdotte dall'art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 13, al fine di sostenere le famiglie a reddito piu' basso, preservando «l'unicita' del sistema di gestione e del titolo abilitante» della carta «Dedicata a te» - social card, affidato a Poste Italiane S.p.a., attraverso l'operativita' sul conto corrente postale, autorizzato ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 1422003 del 24 maggio 2023; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e il concerto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative ed applicative dell'art. 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 2, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, nonche' le disposizioni attuative dell'art. 2, comma 1, primo periodo, e commi 2 e 3, dello stesso decreto-legge.