IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
apposite misure per la salvaguardia  dei  contribuenti  che  si  sono
avvalsi  delle  agevolazioni  fiscali  in  materia   edilizia   nelle
percentuali potenziate; 
  Ritenuta altresi' la  necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure
urgenti volte a rivedere la disciplina della cessione dei  crediti  e
dello sconto in fattura in luogo delle  detrazioni  fiscali,  nonche'
quella sulla detrazione fiscale  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia 
 
  1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di  cui  all'articolo
119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  per  le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui  all'articolo  121,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge n.  34  del  2020,  sulla  base  di  stati  di
avanzamento dei lavori  effettuati  ai  sensi  del  comma  1-bis  del
medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono  oggetto  di
recupero in  caso  di  mancata  ultimazione  dell'intervento  stesso,
ancorche' tale circostanza comporti il  mancato  soddisfacimento  del
requisito del miglioramento di due classi  energetiche  previsto  dal
comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34  del  2020.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e  6,  dello
stesso decreto-legge n. 34  del  2020,  nel  caso  sia  accertata  la
mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che  danno
diritto alla detrazione d'imposta. 
  2. A valere sulle risorse di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  del
decreto-legge   18   novembre   2022,   n.   176,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e'  autorizzata  la
corresponsione di un contributo in favore  dei  soggetti  di  cui  al
comma 1 con un reddito di riferimento non superiore  a  15.000  euro,
determinato  ai  sensi  dell'articolo   119,   comma   8-bis.1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  le  spese  sostenute  dal  1°
gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi  di  cui
al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro  la
data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di  avanzamento
dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il  contributo  di  cui  al
presente comma e' erogato,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e  modalita'  determinati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. Il contributo di cui al presente  comma  non  concorre  alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 
  3. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma  2,  pari  a
euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.