IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio-decreto 30 marzo 1942 n. 327, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, recante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima); Visto l'art. 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 rubricato «Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN)», che ha modificato il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», e, in particolare, l'art. 6-quinquies, che stabilisce l'applicazione dei benefici di cui all'art. 4, comma 2, in relazione al reddito derivante: a) dai proventi principali risultanti dalle attivita' di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo; b) dallo svolgimento delle attivita' assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'art. 1, comma 1; c) dallo svolgimento delle attivita' accessorie derivanti da attivita' di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento; Visto il comma 3 del citato art. 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 che, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle attivita' accessorie derivanti da attivita' di trasporto marittimo, nonche' le modalita' di acquisizione da parte dell'impresa, presso societa' controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, secondo il quale «il «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» assume la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 6-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, le attivita' accessorie derivanti da attivita' di trasporto marittimo, nonche' le modalita' di acquisizione da parte dell'impresa, presso societa' controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, al cui reddito applicare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del richiamato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.