IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a); Visto l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022; Visto l'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter; Visto l'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 incrementato di ulteriori 15 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter; Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 che, modificando l'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, innalza a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter attingendo ai fondi - pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - stanziati dal comma 776 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2020; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2021; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1º dicembre 2022, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2022; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2023, con il quale sono stati modificati i termini di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento di cui al dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2022; Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalita' di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018, 27 maggio 2020, 9 ottobre 2021, 21 ottobre 2022, sono state assegnate le risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per un ammontare complessivo di 147 milioni di euro; Visto l'art. 11-bis, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualita' 2020, 2021 e 2022; Visto l'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al citato art. 1, comma 676, dalla legge n. 197 del 2022, relativamente alle annualita' 2023, 2024 e 2025; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riguardo alle somme stanziate relativamente all'anno 2023; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e definisce le modalita' di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonche' i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, cosi' come incrementate dall'art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016»: l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020; b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici; c) «nuovo Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; d) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121; e) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; f) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; g) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; h) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; i) «legge n. 197 del 2022»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197; j) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 216, del «Codice dei contratti pubblici» e dall'art. 225 del «nuovo Codice dei contratti pubblici»; k) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»; l) «finanziamento» o «finanziamenti»: la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 676, della «legge n. 197 del 2022», cosi' come incrementate dall'art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera a), del «decreto-legge»; m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»; n) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»; o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano; p) «progetto» o «progetti»: il progetto o i progetti relativi alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge»; q) «associazioni di comuni»: le associazioni dei comuni firmatari della convenzione di cui all'art. 30 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», stipulata per svolgere in modo coordinato il servizio di polizia municipale; r) «unione di comuni»: l'ente locale di cui all'art. 32 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», costituito da due o piu' comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.