IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» relativamente
al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989,
concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle
operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da
brucellosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 29 marzo 1989, n. 73;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e
successive modificazioni, recante «Regolamento concernente il piano
nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini
e caprini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 23 novembre 1992, n. 276;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per
l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n.
592 e successive modificazioni, concernente il piano nazionale per
l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
maggio 1996, n. 125;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e
successive modificazioni, recante «Regolamento concernente il piano
nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10
luglio 1996, n. 160;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.
1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del
25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei
bovini nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002,
n. 39;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del
12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi
ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e
che abroga la decisione 2008/940/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n.
1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del
Ministro della salute 15 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2023, n. 148;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di
modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione
e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 2,
comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della
compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli
animali (modello 4) esclusivamente in modalita' informatica;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale
(«normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione
del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia e' stata dichiarata
ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della
Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di
determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle
categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e
gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di
tali malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le
norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e
agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
le norme relative ai movimenti di animali terrestri e uova da cova
all'interno dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate
malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie
elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito
geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate
per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia
dei compartimenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della
Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione
e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e
le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di
sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche' per
le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e
il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385 della Commissione
del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione
93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da brucellosi (B.melitensis), gli allegati I e II della decisione
2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da tubercolosi e brucellosi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620 della
Commissione del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello
status di indenne da malattia e dello status di zona di non
vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in
relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei
programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al
mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le
piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma
per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione del
28 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per
l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del
controllo di determinate malattie elencate;
Visto l'accordo 28 aprile 2022, adottato ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente
«Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e
caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione,
vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status
sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da
Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da
Mycobacterium tubercolosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica».
(Rep. atti n. 54/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 giugno 2022, n. 131;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante
«Disposizioni in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai
sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g) e p), della legge 22
aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 ottobre 2022,
concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di
bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e
caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da
leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 2023, n. 4;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023
concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per
tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli
ovini e caprini, per l'anno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 concernente
il Manuale operativo relativo alla gestione e al funzionamento del
sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli
stabilimenti e degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 16 maggio 2023, n. 113;
Considerato che, con l'attuazione dei piani di eradicazione
previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e a
seguito dei risultati ottenuti negli anni di vigenza delle misure
previste dall'ordinanza medesima, prorogate con le ordinanze del
Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019,
23 giugno 2020, 23 giugno 2021, 14 giugno 2022 e 15 giugno 2023 e'
stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie
infettive ivi disciplinate;
Considerato che, con la predetta decisione di esecuzione (UE) n.
2021/385, lo status di ufficialmente indenne e' stato assegnato alla
Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di Matera per
tubercolosi bovina, alla Provincia del Sud Sardegna e Citta'
metropolitana di Cagliari per tubercolosi bovina, alla Regione
Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari,
Barletta-Andria-Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle
Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce per brucellosi
bovina, alle Province di Avellino, Benevento e Napoli per brucellosi
bovina e bufalina;
Considerato altresi' che nell'anno 2021 l'Italia, ai sensi
dell'art. 31 del regolamento (UE) 429/2016 e dell'art. 10 del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ha presentato alla
Commissione per l'approvazione i programmi decennali di eradicazione
obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e
brucellosi negli ovini e caprini, i quali stati approvati dalla
Commissione europea come riportato negli allegati 1 e 2 del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/620;
Considerato che i predetti piani sono stati presentati nell'anno
2022 anche per il cofinanziamento dell'Unione europea e adottati dopo
l'approvazione con decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023;
Considerato che dal 2024 i predetti piani non saranno piu'
cofinanziati dall'Unione Europea e devono essere presentati alla
Commissione solo in caso di modifiche o integrazioni al programma per
quanto riguarda le misure di sorveglianza ai sensi dell'art. 9 del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002;
Considerato che, a seguito delle nuove prescrizioni sulla
sorveglianza e sul mantenimento delle qualifiche sanitarie previste
dal regolamento di sanita' animale e dai regolamenti delegati, e'
stato necessario apportare modifiche sostanziali ai programmi
obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi negli ovini e caprini da presentare alla
Commissione europea per l'approvazione;
Ritenuto necessario continuare ad assicurare livelli elevati di
tutela della salute animale e di sanita' pubblica anche in relazione
all'attuale situazione sanitaria, mediante la proroga dell'efficacia
dell'ordinanza 28 maggio 2015 per un termine funzionale alla
definizione dell'iter per l'adozione dei programmi modificati
approvati dalla Commissione europea con il decreto di cui all'art.
13, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 136 del 2022;
Sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 6 dicembre 2023;
Acquisito il parere del Centro di referenza nazionale per le
brucellosi, del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da
M.bovis e del Centro di referenza nazionale per lo studio dei
retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2022, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 marzo 2023, n. 5;
Ritenuto necessario, per i motivi suesposti, confermare le misure
urgenti introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute
28 maggio 2015 e successive modificazioni, posto che le attivita' di
sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire
l'attuazione delle misure di prevenzione che, stante il carattere
zoonotico delle malattie, interessano l'uomo;
Ordina:
Art. 1
Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015
1. Le misure previste dall'ordinanza del Ministro della salute 28
maggio 2015 prorogate, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della
salute 15 giugno 2023 fino al 31 dicembre 2023, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2024.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2023
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 3121