IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 giugno  1964,  n.  615,  concernente  la  bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla  brucellosi,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»  relativamente
al potere  del  Ministro  della  sanita'  di  emettere  ordinanze  di
carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto  l'art.  50,  comma  5,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  marzo  1989,
concernente  l'obbligo  in  tutto  il  territorio   nazionale   delle
operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da
brucellosi, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 29 marzo 1989, n. 73; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e
successive modificazioni, recante «Regolamento concernente  il  piano
nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini
e caprini», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 23 novembre 1992, n. 276; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  1994,  n.  277,  concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione  della  brucellosi   negli   allevamenti   bovini,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592 e successive modificazioni, concernente il  piano  nazionale  per
l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
maggio 1996, n. 125; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e
successive modificazioni, recante «Regolamento concernente  il  piano
nazionale  per  l'eradicazione  della  leucosi   bovina   enzootica»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  10
luglio 1996, n. 160; 
  Visto il decreto  legislativo  29  gennaio  2004,  n.  58,  recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE)  n.
1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000  del
25 agosto 2000,  relativi  all'identificazione  e  registrazione  dei
bovini nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti  a
base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo  2002,
n. 39; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE  del
12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la  notifica  dei
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi
ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e
che abroga la decisione 2008/940/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure  straordinarie  di   polizia   veterinaria   in   materia   di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica, prorogata, da ultimo, con  l'ordinanza  del
Ministro della salute  15  giugno  2023,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2023, n. 148; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  28  giugno  2016  di
modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996,  n.  317,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa  all'identificazione
e alla registrazione degli animali»  e,  in  particolare,  l'art.  2,
comma 1,  che  introduce,  dal  2  settembre  2017,  l'obbligo  della
compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione  degli
animali (modello 4) esclusivamente in modalita' informatica; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita'  animale
(«normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, che  ha  abrogato  il  regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della  Commissione
del  17  ottobre  2017,  con  cui  l'Italia   e'   stata   dichiarata
ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1882   della
Commissione  del  3  dicembre  2018  relativo   all'applicazione   di
determinate norme di prevenzione  e  controllo  delle  malattie  alle
categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e
gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione  di
tali malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035  della  Commissione
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429  per  le
norme relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e
agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/687  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/688  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
le norme relative ai movimenti di animali terrestri e  uova  da  cova
all'interno dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/690   della
Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di  applicazione
del  regolamento  (UE)  2016/429  per  quanto  riguarda  le  malattie
elencate oggetto di programmi di sorveglianza  dell'Unione,  l'ambito
geografico di applicazione di tali programmi e le  malattie  elencate
per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne  da  malattia
dei compartimenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/2002   della
Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione
e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i  formati  e
le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di
sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche'  per
le domande di riconoscimento dello status di indenne da  malattia,  e
il sistema informatico per il trattamento delle informazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385 della Commissione
del  2  marzo  2021,  che  modifica  l'allegato  II  della  decisione
93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di  ufficialmente  indenni
da brucellosi (B.melitensis), gli allegati I  e  II  della  decisione
2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da tubercolosi e brucellosi; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/620   della
Commissione del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto  riguarda  l'approvazione  dello
status di  indenne  da  malattia  e  dello  status  di  zona  di  non
vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in
relazione  ad  alcune  malattie  elencate  e   all'approvazione   dei
programmi di eradicazione per tali malattie elencate; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo  al
mercato interno,  alla  competitivita'  delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/361 della  Commissione  del
28 novembre  2022  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  norme  per
l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del
controllo di determinate malattie elencate; 
  Visto l'accordo 28 aprile 2022,  adottato  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra il  Governo,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  concernente
«Protocollo per le movimentazioni  di  bovini  e  bufalini,  ovini  e
caprini detenuti per ingrasso,  transumanza,  pascolo,  monticazione,
vita e riproduzione tra territori  nazionali  con  differente  status
sanitario  per  la  prevenzione  della  diffusione  di  infezioni  da
Brucella   abortus,   Brucella   melitensis,   Brucella   suis,    da
Mycobacterium tubercolosis (MTBC) e  da  Leucosi  bovina  enzootica».
(Rep. atti n. 54/CSR),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 7 giugno 2022, n. 131; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,  ai
sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g) e p), della legge  22
aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),  i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  21  ottobre  2022,
concernente la  determinazione  dell'indennita'  di  abbattimento  di
bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini  e
caprini infetti da brucellosi e  di  bovini  e  bufalini  infetti  da
leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 2023, n. 4; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27  gennaio  2023
concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione  per
tubercolosi e brucellosi nei bovini e  bufalini  e  brucellosi  negli
ovini e caprini, per l'anno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 concernente
il Manuale operativo relativo alla gestione e  al  funzionamento  del
sistema di identificazione e  registrazione  degli  operatori,  degli
stabilimenti e degli animali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 16 maggio 2023, n. 113; 
  Considerato  che,  con  l'attuazione  dei  piani  di   eradicazione
previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e a
seguito dei risultati ottenuti negli anni  di  vigenza  delle  misure
previste dall'ordinanza medesima,  prorogate  con  le  ordinanze  del
Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio  2019,
23 giugno 2020, 23 giugno 2021, 14 giugno 2022 e 15  giugno  2023  e'
stato  accertato  un  generale  calo  di  prevalenza  delle  malattie
infettive ivi disciplinate; 
  Considerato che, con la predetta decisione di  esecuzione  (UE)  n.
2021/385, lo status di ufficialmente indenne e' stato assegnato  alla
Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di  Matera  per
tubercolosi  bovina,  alla  Provincia  del  Sud  Sardegna  e   Citta'
metropolitana  di  Cagliari  per  tubercolosi  bovina,  alla  Regione
Abruzzo  per  brucellosi  ovi-caprina,   alle   Province   di   Bari,
Barletta-Andria-Trani e  Taranto  per  brucellosi  ovi-caprina,  alle
Province  di  Bari,  Barletta-Andria-Trani  e  Lecce  per  brucellosi
bovina, alle Province di Avellino, Benevento e Napoli per  brucellosi
bovina e bufalina; 
  Considerato  altresi'  che  nell'anno  2021  l'Italia,   ai   sensi
dell'art. 31  del  regolamento  (UE)  429/2016  e  dell'art.  10  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/2002,  ha   presentato   alla
Commissione per l'approvazione i programmi decennali di  eradicazione
obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei  bovini  e  bufalini  e
brucellosi negli ovini e  caprini,  i  quali  stati  approvati  dalla
Commissione  europea  come  riportato  negli  allegati  1  e  2   del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/620; 
  Considerato che i predetti piani sono  stati  presentati  nell'anno
2022 anche per il cofinanziamento dell'Unione europea e adottati dopo
l'approvazione con decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023; 
  Considerato  che  dal  2024  i  predetti  piani  non  saranno  piu'
cofinanziati dall'Unione Europea  e  devono  essere  presentati  alla
Commissione solo in caso di modifiche o integrazioni al programma per
quanto riguarda le misure di sorveglianza ai sensi  dell'art.  9  del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; 
  Considerato  che,  a  seguito  delle   nuove   prescrizioni   sulla
sorveglianza e sul mantenimento delle qualifiche  sanitarie  previste
dal regolamento di sanita' animale e  dai  regolamenti  delegati,  e'
stato  necessario  apportare  modifiche  sostanziali   ai   programmi
obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e
bufalini e brucellosi  negli  ovini  e  caprini  da  presentare  alla
Commissione europea per l'approvazione; 
  Ritenuto necessario continuare ad  assicurare  livelli  elevati  di
tutela della salute animale e di sanita' pubblica anche in  relazione
all'attuale situazione sanitaria, mediante la proroga  dell'efficacia
dell'ordinanza  28  maggio  2015  per  un  termine  funzionale   alla
definizione  dell'iter  per  l'adozione  dei   programmi   modificati
approvati dalla Commissione europea con il decreto  di  cui  all'art.
13, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 136 del 2022; 
  Sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 6 dicembre 2023; 
  Acquisito il parere  del  Centro  di  referenza  nazionale  per  le
brucellosi, del Centro di referenza nazionale per la  tubercolosi  da
M.bovis e del  Centro  di  referenza  nazionale  per  lo  studio  dei
retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2022, n. 263; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 10 marzo 2023, n. 5; 
  Ritenuto necessario, per i motivi suesposti, confermare  le  misure
urgenti introdotte con la citata ordinanza del Ministro della  salute
28 maggio 2015 e successive modificazioni, posto che le attivita'  di
sorveglianza   veterinaria   sono   indispensabili   per    garantire
l'attuazione delle misure di prevenzione  che,  stante  il  carattere
zoonotico delle malattie, interessano l'uomo; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
   Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 
 
  1. Le misure previste dall'ordinanza del Ministro della  salute  28
maggio 2015 prorogate, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro  della
salute 15 giugno 2023 fino al 31 dicembre  2023,  sono  ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2024. 
  La presente ordinanza e'  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2023 
 
                                                p. Il Ministro        
                                         Il Sottosegretario di Stato  
                                                    Gemmato           

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 3121