IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della  Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in  base  al  quale  «La
legge dello Stato disciplina i  modi  e  le  forme  di  tutela  degli
animali»; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante
disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  21  luglio  2011,  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre  2013,
n. 211; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto  2014  recante  «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre  2014,
n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga
dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 8 settembre 2015, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016,  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 settembre 2016, n. 209; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 28 agosto 2017, n. 200; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 26  luglio  2018,  recante  «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive
modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  27
agosto 2018, n. 198; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2019  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 agosto 2019, n. 202; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 10 agosto 2020  recante  «Proroga  e
modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e
successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  17  agosto  2021  recante  «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive
modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  7
settembre 2021, n. 214; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  12  agosto  2022  recante  «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive
modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  10
settembre 2022, n. 212; 
  Vista l'ordinanza ministeriale del 22 agosto 2023 recante  «Proroga
dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive
modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi
al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  1°
settembre 2023, n. 204; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,
concernente: «Attuazione dell'art. 5 della legge 8  agosto  2019,  n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di  enti
sportivi  professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
sportivo», cosi' come modificato dal decreto  legislativo  5  ottobre
2022, n. 163, le cui disposizioni si applicano  a  decorrere  dal  1°
luglio 2023; 
  Considerato che, ai  sensi  del  richiamato  art.  24  del  decreto
legislativo n. 36 del 2021 «Le manifestazioni pubbliche o  aperte  al
pubblico con impiego di equidi che si  svolgono  al  di  fuori  degli
impianti o dei percorsi autorizzati dal  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  o  dalla  Federazione
italiana sport equestri  o  dalla  Fitetrec-Ante  o  da  un  Ente  di
promozione sportiva, anche paralimpico  riconosciuto  per  gli  sport
equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza,  salute
e  benessere  degli  atleti,  dei  cavalli  atleti  e  del  pubblico,
stabiliti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dall'Autorita' politica delegata in materia  di  sport,  adottato  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  entro
nove  mesi  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato  e'  stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 10 marzo 2023, n. 59, con il quale, all'art. 1, comma 1,
lettera a), e' stata conferita la  delega  alla  trattazione  e  alla
firma degli atti in materia di sanita' animale; 
  Considerata la necessita' di proseguire il censimento nazionale  di
tali  manifestazioni  al  fine  di  implementare  lo   studio   della
valutazione dei rischi relativi alla  salute  e  l'integrita'  fisica
degli animali impiegati; 
  Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita'  di  prevenzione
alla  luce   dei   risultati   ottenuti   negli   anni   di   vigenza
dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del  numero  di
incidenti durante le manifestazioni; 
  Considerato  che  talune  regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico; 
  Ritenuto necessario, al fine di garantire il rispetto dei requisiti
e delle  condizioni  essenziali  di  sicurezza  nelle  manifestazioni
popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al
di fuori degli impianti e  dei  percorsi  ufficialmente  autorizzati,
prorogare l'ordinanza 22 agosto 2023 per  un  termine  funzionale  ai
tempi di emanazione del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al summenzionato art. 24 del decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine oggetto della proroga,  da  ultimo  disposta  con  la
ordinanza del 22 agosto  2023,  e'  ulteriormente  prorogato  per  un
periodo di cinque mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2023 
 
                                                p. Il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                    Gemmato           

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 3122