La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e
2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 600 milioni di
euro per l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le
risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le
modalita' di erogazione.
5. Per le finalita' di cui ai commi da 2 a 6, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' rifinanziata nella misura di 2.231.000 euro per
l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.
6. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale
ed economico, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno
2024.
7. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' differito al 31
dicembre 2024.
8. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.
9. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di
abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le
categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, i seguenti nuclei familiari:
a) nuclei familiari che includono tre figli di eta' inferiore a
21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui;
b) nuclei familiari che includono quattro figli di eta' inferiore
a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 45.000 euro annui;
c) nuclei familiari che includono cinque o piu' figli di eta'
inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui.
10. Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilita',
inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo
d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori,
superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 9 del
presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma
48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rilasciata,
rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota
capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei
casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85 per cento
della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 90 per
cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma 9.
11. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9
a 13, e' accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo
non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo
garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a)
del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento
stesso nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per cento
dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla
lettera c) del comma 9 ed e' prevista una riserva complessiva di
importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione
finanziaria annua.
12. Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della
garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi da 9
a 13, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis
del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
13. Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorita' per
l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a 12, la
garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga
del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel
caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente
invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non
abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del
Fondo medesimo.
14. E' riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un
contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus
sociale elettrico con le medesime modalita' di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalita' di
cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.
15. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024
al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con
esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un
esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a
condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base
mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692
euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo
periodo e' incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di
un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione
imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non
ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di
tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al
presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
16. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono
a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori
dipendenti, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi
lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e
del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero
per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di
cui al primo periodo e' elevato a 2.000 euro per i lavoratori
dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio
riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono
all'attuazione del presente comma previa informativa alle
rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il
lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto,
indicando il codice fiscale dei figli.
18. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota
dell'imposta sostitutiva sui premi di produttivita', di cui
all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
ridotta al 5 per cento.
19. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso
privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e' rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.
20. Per il miglioramento della qualita' del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio
nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste dal contratto di
servizio nazionale tra la societa' RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy, di
ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e
delle piattaforme distributive, nonche' di realizzazione delle
produzioni interne, radiotelevisive e multimediali, e' riconosciuto
alla medesima societa' un contributo pari a 430 milioni di euro per
l'anno 2024. Il suddetto contributo e' erogato in tre rate di pari
importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.
21. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire
all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico,
ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno
2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e
ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti
termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non
concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle
retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano a favore dei
lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di
lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta
2023, a euro 40.000.
23. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo
speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta
per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito
nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione
unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
24. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma
21 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
25. La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 e' valutata in
81,1 milioni di euro per l'anno 2024.
26. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: « Al predetto personale continua ad essere corrisposta la
differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a
quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa,
e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti »;
b) all'articolo 6, comma 6, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: « Al personale civile e militare della CRI e quindi
dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da
altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento
economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e
accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del
corrispondente personale dell'amministrazione ricevente ».
27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al
primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto
dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,
di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo
periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1°
gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un
importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo
incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo
indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
29. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui
all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n.
234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei
criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si
applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche
al personale di cui al presente comma.
30. Le disposizioni del comma 29 si applicano anche al personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
31. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma
29 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la
specificita' medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro
personale secondo specifiche indicazioni da individuare nell'atto di
indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
32. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle
responsabilita' in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e di immigrazione, e' autorizzata la spesa di euro 8,6
milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno
2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche
ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
33. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese in
particolare nei settori delle verifiche antimafia, della
depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale
dell'Amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate
per il personale contrattualizzato non dirigenziale e' incrementato
di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti
stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.
34. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per il progressivo
efficientamento del processo di programmazione delle risorse
finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative,
e' istituito nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro
dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica del
Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello
generale, con compiti di studio e di analisi in materia di
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa,
nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni
strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni
ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 330.515 annui a decorrere dall'anno
2024.
35. Il dirigente generale di cui al comma 34, per lo svolgimento
dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa,
mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del
Ministero dell'interno, secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal medesimo articolo 1, comma 891, lettera b).
36. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024.
37. Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici
regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo
settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare assunzioni di
personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto
dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126.
38. Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'anno 2024
le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a),
possono essere destinate per le finalita' di cui alla lettera b) del
medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura,
al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per la
gestione » e dopo le parole: « Ai fini dell'attuazione del comma 891
» sono inserite le seguenti: « e del presente comma ».
39. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « le amministrazioni comunali »
sono sostituite dalle seguenti: « le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, aventi sede nel territorio regionale »;
b) al comma 3-quinquies, le parole: « dai comuni interessati »
sono sostituite dalle seguenti: « dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, aventi sede nel territorio regionale », le parole: « tra i
comuni » sono sostituite dalle seguenti: « tra le amministrazioni »,
le parole: « i comuni interessati » sono sostituite dalle seguenti: «
le amministrazioni interessate », le parole: « 31 luglio 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2024 » e le parole: « Il
comune beneficiario e' tenuto » sono sostituite dalle seguenti: « Le
amministrazioni beneficiarie sono tenute ».
40. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita'
richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in
particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da
parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49.
41. Al fine di assicurare continuita' all'attuazione della Politica
agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture
amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della
politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) e' autorizzata per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione
organica, 40 unita' di personale non dirigenziale, di cui 30 unita'
da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unita' da inquadrare
nell'area degli assistenti, entrambe previste dal sistema di
classificazione professionale del personale introdotto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del
comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, mediante l'espletamento
di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Per le finalita' di cui al
precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 56.000 euro per l'anno
2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure
concorsuali, di 1.162.165 euro per l'anno 2024 e di 2.324.330 euro
annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di
132.000 euro per l'anno 2024 e di 8.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e
di 19.320 euro per l'anno 2024 e di 37.800 euro annui a decorrere
dall'anno 2025 per gli oneri relativi ai buoni pasto.
42. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2024, delle
attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese
e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori
sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai
fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, e'
autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva
degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del
Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative
attivita'.
43. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, dopo le parole: « dipendenti della pubblica amministrazione »
sono inserite le seguenti: « nonche' per finanziare la gestione
corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in
materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento
del fascicolo elettronico del dipendente » e le parole: « per la
formazione » sono soppresse.
44. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti
con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2024 »;
b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande
analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle
seguenti: « dal 1° luglio 2024 ».
45. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, i
numeri 1-quinquies) e 1-sexies) sono abrogati;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
1) il numero 65) e' sostituito dal seguente:
« 65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei
lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la
vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base
di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso
(v.d. ex 19.02) »;
2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti:
« 114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
114.2) pannolini per bambini ».
46. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per i mesi di gennaio e
febbraio 2024.
47. All'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
« 6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non
costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di
mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di
apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari
finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al
rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al
comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in
attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori
automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche
se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione
».
48. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) al comma 3, lettera a), le parole: « per l'anno 2024 in
28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in
28,70 euro per 1.000 sigarette » sono sostituite dalle seguenti: «
per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere
dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette »;
2) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 140 il chilogrammo
» sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 il chilogrammo fino al
31 dicembre 2023, euro 147,50 il chilogrammo a decorrere dal 1°
gennaio 2024 ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio
2025 »;
3) al comma 6, le parole: « la medesima percentuale e'
determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a
decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « la
medesima percentuale e' determinata al 98,70 per cento per l'anno
2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 »;
b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al 41 per
cento dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 42
per cento dal 1° gennaio 2026 »;
c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, dopo le parole: « al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 » sono
inserite le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento
e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al
diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 ».
49. La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2024, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
50. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
51. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto
delle disposizioni dei commi 49 e 50.
52. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei
valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla
data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere
rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del
30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli,
le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei
sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1°
gennaio 2024, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese
di dicembre 2023.
53. Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non
negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 52,
le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi
1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe
al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della
medesima legge e' aumentata al 16 per cento.
54. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 5, le parole: « fra le tipologie di
contributi » sono sostituite dalle seguenti: « fra tutte o alcune
delle tipologie di contributi »;
b) all'articolo 15, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote
del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo
12. In particolare:
a) per le opere cinematografiche, l'aliquota e' ordinariamente
prevista nella misura del 40 per cento. E' fatta salva la
possibilita', nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o
di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto
dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di prevedere aliquote
diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese,
nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo
eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento puo'
essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere
distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e,
congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere
audiovisive di produzione internazionale. E' fatta salva la
possibilita', nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni
dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a
quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di
prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o
gruppi di imprese, nonche' in relazione a determinati costi
eleggibili o soglie di costo eleggibile »;
c) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le
disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo
21, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al
20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese
complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il
ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per
l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti,
apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore
delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al
precedente periodo puo' essere innalzata fino al 60 per cento »;
d) all'articolo 18, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in
particolare per favorire le attivita' e lo sviluppo delle sale
cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per
cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se
esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento
dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie
imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai
sensi dell'articolo 21 »;
e) all'articolo 20:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e ai titolari di
reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, » sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: « il beneficio puo' essere
riconosciuto » sono inserite le seguenti: « , in particolare, »;
f) all'articolo 21:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono
stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito
d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle
percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera
ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere
alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e
alle varie tipologie di sala cinematografica, nonche' le eventuali
differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto
dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati
costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di
commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti
temporali. Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le
ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in
particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo
conto in particolare della loro forma giuridica e continuita'
patrimoniale, delle attivita' gia' svolte e delle opere gia'
realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la
richiesta e il riconoscimento del credito; le modalita' di
certificazione dei costi; il regime delle responsabilita' dei
soggetti incaricati della certificazione dei costi; le
caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono
tenuti a stipulare; le modalita' atte a garantire che ciascun
beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo
complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i
casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresi' prevedere, a
carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio
dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme
derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza
della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso
attribuito al singolo soggetto in qualita' di regista, sceneggiatore,
attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non
puo' eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori
disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti »;
2) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
« 5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro per ciascuna certificazione infedele resa »;
g) all'articolo 25:
1) al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: « secondo
periodo » sono aggiunte le seguenti: « , le modalita' di
certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze
assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono
tenuti a stipulare »;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano
certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione
infedele resa.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere,
a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio
dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme
derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza
della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero
»;
h) all'articolo 26:
1) al comma 2, le parole: « difficili realizzati con modeste
risorse finanziarie ovvero alle opere » sono soppresse, le parole: «
realizzate anche » sono sostituite dalle seguenti: « realizzati anche
» e le parole da: « quindici esperti » a: « effettivamente sostenute
» sono sostituite dalle seguenti: « una commissione composta da
esperti nominati dal Ministro tra personalita' di comprovata
qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si
provvede altresi' a disciplinare le modalita' di costituzione e di
funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto
conto della professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura
delle indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 2-bis »;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata
una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024
»;
3) al comma 4, dopo le parole: « medesimo decreto » sono
inserite le seguenti: « , nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche
soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei costi
e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti
incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi' prevedere,
a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio
dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme
derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza
della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero
»;
i) all'articolo 27:
1) al comma 2-bis, le parole: « dagli esperti di cui
all'articolo 26, comma 2, » sono soppresse e dopo le parole: «
all'impatto economico del progetto » sono aggiunte le seguenti: « da
una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra
personalita' di comprovata qualificazione professionale nel settore.
Con decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le
modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione, il
numero dei componenti e, tenuto conto della professionalita' e
dell'impegno richiesto, la misura delle indennita' loro spettanti ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter »;
2) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
« 2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e'
autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 »;
3) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con
il medesimo decreto sono altresi' stabilite le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche
soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei costi
e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti
incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi' prevedere,
a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio
dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme
derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza
della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero
».
55. All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: « E' autorizzata la
coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso
legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10,
20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro ».
56. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il
comma 10-bis e' aggiunto il seguente:
« 10-ter. L'Istituto e' il soggetto designato per la
realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato
digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma
10-bis e dei documenti fisici la cui produzione e' affidata allo
stesso ».
57. Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 56 nonche' al fine di sostenere e
promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di
tracciabilita' di carte valori e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
58. Per l'attuazione delle attivita' e delle misure della strategia
nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale puo' avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
59. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente
articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate
algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze;
se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre
il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono
state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i
requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell'articolo 87, effettuate da societa' ed enti commerciali di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un
adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta
sul reddito delle societa' »;
b) al comma 5, le parole: « diverse da quelle di cui al comma 4 »
sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle di cui ai commi
2-bis e 4 del presente articolo, ».
60. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel
settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalita' definite
d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilita' delle banche
dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo
di tecnologie digitali avanzate.
61. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni
acquisiti ai sensi del comma 60 e li utilizza altresi' per la
predisposizione della dichiarazione precompilata e per la
segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
62. L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attivita' di
analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi,
anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti
alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva
dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
63. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si
applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione
per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
L'aliquota di cui al primo periodo e' ridotta al 21 per cento per i
redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una
unita' immobiliare individuata dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi »;
b) al comma 5, dopo le parole: « una ritenuta » sono inserite le
seguenti: « , a titolo d'acconto » e il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: « 5-bis. I soggetti
di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile
organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente
articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al
di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile
organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai
commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli
stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in
uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili
d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i
soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del
rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello
Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per
l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei
canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I
soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea,
riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono
adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo
ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante
fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».
64. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « al di
fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), »;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
« b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli
altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano
conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della cessione, esclusi
gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per
la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora
tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo
»;
b) all'articolo 68, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « alle lettere a) e b) » sono
sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e b-bis) »;
2) al secondo periodo, le parole: « alla lettera b) » sono
sostituite dalle seguenti: « alle lettere b) e b-bis) »;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli
immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai
fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui
gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non piu' di cinque anni
all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a
tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura
del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui
all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge
n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano
conclusi da piu' di cinque anni all'atto della cessione, nella
determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per
cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella
misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui
al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera
b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data
della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, e'
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati ».
65. Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni
introdotte dal comma 64 si puo' applicare l'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 496, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalita' ivi previste.
66. Le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 si applicano alle
cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
67. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 64, 65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante
riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi
versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
68. All'articolo 14, comma 2-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, le parole:
« di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) e b), primo
periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 11 », le parole: « , secondo periodo, » sono soppresse
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il periodo precedente
si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ».
69. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 2-septies e' aggiunto il seguente:
« 2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da
terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, e' facolta' di chi
ha gia' esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi
causa formalizzare la propria volonta' di rinunciare agli effetti
della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono
occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale
rinuncia puo' essere effettuata entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e, qualora accettata
dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'amministrazione
utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla
suddetta Agenzia, che puo' condizionare l'accettazione alla rinuncia
ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta,
assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi
termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma
restando la facolta' di inserire consensualmente modifiche
limitatamente al recesso e all'opzione di acquisto. Resta fermo che,
in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli
che si sono gia' rinnovati automaticamente, il canone e' pari
all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza
originaria del finanziamento dei fondi comuni di investimento
immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con
l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla
variazione degli indici ISTAT nonche' di una riduzione del 15 per
cento del canone previsto ».
70. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;
b) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: « Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le modalita' di analisi e di monitoraggio delle
attivita' progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al
fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli
interventi per i quali e' stata svolta la progettazione ai sensi del
presente comma ».
71. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonche' le norme da questo richiamate o sostituite si
interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono
concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a
condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le
attivita' previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalita' non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali
alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio
attuale delle attivita' stesse, purche' essa non determini la
cessazione definitiva della strumentalita'.
72. Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di
approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in
deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo
fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione
delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini
dell'acquisizione della loro efficacia, e' fissato al 15 gennaio
2024.
73. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale
propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtu'
di quanto stabilito al comma 72, e quella versata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
entro il 18 dicembre 2023, e' dovuta senza applicazione di sanzioni e
interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una
differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole
ordinarie.
74. A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14
ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e
767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadano nei giorni di
sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo.
75. Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili
da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di
cybersicurezza dello Stato, ha facolta' di chiedere la congruita'
all'Agenzia del demanio ai sensi rispettivamente dell'articolo 2,
commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi
strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
76. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di conseguire
un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle
proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di
mercato e ferma restando l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 3, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a stipulare con organismi
pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite di
7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare a
sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette operazioni
di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a rilasciare all'Agenzia del
demanio gli immobili di cui e' usuario nello stato di fatto in cui si
trovano.
77. Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo
nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale
dell'attrattivita' turistica italiana, all'articolo 38-quater, comma
1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila » sono sostituite
dalle seguenti: « euro 70 ». Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1°
febbraio 2024.
78. Gli esercenti attivita' d'impresa che non adottano i principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio possono
procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30
settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di
cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
79. L'adeguamento di cui al comma 78 puo' essere effettuato
mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o
valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione
delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
80. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il
pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando
l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si
ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di
maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito
decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa
alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al
18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato
con le modalita' indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
81. In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il
pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al
18 per cento, da applicare al valore iscritto.
82. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le imposte
dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma 78
e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica
rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo
d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei
relativi interessi nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento
effettuato.
83. L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori
di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei
commi 80 e 81 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a
decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78 e, nel limite
del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai
fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti
a quello indicato al comma 78. L'adeguamento non ha effetto sui
processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti
notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
84. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
delle imposte dovute, nonche' del contenzioso, si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva
non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
85. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante
riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi
versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
86. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unita'
immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche
liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di
interoperabilita' e analisi delle banche dati, se sia stata
presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti
sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei
fabbricati.
87. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non
risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate puo'
inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo
1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
88. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: « del 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'11
per cento ». La disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dal 1° marzo 2024.
89. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dagli agenti
di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con
le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese
di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca
esclusiva; » sono soppresse.
90. Le disposizioni di cui al comma 89 si applicano a decorrere dal
1° aprile 2024.
91. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, primo periodo, le parole: « 0,76 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 1,06 per cento »;
b) dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
« 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del valore
dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un
regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 ».
92. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « Ai fini delle
imposte sui redditi » sono inserite le seguenti: « , laddove non e'
previsto diversamente, »;
b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: « i
redditi derivanti dalla concessione in usufrutto » sono inserite le
seguenti: « , dalla costituzione degli altri diritti reali di
godimento »;
c) all'articolo 68, comma 7, lettera d), le parole: « 25 per
cento del » sono soppresse.
93. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente:
« 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura
di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti
nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli
Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione
delle disposizioni del presente comma ».
94. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49-bis, dopo le parole: « quadro RU della
dichiarazione dei redditi » sono inserite le seguenti: « nonche' dei
crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti,
rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro »;
b) dopo il comma 49-quater e' inserito il seguente:
« 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti
esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi
complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano
in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di
avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo
precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione
delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi
49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di
cui al presente comma ».
95. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
« a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni »;
b) la lettera b) e' abrogata.
96. Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2024.
97. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo
maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS puo' essere
effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal
quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine
mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e
delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il
credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note
di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la
contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a
decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla
dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani
ed esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei
redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica
sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse
dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi
assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso
l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per
premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL puo' essere
effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile
sia registrato negli archivi del predetto Istituto »;
b) al comma 2-quater, le parole: « comma 15-bis » sono sostituite
dalle seguenti: « commi 15-bis e 15-bis.1 ».
98. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia
delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore
generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza
dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla
lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative
modalita' di attuazione.
99. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 e' inserito il seguente:
« 15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si
producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio
di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la
cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attivita',
ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti
che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione
dell'attivita' ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la
sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».
100. Nella sezione III del capo II del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l'articolo 75-bis e' aggiunto il seguente:
« Art. 75-ter. - (Cooperazione applicativa e informatica per
l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento
dell'azione di recupero coattivo) - 1. In coerenza con le previsioni
dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di
assicurare la massima efficienza dell'attivita' di riscossione,
semplificando e velocizzando la medesima attivita', nonche' impedendo
il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della
riscossione puo' avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero
coattivo, di modalita' telematiche di cooperazione applicativa e
degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le
informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di
utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni
di cui al comma 1 sono definite con uno o piu' decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti
del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito
anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini
dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e
delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di
apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».