IL MINISTRO 
                           DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  recante
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia di esecuzione forzata»; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  recante
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari»; 
  Visto l'articolo 36 del decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di  coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
  Visti  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione del codice di procedura civile, e il  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, recante  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie; 
  Visti  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  recante
approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27  della  legge
n. 16 gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22; 
  Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove  regole
procedurali  relative  alla  tenuta   dei   registri   informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»; 
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
giudiziario», convertito con modificazioni dalla  legge  22  febbraio
2010 n. 24; 
  Visto l'art. 87, commi 1 e 3 del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150; 
  Rilevata la necessita' di definire le regole  tecniche  riguardanti
il deposito,  la  comunicazione  e  la  notificazione  con  modalita'
telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando ove
necessario, il regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e in  ogni  caso,  assicurando  la
conformita' al principio di idoneita' del  mezzo  e  a  quello  della
certezza del compimento dell'atto; 
  Rilevata, altresi', la necessita' di  adeguare  le  vigenti  regole
tecniche riguardanti il processo civile  telematico  alla  disciplina
contenuta nel Titolo V-ter  («Disposizioni  relative  alla  giustizia
digitale») delle disposizioni di attuazione del codice  di  procedura
civile, come introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.
149,  nonche'  alla  disciplina  contenuta   nell'articolo   36   del
decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,   che   detta   ulteriori
disposizioni in materia di deposito telematico  nei  procedimenti  di
volontaria giurisdizione; 
  Rilevata,  ancora,  la  necessita',  di   modificare   il   decreto
ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, al fine di adeguare in  maniera
uniforme e comune le regole tecniche dei procedimenti telematici, sia
civili che penali, alle disposizioni processuali  introdotte  con  il
decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  con  il   decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  149  e  con  il  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41; 
  Rilevata,  infine,  la  necessita'  di   individuare   gli   uffici
giudiziari e le tipologie di atti per  cui  possono  essere  adottate
anche  modalita'  non  telematiche  di  deposito,   comunicazione   o
notificazione, nonche' i termini di transizione al  nuovo  regime  di
deposito, comunicazione e notificazione degli atti  del  procedimento
penale; 
  Sentiti il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  che  si  e'
espresso nella seduta del 6 dicembre 2023, e il  Consiglio  nazionale
forense in data 6 dicembre 2023; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale in data 30 novembre 2023; 
  Acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali in data 30 novembre 2023; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023; 
  Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri con  delega  all'innovazione  tecnologica,
espresso in data 28  dicembre  2023,  come  richiesto  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 28 dicembre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il
deposito,  la  comunicazione  e  la   notificazione   con   modalita'
telematiche degli  atti  e  documenti,  nonche'  la  consultazione  e
gestione dei fascicoli informatici  nel  procedimento  penale  e  nel
procedimento civile,  assicurando  la  conformita'  al  principio  di
idoneita'  del  mezzo  e  a  quello  della  certezza  del  compimento
dell'atto. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.). 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. (Omissis).» 
              -  Si  riporta  l'articolo  36  del  decreto-legge   24
          febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  del
          Piano nazionale degli investimenti  complementari  al  PNRR
          (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione
          e  della  politica  agricola   comune),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: 
                «Art.  36  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          deposito  telematico   nei   procedimenti   di   volontaria
          giurisdizione). - 1. Nei procedimenti civili di  volontaria
          giurisdizione, le persone fisiche che  stanno  in  giudizio
          personalmente possono depositare gli atti processuali  e  i
          documenti con modalita' telematiche avvalendosi del portale
          dedicato  gestito  dal  Ministero  della   giustizia,   nel
          rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici, nonche'  delle  apposite  specifiche
          tecniche adottate  ai  sensi  del  comma  4  dal  direttore
          generale  per  i  sistemi  informativi  automatizzati   del
          Ministero della giustizia.  In  tal  caso  il  deposito  si
          perfeziona esclusivamente  con  tali  modalita'.  Gli  atti
          processuali e i documenti depositati  per  il  tramite  del
          portale sono trasmessi all'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata dell'ufficio giudiziario destinatario  mediante
          l'indirizzo di posta elettronica certificata a  tale  scopo
          messo a disposizione dal Ministero  della  giustizia.  Tale
          indirizzo non  e'  inserito  nel  registro  generale  degli
          indirizzi   elettronici   gestito   dal   Ministero   della
          giustizia. 
              2. Quando si avvale del portale di cui al comma  1  per
          il deposito in modalita' telematiche di atti processuali  e
          documenti, la parte il cui indirizzo di  posta  elettronica
          certificata non risulta da pubblici elenchi  puo'  altresi'
          manifestare la volonta'  di  ricevere  le  comunicazioni  e
          notificazioni relative al procedimento, ai fini e  per  gli
          effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  tramite  il  portale
          stesso. 
              3.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica,
          individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei  quali
          trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              4. Con successivo decreto del direttore generale per  i
          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della
          giustizia, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono adottate le specifiche tecniche di  cui  al
          comma 1.» 
              - Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre
          2009,  n.   193   (Interventi   urgenti   in   materia   di
          funzionalita' del  sistema  giudiziario),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24: 
                «Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
          giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e   l'innovazione,   sentito   il   Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,
          adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile  telematico  continuano  ad  applicarsi
          fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte  le
          comunicazioni  e  notificazioni  per  via   telematica   si
          effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni, del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche  stabilite
          con i decreti previsti dal  comma  1.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni  e
          le comunicazioni sono effettuate nei  modi  e  nelle  forme
          previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
              3. All'articolo 51, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
                  "1. A decorrere dal quindicesimo giorno  successivo
          a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana dei decreti di cui al  comma  2,  negli
          uffici  giudiziari  indicati  negli  stessi   decreti,   le
          notificazioni e le comunicazioni  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo  170  del  codice  di  procedura  civile,  la
          notificazione di cui al primo comma dell'articolo  192  del
          codice di procedura civile e ogni  altra  comunicazione  al
          consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Allo
          stesso  modo  si  procede  per  le   notificazioni   e   le
          comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
          a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,  150  e  151,
          comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
          comunicazione che contiene  dati  sensibili  e'  effettuata
          solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
          sito internet individuato  dall'amministrazione,  dell'atto
          integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
          di cui all'articolo 64  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
              2.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi entro  il  1°  settembre  2010,
          sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
          nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
          interessati, il Ministro della giustizia, previa  verifica,
          accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
          individuando  gli  uffici  giudiziari  nei  quali   trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 
              3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
          alle  parti  che  non  hanno  provveduto  ad  istituire   e
          comunicare  l'indirizzo  elettronico  di  cui  al  medesimo
          comma,  sono  fatte  presso  la  cancelleria  o  segreteria
          dell'ufficio giudiziario."; 
              b). 
              3-bis. Il secondo  comma  dell'articolo  16  del  regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,   n.   36,
          introdotto dal comma 5 dell'articolo 51  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e'  sostituito  dal
          seguente: "Nell'albo e' indicato, oltre al codice  fiscale,
          l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato  ai
          sensi dell'articolo  16,  comma  7,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Gli  indirizzi  di  posta
          elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati  con
          cadenza  giornaliera,  sono  resi   disponibili   per   via
          telematica al Consiglio nazionale forense  e  al  Ministero
          della giustizia nelle forme previste dalle regole  tecniche
          per l'adozione nel processo civile e  nel  processo  penale
          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". 
              4. All'articolo 40 del testo unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: "1-bis. Con il decreto di cui al  comma  1,
          l'importo del  diritto  di  copia  rilasciata  su  supporto
          cartaceo e'  fissato  in  misura  superiore  di  almeno  il
          cinquanta per cento di quello previsto per il  rilascio  di
          copia in formato elettronico.". 
              5.  Fino  all'emanazione   del   regolamento   di   cui
          all'articolo 40 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti  di  copia  di
          cui agli Allegati n. 6 e n. 7  del  medesimo  decreto  sono
          aumentati del cinquanta per cento ed  i  diritti  di  copia
          rilasciata  in  formato  elettronico  di   atti   esistenti
          nell'archivio  informatico  dell'ufficio  giudiziario  sono
          determinati,   in   ragione   del   numero   delle   pagine
          memorizzate, nella misura precedentemente  fissata  per  le
          copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e'
          sospesa  l'applicazione  dell'Allegato  n.  8  al  medesimo
          decreto  limitatamente  ai  supporti  che  contengono  dati
          informatici per i quali e' possibile  calcolare  le  pagine
          memorizzate. 
              6.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'aumento   dei
          diritti di cui ai commi 4 e 5 e'  versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato, per  la  quota
          parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2,
          comma 2, lettera b), ad appositi capitoli  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero   della   giustizia   per   il
          funzionamento e lo sviluppo del  sistema  informatico,  con
          esclusione delle spese di personale. 
              7. Il  Ministero  della  giustizia  puo'  avvalersi  di
          Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
          ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema  di
          digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
          le ulteriori attivita' di  natura  informatica  individuate
          con decreto del Ministero  della  giustizia.  Il  Ministero
          della  giustizia  e  Consip   S.p.a.   stipulano   apposite
          convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
          realizzazione delle attivita' di  cui  al  presente  comma,
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  ai
          fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato.  Le
          disposizioni    del    presente    comma    si    applicano
          subordinatamente   all'autorizzazione   della   Commissione
          europea, previa  notifica  da  parte  del  Ministero  della
          giustizia. 
              8. Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 125, primo comma, sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «che  indica  il  proprio  codice
          fiscale"; 
                b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2),  le  parole:
          "il cognome e la  residenza  dell'attore"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "il  cognome,  la  residenza  e  il  codice
          fiscale dell'attore" e le parole: "il nome, il cognome,  la
          residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e  delle
          persone  che  rispettivamente   li   rappresentano   o   li
          assistono" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  nome,  il
          cognome, il codice fiscale, la residenza o il  domicilio  o
          la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
          li rappresentano o li assistono"; 
                c) all'articolo 167, primo  comma,  dopo  le  parole:
          "Nella comparsa di  risposta  il  convenuto  deve  proporre
          tutte le sue difese prendendo  posizione  sui  fatti  posti
          dall'attore a  fondamento  della  domanda,  indicare"  sono
          inserite le seguenti: "le proprie generalita' e  il  codice
          fiscale,"»; 
                d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
                  «Art.  149-bis   (Notificazione   a   mezzo   posta
          elettronica). - Se non  e'  fatto  espresso  divieto  dalla
          legge,  la  notificazione  puo'  eseguirsi  a  mezzo  posta
          elettronica certificata, anche previa estrazione  di  copia
          informatica del documento cartaceo. 
              Se  procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale
          giudiziario   trasmette   copia    informatica    dell'atto
          sottoscritta con  firma  digitale  all'indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  da
          pubblici elenchi. 
              La notifica si intende perfezionata nel momento in  cui
          il gestore rende disponibile il documento informatico nella
          casella di posta elettronica certificata del destinatario. 
              L'ufficiale giudiziario  redige  la  relazione  di  cui
          all'articolo 148, primo  comma,  su  documento  informatico
          separato,  sottoscritto  con  firma  digitale  e  congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. La relazione contiene  le  informazioni  di  cui
          all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo  della
          consegna con l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  il
          quale l'atto e' stato inviato. 
              Al  documento  informatico  originale  o   alla   copia
          informatica del documento cartaceo sono  allegate,  con  le
          modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
          di consegna previste dalla normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici trasmessi in via telematica. 
              Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale   giudiziario
          restituisce all'istante o al  richiedente,  anche  per  via
          telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
          notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»; 
              d-bis) all'articolo  530  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti commi: 
                «Il giudice dell'esecuzione  puo'  stabilire  che  il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
          sensi  degli  articoli  532,  534  e  534-bis,  nonche'  il
          pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con   modalita'
          telematiche. 
              In ogni caso il giudice dell'esecuzione  puo'  disporre
          che sia effettuata la  pubblicita'  prevista  dall'articolo
          490,  secondo  comma,  almeno  dieci  giorni  prima   della
          scadenza del termine per la presentazione delle  offerte  o
          della data dell'incanto»; 
              d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo  periodo
          e' sostituito dal  seguente:  «Il  commissionario  assicura
          agli interessati la possibilita' di  esaminare,  anche  con
          modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno  tre
          giorni  prima  della  data  fissata  per  l'esperimento  di
          vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente  prima
          del pagamento integrale del prezzo»; 
              d-quater) il primo comma dell'articolo 540 e' abrogato; 
              d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo  comma  e'
          inserito il seguente: 
                «Con la stessa ordinanza, il giudice  puo'  stabilire
          che il versamento della cauzione,  la  presentazione  delle
          offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
          casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del  prezzo,
          siano effettuati con modalita' telematiche»; 
              d-sexies)  all'articolo  591-bis,   primo   comma,   e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Si   applica
          l'articolo 569, quarto comma». 
              8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
          procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
          regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente: 
                  «Art.    161-ter     (Vendite     con     modalita'
          telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce  con
          proprio  decreto  le  regole   tecnico-operative   per   lo
          svolgimento  della  vendita  di  beni  mobili  e   immobili
          mediante gara telematica nei casi previsti dal codice,  nel
          rispetto  dei  principi  di  competitivita',   trasparenza,
          semplificazione,   efficacia,   sicurezza,   esattezza    e
          regolarita' delle procedure telematiche. 
              Con successivi decreti le regole  tecnico-operative  di
          cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
          e tecnologica»; 
                b) nel titolo IV, capo II,  dopo  l'articolo  169-ter
          sono aggiunti i seguenti: 
                  «Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento
          del prezzo di  acquisto). -  Il  prezzo  di  acquisto  puo'
          essere versato con sistemi telematici di  pagamento  ovvero
          con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con  altri
          mezzi di pagamento con moneta elettronica  disponibili  nei
          circuiti bancario e postale. 
              Art.  169-quinquies   (Prospetto  riepilogativo   delle
          stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
          a norma dell'articolo 532  del  codice,  o  ai  quali  sono
          affidate le vendite con incanto a norma  dell'articolo  534
          del  medesimo  codice,  al  termine  di  ciascun   semestre
          trasmettono al giudice dell'esecuzione, al  presidente  del
          tribunale  e   all'ufficiale   giudiziario   dirigente   un
          prospetto informativo,  redatto  su  supporto  informatico,
          riepilogativo di tutte le vendite  effettuate  nel  periodo
          con indicazione, per ciascuna  procedura  esecutiva,  della
          tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
          ai  sensi  dell'articolo  518  del  codice,   della   stima
          effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»; 
                c)  l'articolo  173-quinquies   e'   sostituito   dal
          seguente: 
                  «Art.  173-quinquies    (Ulteriori   modalita'   di
          presentazione  delle  offerte  d'acquisto,  di  prestazione
          della cauzione e di versamento del prezzo). -  Il  giudice,
          con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo  569,  terzo
          comma, del  codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
          dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione  ai
          sensi degli articoli 571,  579,  580  e  584  del  medesimo
          codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
          ovvero con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con
          altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
          nei   circuiti   bancario   e   postale   e   mediante   la
          comunicazione, a mezzo di telefax o posta  elettronica,  di
          una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte  dai
          predetti articoli,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,   concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti  informatici
          teletrasmessi. 
              Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con  le
          stesse modalita' di cui al primo comma». 
              8-ter. Il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che
          stabilisce le regole tecnico-operative per  lo  svolgimento
          delle   vendite   con   modalita'   telematiche,   previsto
          dall'articolo 161-ter delle disposizioni  per  l'attuazione
          del codice di procedura civile e disposizioni  transitorie,
          di  cui  al  regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
          introdotto  dal  comma  8-bis,  lettera  a),  del  presente
          articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              9. Per consentire il pagamento, da parte  dei  privati,
          con sistemi telematici di pagamento  ovvero  con  carte  di
          debito, di  credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di
          pagamento con moneta elettronica disponibili  nei  circuiti
          bancario e postale, del contributo unificato,  del  diritto
          di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
          ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
          ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
          spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese  di
          mantenimento,  delle  pene   pecuniarie,   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie e delle  sanzioni  pecuniarie  il
          Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  di  intermediari
          abilitati che,  ricevuto  il  versamento  delle  somme,  ne
          effettuano il  riversamento  alla  Tesoreria  dello  Stato,
          registrando in apposito sistema informatico a  disposizione
          dell'amministrazione i pagamenti  eseguiti  e  la  relativa
          causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
          e gli articoli d'entrata. Entro 60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, determina con proprio  decreto,  sentito  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
          la rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di
          pagamento,  nonche'   il   modello   di   convenzione   che
          l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
          servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  stipula  apposite
          convenzioni a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza
          pubblica   per   la   fornitura   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Le convenzioni  di  cui  al  presente
          articolo    prevedono    che    gli     oneri     derivanti
          dall'allestimento   e   dal   funzionamento   del   sistema
          informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 
              10. Il  Ministro  della  giustizia  e'  autorizzato  ad
          adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  un  regolamento  al  fine   di
          disciplinare la tipologia e  le  modalita'  di  estrazione,
          raccolta    e    trasmissione    dei    dati     statistici
          dell'Amministrazione    della    giustizia     all'archivio
          informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              11. Si considerano in ogni caso  necessarie,  ai  sensi
          dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, le  spese  continuative  relative  alla  gestione  dei
          sistemi  informatici   del   Ministero   della   giustizia,
          derivanti dall'adesione a contratti  quadro  stipulati  dal
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione.» 
              - Si riporta l'articolo 87, commi 1 e  3,  del  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
          27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo penale,  nonche'  in  materia  di
          giustizia  riparativa  e   disposizioni   per   la   celere
          definizione dei procedimenti giudiziari): 
                «Art. 87  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          processo penale telematico). - 1. Con decreto del  Ministro
          della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali, sono definite le regole tecniche riguardanti  il
          deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita'
          telematiche  degli  atti  del  procedimento  penale,  anche
          modificando, ove  necessario,  il  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio  2011,  n.
          44,  e,  in  ogni  caso,  assicurando  la  conformita'   al
          principio di idoneita' del mezzo e a quello della  certezza
          del compimento dell'atto. 
              2. (Omissis). 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   da
          adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
          Consiglio  superiore  della  magistratura  e  il  Consiglio
          nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e
          le tipologie di atti per cui possano essere adottate  anche
          modalita' non  telematiche  di  deposito,  comunicazione  o
          notificazione, nonche' i termini di  transizione  al  nuovo
          regime di deposito, comunicazione e notificazione. 
              4. - 7. (Omissis).» 
              - Il decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
          2011, n. 44, recante: «Regolamento  concernente  le  regole
          tecniche per l'adozione nel processo civile e nel  processo
          penale,  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, in  attuazione  dei  principi  previsti  dal
          decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
          modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e  2,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193,  convertito  nella
          legge 22 febbraio 2010, n. 24», e' pubblicato nella G.U. 18
          aprile 2011, n. 89.