IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unita' di personale, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita', le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023, e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. 8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unita' di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»; b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalita' semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»; b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga»; c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR: 1) all'alinea: 1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»; 1.2) le parole: «5.410 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unita'»; 1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»; 2) alla lettera a), le parole: «1.660 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unita'»; 3) alla lettera b), le parole: «750 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «145 unita'»; 4) alla lettera c), le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unita'». 10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024». 11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare e accelerare le attivita' e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024». 14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 16. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 3: a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 21. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. 22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita' di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».