IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  nonche'  di
adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione
delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2023; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 6-quater, del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di  un  contingente  di
segretari comunali  e  provinciali  da  parte  delle  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a  tempo  indeterminato
relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». 
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi  negli  anni  precedenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2,  le  parole:  «e  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31  dicembre  2023»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato a valere su apposito Fondo,  le  parole:  «31  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
riguardante  l'autorizzazione  per  il  Ministero   dell'interno   ad
assumere determinate unita' di personale, in aggiunta  alle  facolta'
assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  nell'ambito  della
vigente dotazione organica, le parole: «fino  al  31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate  in  materia
di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; 
    b) al comma  495,  relativo  all'assunzione  in  deroga  a  tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita',
le parole: «30 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2024». 
  7. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e  2021,  per
il triennio 2021-2023, e per l'anno  2022  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  134  del  12
giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20  agosto  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29  marzo  2022
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonche'
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  11  maggio  2023  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al
31 dicembre 2024. 
  8.  Al  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per  il
Ministero dell'interno  ad  assumere  unita'  di  personale  a  tempo
determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, le parole: «per il  biennio  2022-2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»; 
    b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in
particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  parole:  «per   il   biennio
2022-2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «per   il   triennio
2022-2024». 
  9.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione  per
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  a  bandire   apposite
procedure concorsuali, secondo le modalita'  semplificate  in  deroga
alle ordinarie  procedure  di  mobilita',  ovvero  a  procedere  allo
scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi  pubblici,  le
parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per il triennio 2022-2024»; 
    b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di
durata dei  contratti  a  tempo  determinato  del  personale  addetto
all'Ufficio per il processo, le  parole:  «della  durata  massima  di
trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza  non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga»; 
    c) all'articolo 13,  comma  1,  concernente  il  reclutamento  di
personale a tempo determinato per il supporto alle linee  progettuali
per la giustizia del PNRR: 
      1) all'alinea: 
        1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi,  con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della durata di trentasei mesi,  prorogabile  fino  al  30
giugno 2026»; 
        1.2)  le  parole:  «5.410  unita'»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «4.745 unita'»; 
        1.3) dopo le parole:  «non  dirigenziale»  sono  inserite  le
seguenti: «nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»; 
      2) alla lettera a), le parole: «1.660 unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.100 unita'»; 
      3) alla lettera b), le parole:  «750  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «145 unita'»; 
      4) alla lettera c), le parole: «3.000 unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.500 unita'». 
  10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  parole:  «per  il   triennio
2021-2023»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «per   il   periodo
2021-2024». 
  11. All'articolo 1, comma 884, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, che  concerne  l'autorizzazione  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali al fine di potenziare  e  accelerare  le  attivita'  e  i
servizi  svolti  dalle  ragionerie  territoriali  dello   Stato   nel
territorio nazionale, le parole: «per l'anno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 
  12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del  decreto-legge  16  giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n. 108, in materia  di  supporto  alle  amministrazioni  locali
titolari  di  interventi  del  PNRR,  le  parole:  «per  il   biennio
2022-2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «per   il   triennio
2022-2024». 
  13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c)  della  legge  31
agosto  2022,  n.  130,  relativo  alle   assunzioni   di   personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento delle finanze, le parole:  «per  l'anno  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024». 
  14. Il termine per le assunzioni  di  personale  della  Guardia  di
finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e  2023  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in
relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni  2020,
2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed  e),
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dall'articolo  19,  comma  1,
lettere b)  e  c),  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30  dicembre
2020, n. 178, dall'articolo  1,  comma  961-sexies,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12,  lettera  a),  e
comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al  31
dicembre 2024. 
  15. Il termine per  le  assunzioni  di  personale  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle  cessazioni  dal
servizio  verificatesi  negli  anni  2019,   2020,   2021   e   2022,
dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e)  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19,  comma  1,  lettere
a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  dall'articolo
1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2,  lettera  c),
del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1,
commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29  dicembre  2022,
n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del  decreto-legge  22
aprile 2023 n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 
  16. Alla legge 8 agosto  1995,  n.  335,  recante  disposizioni  in
materia assistenziale e previdenziale,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni all'articolo 3: 
    a)  al  comma  10-bis,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31  dicembre  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b)  al  comma  10-ter,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali  per  gli  obblighi   contributivi   in   favore   dei
collaboratori coordinati  e  continuativi  e  figure  assimilate,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al regime sanzionatorio per  il  mancato  pagamento  nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2023»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  18. Fino al 31 dicembre 2024,  per  assicurare  l'espletamento  dei
propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello  Stato,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, e'  autorizzata  ad
avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di  comando,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  19.   Il   termine   per   l'autorizzazione    all'assunzione    di
trecentocinquanta  unita'  appartenenti   all'area   III,   posizione
economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma  317,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il
Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  anche  allo
scopo di prevenire l'instaurazione  di  nuove  procedure  europee  di
infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre
2024. 
  20.  Il  termine  per  l'autorizzazione  all'assunzione   a   tempo
determinato del  contingente  massimo  di  centocinquanta  unita'  da
inquadrare  nell'area  III,  posizione   economica   F1,   ai   sensi
dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
relativo all'assunzione presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica di  personale  da  assegnare  funzionalmente  ai
commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto  al
dissesto idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 
  21. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  5
ottobre 2019, relativo alle procedure di  reclutamento  di  personale
dirigenziale e non dirigenziale del ruolo  Agricoltura  e  del  ruolo
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono
essere espletate sino al 31 dicembre 2024. 
  22. All'articolo 1, comma 18-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura,  entro  il  31
dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita'  di  personale  mediante
scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento  di  1.052  unita'  di  personale  non
dirigenziale a tempo indeterminato,  da  inquadrare  nella  II  Area,
posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2024».