IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai
sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono  abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;  in  conformita'
con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della  legge  5
maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i  contributi  erariali
in  essere  sulle  rate  di  ammortamento   di   mutui   e   prestiti
obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante la legge di contabilita' e finanza  pubblica
e in particolare, l'art. 34 (Impegno e pagamento) che,  al  comma  2,
prevede che gli impegni  di  spesa  siano  assunti,  nei  limiti  dei
pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio,  con  imputazione  agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili; 
  Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un  elenco  dei
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una  centrale
di committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai  sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche'
altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di  committenza  in
possesso  degli  specifici  requisiti  definiti   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il
quale  prevede,  altresi',  che,  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  e'  istituito  il  tavolo   tecnico   dei   soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze  e
ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
ai sensi del  quale  nell'ambito  del  tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori opera un comitato guida,  disciplinato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2,  il  quale,
oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto,  fornisce  attraverso
linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori
pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma  3  da  parte
dei soggetti aggregatori di cui ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle
modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui
al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente
motivata  sulla  quale  il  Comitato  guida  puo'  esprimere  proprie
osservazioni; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89  e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede  che,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il  31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei  soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai  sensi
del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le  categorie  di
beni e di servizi nonche' le soglie al  superamento  delle  quali  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e  associazioni  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.a.  o
agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative
procedure; 
  Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23  giugno  2014,  n.  89  e
successive modificazioni ed integrazioni, che, al fine  di  garantire
la realizzazione degli interventi di  razionalizzazione  della  spesa
mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi  alle
categorie e soglie da individuarsi con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al precedente comma  3,  istituisce  il
Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e  servizi  destinato
al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con
la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo  che,  con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
di ripartizione delle risorse del  Fondo,  che  tengono  conto  anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai  commi
1 e 2, delle indicazioni del comitato  guida  fornite  ai  sensi  del
comma 2-bis del medesimo art. 9; 
  Visto l'art. 26, comma 1, quarto periodo, della legge  23  dicembre
1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del
quale ove previsto nel bando di gara, le convenzioni  possono  essere
stipulate per specifiche  categorie  di  amministrazioni  ovvero  per
specifici ambiti territoriali; visto altresi' il quinto periodo della
medesima norma, ai sensi del quale il quarto periodo si applica anche
agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.a., ai sensi dell'art.
4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Codice   dei   contratti
pubblici» tempo per tempo applicabile e, in  particolare,  l'art.  3,
comma 1, lettera n), ai sensi  del  quale  si  definiscono  «soggetto
aggregatore»  le  centrali  di   committenza   iscritte   nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89 e l'art. 3, comma 1, lettera dddd) ai sensi del quale  si
definiscono «strumenti di negoziazione» gli strumenti di acquisizione
che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra  gli
strumenti  di  negoziazione:  1)  gli  accordi  quadro  stipulati  da
centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2)  il  sistema
dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il
mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di
acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi
realizzati da centrali di  committenza  che  comunque  consentono  lo
svolgimento delle procedure ai sensi del suddetto codice; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»  e,  in  particolare,  gli  articoli  62  («Aggregazioni  e
centralizzazione delle  committenze»)  e  63  («Qualificazione  delle
stazioni appaltanti e delle  centrali  di  committenza»),  tempo  per
tempo applicabili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
giugno 2019, n.  103,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze»,  cosi'  come  modificato  e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 161, dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 22 giugno 2022, n. 100 e  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 26  luglio  2023,  n.  125,  che  all'art.  13
disciplina  le  competenze  del   Dipartimento   dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
settembre 2021, recante «Individuazione e attribuzioni  degli  uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze»,   che   all'art.   5   attribuisce
all'ufficio  IX  della  Direzione  per  la  razionalizzazione   della
gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari
generali  del   Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni
di  cui  all'art.  9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
mediante il supporto al coordinamento  del  tavolo  tecnico  soggetti
aggregatori  con  particolare  riguardo  alla  individuazione   delle
categorie  merceologiche  e  delle  relative  soglie  ai  fini  della
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  la
definizione dei criteri di ripartizione del fondo di cui all'art.  9,
comma 9 e  la  predisposizione  del  relativo  decreto  ministeriale,
nonche' la gestione delle risorse del fondo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n.  89,  che  definisce  i  requisiti  per  l'iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89, che istituisce il  tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze  e
ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le  categorie
di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.a.  o
agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative
procedure; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a  decorrere
dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie
al superamento delle quali le  amministrazioni  statali,  centrali  e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  gli  enti  locali  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'
loro consorzi e  associazioni  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori
per lo svolgimento delle relative procedure; 
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis,  ai  sensi  del
quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e all'art. 1,  comma
548,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   con   riferimento
all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i  vaccini  in
formulazione monocomponente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi
esclusivamente per l'anno 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo  per  l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi
esclusivamente per l'anno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione  delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli
anni 2017 e 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione  delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi  per
l'anno 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
settembre 2020 che  ha  definito  i  criteri  di  ripartizione  delle
risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi
per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
ottobre 2021 che ha definito i criteri di ripartizione delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi  per
l'anno 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2022 che ha definito i criteri di ripartizione delle  risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi  per
l'anno 2022; 
  Viste la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  del  23
luglio 2015, n. 58, come successivamente  aggiornata  dalla  delibera
del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio  2016,  n.
784, dalla delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, dalla delibera del  4
settembre 2019, n. 781 e, da ultimo, dalla delibera del 22  settembre
2021, n. 643,  recante  «Aggiornamento,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'11  novembre
2014, dell'elenco dei soggetti aggregatori  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66», con  le  quali  l'Autorita'  ha
proceduto all'iscrizione nell'elenco dei  soggetti  in  possesso  dei
requisiti indicati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei  soggetti  facenti  parte
dell'elenco ai sensi dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  Viste le circolari  dell'Agenzia  delle  entrate  n.  34/E  del  21
novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015; 
  Considerato che, tra i compiti  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 novembre  2014,  sono  ricompresi,  tra  l'altro,
quelli   di   supporto   tecnico   strategico   ai    programmi    di
razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori; 
  Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del  sistema
dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle  attivita'
dirette alla  realizzazione  degli  interventi  di  razionalizzazione
della spesa, occorre individuare, per  il  biennio  2023  -  2024,  i
requisiti di accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del
Fondo per l'aggregazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi,  che
consentano di supportare l'attivazione degli  strumenti  di  spending
review; 
  Considerato che, per il biennio 2023 - 2024,  si  ritengono  venuti
meno gli impatti  sulla  pianificazione  e  sullo  svolgimento  delle
procedure di gara dei soggetti  aggregatori  dovuti  alle  misure  di
straordinaria   necessita'   e   urgenza    connesse    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in  particolare  per  quanto  attiene  il
Valore iniziative ponderato obiettivo, utilizzato per il calcolo  del
Risultato della  prestazione  inerente  al  requisito  «Valore  delle
iniziative»; 
  Ritenuto opportuno, nella assegnazione del  Fondo  per  il  biennio
2023 - 2024, tenere conto delle attivita'  effettivamente  svolte  in
qualita' di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione
degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori  e
del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in
coerenza  con  l'evoluzione  del  sistema,  nonche'  valorizzare   il
coordinamento tra i diversi soggetti  aggregatori  e  l'attivita'  di
armonizzazione dei rispettivi programmi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno  2023  e  per  l'anno
2024, i requisiti di accesso e le  modalita'  di  ripartizione  delle
risorse, a valere sui rispettivi esercizi finanziari di presentazione
delle  istanze  di  cui  al  successivo  art.  4,   del   Fondo   per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di  cui  all'art.  9,
comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito
«Fondo»). 
  2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma
9,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,   con
modificazioni, con legge 23 giugno  2014,  n.  89,  a  finanziare  le
attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel  rispetto
della normativa vigente. Gli organi  deputati  alla  vigilanza  e  al
controllo sul soggetto aggregatore, secondo  quanto  stabilito  dalle
disposizioni ad esso applicabili,  verificano  il  corretto  utilizzo
delle predette risorse.