IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Visto l'art. 117, commi 1, lettera  n),  e  3,  della  Costituzione
della Repubblica italiana; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo  21  della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e,   in
particolare, l'art. 1, comma  2,  secondo  cui  sono  amministrazioni
pubbliche tutte le amministrazioni  dello  Stato,  ivi  compresi  gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 
  Vista altresi' la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo   studio   e
all'istruzione»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visti il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e  della  ricerca»  che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca,  nonche'  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri»,  che  ha  mutato  la  denominazione  del
Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e  del  merito
(di seguito, anche «Ministero» o «MIM»); 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  e,  in
particolare, l'art. 3 che ha  istituito  l'Anagrafe  nazionale  degli
studenti (di seguito, anche «ANS») per il primo e  secondo  ciclo  di
istruzione; 
  Visto altresi' il decreto ministeriale 25 settembre 2017,  n.  692,
che ha riordinato in un unico provvedimento la normativa di carattere
secondario adottata nel tempo per la gestione dell'ANS; 
  Visto il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali
del 5 luglio 2017 relativo al suddetto decreto ministeriale; 
  Visto  l'art.  62-quater  del  CAD  che  ha  istituito   l'Anagrafe
nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in  attuazione
del quale e'  attualmente  in  corso  di  adozione  apposito  decreto
ministeriale relativo alle modalita' di funzionamento dell'ANIST; 
  Visto in particolare, l'art. 62  del  CAD,  concernente  l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (di seguito, anche «ANPR»); 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che  stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio  generale  dell'Unione,
che modifica i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 18 giugno  2020,  che  definisce
gli obiettivi ambientali, tra cui il principio  di  non  arrecare  un
danno  significativo  (DNSH,  «Do  no  significant   harm»),   e   la
comunicazione   della   Commissione   UE   2021/C   58/01,    recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Tenuto conto che con il «Piano nazionale di ripresa  e  resilienza»
(di seguito, anche «PNRR»), approvato  con  decisione  del  Consiglio
ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie  di
obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione  in
tutto il ciclo formativo, nonche' dei sistemi di ricerca  di  base  e
applicata e di consolidamento di  nuovi  strumenti  di  trasferimento
tecnologico (Missione n. 4); 
  Vista in particolare, la  Missione  4  -  Istruzione  e  Ricerca  -
Componente 1 del PNRR  «Potenziamento  dell'offerta  dei  servizi  di
istruzione: dagli asili nido alle universita'» - Riforma 1.2 «Riforma
del  sistema  ITS»  e  Investimento  1.5  «Sviluppo  del  sistema  di
formazione professionale terziaria (ITS)»; 
  Considerato  che,  in  particolare,  detto  investimento  «mira  al
potenziamento dell'offerta degli  enti  di  formazione  professionale
terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita'
e centri  di  ricerca  tecnologica/scientifica,  autorita'  locali  e
sistemi   educativi/formativi»   attraverso,   tra    l'altro,    «il
potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»; 
  Vista  la  milestone  europea  M4C1-10  «Entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'efficace attuazione e  applicazione  di  tutte  le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria,  secondaria  e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli  atti
normativi  per  l'efficace  entrata  in  vigore  della   legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto il target  M4C1-20  dell'Investimento  1.5,  che  prevede  un
aumento del numero di studenti  iscritti  al  sistema  di  formazione
professionale terziaria (ITS); 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  29
novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite  le  risorse
pari  ad  euro  450.001.611,101  in  favore  delle   Fondazioni   ITS
«Academy», che negli  anni  2020  e  2021  abbiano  avuto  almeno  un
percorso di  formazione  attivo,  finalizzati  al  potenziamento  dei
laboratori formativi  rispetto  ai  processi  di  trasformazione  del
lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0,  Ambiente  4.0,  etc.)  e  alla
realizzazione di nuovi laboratori  per  l'ampliamento  della  offerta
formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento
delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli
ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e Ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,  finanziato  dall'Unione
europea - Next Generation EU; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  10
maggio 2023, n. 84, con il quale sono state  ripartite  le  ulteriori
risorse per il potenziamento  dei  laboratori  di  altri  quattordici
Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di  nuova  costituzione,
che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  26
maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari ad
euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli
Istituti  tecnologici  superiori  «ITS  Academy»  nell'ambito   della
Missione 4 - Istruzione e Ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale terziaria (ITS)»  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2021, che definisce le  modalita',  le  tempistiche  e  gli
strumenti per la rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,
fisica  e  procedurale  relativa  a   ciascun   progetto   finanziato
nell'ambito  del  PNRR,  nonche'  dei  milestone   e   target   degli
investimenti e delle  riforme  e  di  tutti  gli  ulteriori  elementi
informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione  alla
Commissione europea; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e,  in  particolare,  l'art.  33  che  istituisce  il   Nucleo   PNRR
Stato-regioni, al fine di  attuare  le  riforme  e  gli  investimenti
previsti dal PNRR; 
  Visto l'accordo ref. ARES (2021)7947180 22 dicembre  2021,  recante
«Recovery and Resilience facility - Operational arrangements  between
the European Commission and Italy»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Visto  il  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto  l'atto  di  indirizzo  politico-istituzionale  adottato  con
decreto  del  Ministero  25  gennaio   2023,   n.   10,   concernente
l'individuazione delle priorita' politiche che orientano l'azione del
Ministero dell'istruzione e del merito  per  l'anno  2023  e  per  il
triennio 2023-2025; 
  Vista la legge 15 luglio 2022,  n.  99,  recante  «Istituzione  del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la  quale
e' stato istituito il Sistema  terziario  di  istruzione  tecnologica
superiore,  al  fine  di   promuovere   l'occupazione   giovanile   e
consolidare le condizioni per lo  sviluppo  di  un'economia  ad  alta
intensita' di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle  esigenze
di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca; 
  Visti in particolare, gli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma  6,
della legge 15 luglio 2022, n. 99, i quali prevedono che: 
    «L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy
di cui al capo II e' costituita presso il  Ministero  dell'istruzione
secondo  criteri  e  modalita'  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma  6.  2.  Le
funzioni e i compiti della banca dati nazionale di  cui  all'articolo
13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,
sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto  del
Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6»
(art. 12, commi 1 e 2); 
    «Salvo  quanto  diversamente   disposto,   all'attuazione   della
presente legge si provvede con uno o piu' decreti, aventi natura  non
regolamentare, del  Ministro  dell'istruzione,  sentiti  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge» (art. 14, comma 6); 
  Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dalla  suddetta  legge
n. 99/2022, spetta al MIM la definizione  della  disciplina  generale
degli ITS Academy, relativa, tra  le  altre,  a:  (i)  individuazione
delle aree  tecnologiche  che  caratterizzano  i  singoli  ITS;  (ii)
definizione  dei  criteri  sulla  base  dei   quali,   in   sede   di
accreditamento,  previa  intesa  con  la  regione   interessata,   e'
possibile autorizzare un ITS Academy a fare  riferimento  a  piu'  di
un'area tecnologica; (iii) promozione di percorsi formativi degli ITS
Academy in  specifici  ambiti  territoriali  o  in  ulteriori  ambiti
tecnologici e strategici, al fine di garantire  un'omogenea  presenza
su tutto il territorio nazionale; 
  Considerato che, al fine garantire l'efficiente e razionale impiego
delle risorse pubbliche e di assicurare unitarieta' e omogeneita'  ai
sistemi anagrafici del MIM, e' stato valutato opportuno l'inserimento
dei dati dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli  ITS
Academy  nell'ambito  di  una  apposita  sezione  dell'ANIST  di  cui
all'art. 62-quater del CAD di cui in premessa; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.
96  del  24  marzo  2022  relativo  al  suddetto  schema  di  decreto
sull'ANIST e i chiarimenti del Garante di cui alla nota  prot.  73040
del 5 settembre 2022; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante «Regolamento sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art.  2,  ai
sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca  educativa   (di   seguito,   anche   «INDIRE»)   costituisce
articolazione del Sistema nazionale  di  valutazione  in  materia  di
istruzione e formazione; 
  Tenuto conto che, nel  rispetto  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  30  settembre   2020,   n.   166,   recante
«Regolamento    concernente    l'organizzazione     del     Ministero
dell'istruzione»   e,   in   particolare,   dell'art.   5   rubricato
«Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  e  formazione»,
comma 5, lettera v) e del decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n.  6,
recante «Individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale     dell'amministrazione     centrale     del      Ministero
dell'istruzione», il MIM svolge su INDIRE funzioni di indirizzo e  di
vigilanza; 
  Tenuto conto della comprovata capacita' di INDIRE  di  svolgere  le
attivita' sopra indicate, sulla base dell'esperienza  maturata  e  in
continuita' con le attivita' di collaborazione gia' poste  in  essere
nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane
e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima  qualita'
del servizio per l'unicita' della propria esperienza  che  garantisce
un elevato livello qualitativo delle prestazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»  e,   in
particolare, l'art. 69, comma 2, che prevede  la  programmazione,  da
parte delle regioni, dell'istituzione dei corsi dell'IFTS; 
  Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre
2000, n.  436,  recante  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione
dell'articolo 69 della legge 17  maggio  1999,  n.  144,  concernente
l'istruzione  e  la  formazione  tecnica  superiore  (IFTS)»  e,   in
particolare, gli articoli 9 e 10; 
  Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto  2002,  recante
«Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, le province, i comuni e le  comunita'  montane  per  la
programmazione  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di sistema» e,
in particolare, gli allegati G e H; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008,  recante  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema  di  istruzione  e  formazione   tecnica   superiore   e   la
costituzione  degli  istituti  tecnici  superiori»,   con   specifico
riguardo agli articoli 13 e 14; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.  107»  e,
in particolare, l'art. 10; 
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre   1996,   n.   510,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interventi a sostegno  del  reddito  e  nel  settore  previdenziale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608
e, in particolare, l'art. 9-bis; 
  Vista la determinazione 1° ottobre 2021, n. 547,  dell'Agenzia  per
l'Italia digitale, con la quale sono state adottate le  «Linee  guida
tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite
API dei sistemi informatici» e le «Linee guida sull'interoperabilita'
tecnica delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  17
maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello  schema  di  statuto
delle Fondazioni ITS Academy; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  4
ottobre 2023, n. 191, concernente  la  definizione  dei  requisiti  e
degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento  degli
ITS Academy,  nonche'  dei  presupposti  e  delle  modalita'  per  la
sospensione e la revoca dell'accreditamento; 
  Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14,
comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione  e  del
merito  procede  ad  adottare  il  presente  decreto  di  natura  non
regolamentare (di seguito, anche «decreto»); 
  Considerato che al presente decreto e' allegato anche un  documento
contenente le principali garanzie e misure di sicurezza (di  seguito,
anche «allegato tecnico» o «allegato»); 
  Tenuto  conto  che,  con  uno  o  piu'  decreti  saranno   altresi'
disciplinati il sistema nazionale di valutazione  e  monitoraggio  di
cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022 e gli indicatori  di
cui all'art. 13, comma 2, della medesima legge; 
  Visti i principi e le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  (di
seguito, anche «GDPR»), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196 e successive modificazioni ed  integrazioni  (di  seguito,  anche
«codice privacy» o «codice») e del CAD; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del  GDPR,
che consente il trattamento qualora sia necessario  per  l'esecuzione
di un compito di interesse  pubblico  o  connesso  all'esercizio  dei
pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento; 
  Acquisito il parere  prot.  n.  37567  del  17  novembre  2023  del
Consiglio superiore della  pubblica  istruzione,  reso  nell'adunanza
plenaria n. 114 del 16 novembre 2023; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 16 novembre 2023, n. 525; 
  Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del
made in Italy; 
  Acquisita, in data del 28 novembre  2023,  l'intesa  rep.  atti  n.
283/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  a  norma
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Valore delle premesse e degli allegati 
 
  1. Le premesse  e  l'allegato  tecnico  al  presente  decreto,  che
definisce le principali garanzie e misure di sicurezza  adottate  (A.
«Principali garanzie e misure  di  sicurezza»),  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del decreto medesimo.