IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Visto l'art. 117, commi 1, lettera n), e 3, della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, anche «CAD»); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; Vista altresi' la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visti il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che ha mutato la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito, anche «Ministero» o «MIM»); Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e, in particolare, l'art. 3 che ha istituito l'Anagrafe nazionale degli studenti (di seguito, anche «ANS») per il primo e secondo ciclo di istruzione; Visto altresi' il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, che ha riordinato in un unico provvedimento la normativa di carattere secondario adottata nel tempo per la gestione dell'ANS; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 5 luglio 2017 relativo al suddetto decreto ministeriale; Visto l'art. 62-quater del CAD che ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (di seguito, anche «ANIST»), in attuazione del quale e' attualmente in corso di adozione apposito decreto ministeriale relativo alle modalita' di funzionamento dell'ANIST; Visto in particolare, l'art. 62 del CAD, concernente l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito, anche «ANPR»); Visto il regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; Visto il regolamento (UE) 2020/852 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Tenuto conto che con il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito, anche «PNRR»), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonche' dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (Missione n. 4); Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» - Riforma 1.2 «Riforma del sistema ITS» e Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)»; Considerato che, in particolare, detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»; Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023; Visto il target M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS); Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari ad euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari ad euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalita', le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonche' dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR; Visto l'accordo ref. ARES (2021)7947180 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»; Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; Visto l'atto di indirizzo politico-istituzionale adottato con decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorita' politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025; Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale e' stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e consolidare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensita' di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca; Visti in particolare, gli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, i quali prevedono che: «L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II e' costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6» (art. 12, commi 1 e 2); «Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o piu' decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 14, comma 6); Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dalla suddetta legge n. 99/2022, spetta al MIM la definizione della disciplina generale degli ITS Academy, relativa, tra le altre, a: (i) individuazione delle aree tecnologiche che caratterizzano i singoli ITS; (ii) definizione dei criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa con la regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a piu' di un'area tecnologica; (iii) promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; Considerato che, al fine garantire l'efficiente e razionale impiego delle risorse pubbliche e di assicurare unitarieta' e omogeneita' ai sistemi anagrafici del MIM, e' stato valutato opportuno l'inserimento dei dati dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy nell'ambito di una apposita sezione dell'ANIST di cui all'art. 62-quater del CAD di cui in premessa; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022 relativo al suddetto schema di decreto sull'ANIST e i chiarimenti del Garante di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione» e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (di seguito, anche «INDIRE») costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione; Tenuto conto che, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e, in particolare, dell'art. 5 rubricato «Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione», comma 5, lettera v) e del decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione», il MIM svolge su INDIRE funzioni di indirizzo e di vigilanza; Tenuto conto della comprovata capacita' di INDIRE di svolgere le attivita' sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuita' con le attivita' di collaborazione gia' poste in essere nel corso degli anni 2000-2023, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualita' del servizio per l'unicita' della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69, comma 2, che prevede la programmazione, da parte delle regioni, dell'istituzione dei corsi dell'IFTS; Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)» e, in particolare, gli articoli 9 e 10; Vista la Conferenza unificata n. 603/C.U. 1° agosto 2002, recante «Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di sistema» e, in particolare, gli allegati G e H; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori», con specifico riguardo agli articoli 13 e 14; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 10; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e, in particolare, l'art. 9-bis; Vista la determinazione 1° ottobre 2021, n. 547, dell'Agenzia per l'Italia digitale, con la quale sono state adottate le «Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici» e le «Linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento; Considerato che, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 6, della legge n. 99/2022, il Ministero dell'istruzione e del merito procede ad adottare il presente decreto di natura non regolamentare (di seguito, anche «decreto»); Considerato che al presente decreto e' allegato anche un documento contenente le principali garanzie e misure di sicurezza (di seguito, anche «allegato tecnico» o «allegato»); Tenuto conto che, con uno o piu' decreti saranno altresi' disciplinati il sistema nazionale di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 99/2022 e gli indicatori di cui all'art. 13, comma 2, della medesima legge; Visti i principi e le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «GDPR»), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche «codice privacy» o «codice») e del CAD; Visto, in particolare, l'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, che consente il trattamento qualora sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento; Acquisito il parere prot. n. 37567 del 17 novembre 2023 del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 114 del 16 novembre 2023; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 16 novembre 2023, n. 525; Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy; Acquisita, in data del 28 novembre 2023, l'intesa rep. atti n. 283/CSR in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati 1. Le premesse e l'allegato tecnico al presente decreto, che definisce le principali garanzie e misure di sicurezza adottate (A. «Principali garanzie e misure di sicurezza»), costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo.