IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni  di
depressione,  ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,   a   causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente  crisi  socio-economica,
le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano  erogano,  nei
limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo  per  sostenere
le  spese  relative  a  sessioni  di  psicoterapia  fruibili   presso
specialisti   privati   regolarmente   iscritti   nell'elenco   degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.  Il  contributo
e' stabilito nell'importo massimo di  600  euro  per  persona  ed  e'
parametrato  alle  diverse  fasce  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE
piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE  superiore
a 50.000 euro.  Le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i  requisiti,  anche
reddituali, per  la  sua  assegnazione  sono  stabiliti,  nel  limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022,  con  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le  risorse
determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»; 
  Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono  ripartite
tra le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base delle  quote  di  accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
riferite all'anno 2021; 
  Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che  agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari  a  10  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sul   livello   di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per  l'anno  2022,  che  e'  incrementato  di  tale
importo mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della  regione  o
della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31  maggio  2022  recante
«Contributo  per  sostenere  le  spese   relative   a   sessioni   di
psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022  nel
quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di  presentazione
della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e  i
requisiti, anche reddituali, per  la  sua  assegnazione  adottato  in
attuazione delle citate disposizioni; 
  Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,
convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022,  n.  142,
che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quater, comma  3,  del
decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e sostituito la tabella di  riparto  delle  summenzionate
risorse, destinate alle regioni e  alle  province  autonome,  di  cui
all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo  stanziamento
complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Vista la  nota  prot.  MDS-DGPRE-46020  del  9  novembre  2022  del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute,
a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore
generale della prevenzione sanitaria, con la quale si  chiarisce  che
le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 31 maggio 2022, restano  valide  fino  ad  esaurimento  delle
risorse di cui all'art.  1-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni  dalla  legge  25
febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25; 
  Visto l'art. 1, comma 538 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197
avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025»,
che  rifinanzia  il  summenzionato  fondo  per  gli  anni  successivi
prevedendo che  all'art.  1-quater,  comma  3  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di  1.500  euro  per
persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023
e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; 
  Visti,  in  materia  di  finanziamento  autonomo   del   fabbisogno
sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e Province  autonome  di
Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (Trento e Bolzano),  l'art.  1,  comma  144,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia giulia) e l'art. 1, comma  836,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna),  nonche'  l'art.  1,
comma 830, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  che  fissa  nella
misura del 49,11% la quota di compartecipazione della spesa sanitaria
della Regione Siciliana; 
  Considerato che l'eventuale accesso al finanziamento  con  oneri  a
carico dello Stato da parte delle autonomie speciali, in deroga  alle
disposizioni vigenti in materia  di  compartecipazione,  deve  essere
espressamente previsto dal legislatore, come peraltro avvenuto per le
norme di finanziamento degli  interventi  sanitari  di  contrasto  al
COVID-19; 
  Ritenuto,  conseguentemente,  nelle  more  dell'adozione   di   una
specifica disposizione legislativa di accesso  al  finanziamento  con
oneri a carico  dello  Stato  delle  stesse  autonomie  speciali,  di
procedere all'individuazione  delle  quote  spettanti  ai  sensi  del
citato art. 1, comma 538, per tutte le regioni e le Province autonome
di  Trento  e  Bolzano,  nonche'  all'accantonamento  delle   risorse
individuate per le autonomie speciali; 
  Ritenuto  necessario,   pertanto,   definire   i   tempi   per   la
presentazione della domanda per accedere al contributo,  l'entita'  e
la validita' dello stesso, a  decorrere  dall'anno  2023,  garantendo
coerenza  con  quanto  finora  disciplinato  e  ferme   restando   le
disposizioni degli articoli 2, 3, 6,  7,  9  e  10  del  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 31 maggio  2022  nonche'  del  pertinente  disciplinare
tecnico; 
  Tenuto conto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023  sul  riparto  del  Fondo
sanitario nazionale 2023, che prevede,  nella  quota  indistinta,  le
risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, di  cui  al  citato
art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
  Acquisita altresi'  l'intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce, a  decorrere  dall'anno  2023,  i
tempi per la presentazione della domanda per accedere  al  contributo
di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, come integrato dall'art. 1, comma 538  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, in cui e' ridefinito l'importo massimo  in  1.500  euro
per persona nel limite complessivo di 5 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e di 8 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2024,  nonche'
l'entita' e la validita' dello stesso.