IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»; Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021; Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022 nel quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in attuazione delle citate disposizioni; Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022; Vista la nota prot. MDS-DGPRE-46020 del 9 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore generale della prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25; Visto l'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi prevedendo che all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; Visti, in materia di finanziamento autonomo del fabbisogno sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Trento e Bolzano), l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia giulia) e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna), nonche' l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa nella misura del 49,11% la quota di compartecipazione della spesa sanitaria della Regione Siciliana; Considerato che l'eventuale accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato da parte delle autonomie speciali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di compartecipazione, deve essere espressamente previsto dal legislatore, come peraltro avvenuto per le norme di finanziamento degli interventi sanitari di contrasto al COVID-19; Ritenuto, conseguentemente, nelle more dell'adozione di una specifica disposizione legislativa di accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato delle stesse autonomie speciali, di procedere all'individuazione delle quote spettanti ai sensi del citato art. 1, comma 538, per tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' all'accantonamento delle risorse individuate per le autonomie speciali; Ritenuto necessario, pertanto, definire i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' e la validita' dello stesso, a decorrere dall'anno 2023, garantendo coerenza con quanto finora disciplinato e ferme restando le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 nonche' del pertinente disciplinare tecnico; Tenuto conto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023 sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2023, che prevede, nella quota indistinta, le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, di cui al citato art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Acquisita altresi' l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2023; Decreta: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Il presente decreto definisce, a decorrere dall'anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui e' ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nonche' l'entita' e la validita' dello stesso.