IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visti gli articoli  16,  18  e  62  del  Codice  della  navigazione
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327  e  l'art.  59  del
relativo regolamento per  l'esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la legge 28  gennaio  1994,  n.  84  recante  riordino  della
legislazione in materia portuale; 
  Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51, recante «Disposizioni  per  la
prevenzione dell'inquinamento derivante dal  trasporto  marittimo  di
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»; 
  Visto il capitolo  V,  regole  10,  11  e  12,  della  «Convenzione
internazionale sulla salvaguardia della vita  in  mare»,  adottata  a
Londra 1° novembre 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196  recante
«Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul  traffico
navale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante disposizioni
attuative del sistema di controllo del traffico marittimo  denominato
VTS  (Vessel  Traffic  Services),   emanato   dal   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visti i contenuti delle linee  guida  contenute  nella  risoluzione
assembleare dell'Organizzazione marittima internazionale  A.1158(32),
adottata a Londra il 15 dicembre 2021; 
  Considerato che e' necessario, ai  sensi  delle  citate  normative,
garantire  ed  incrementare  la  sicurezza  della   navigazione,   la
salvaguardia della vita umana in mare e la  protezione  dell'ambiente
marino  e  costiero  dai  possibili  effetti  dannosi  del   traffico
marittimo, attraverso  l'erogazione  dei  servizi  di  assistenza  al
traffico marittimo (Vessel Traffic Services); 
  Ritenuto che e' necessario emanare le  disposizioni  attuative  per
l'erogazione dei servizi di assistenza al traffico marittimo  (Vessel
Traffic Services) in conformita' a quanto previsto dalle linee  guida
internazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) VTS (Vessel  Traffic  Services  -  servizi  di  assistenza  al
traffico marittimo): i servizi di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
p), del decreto legislativo n. 196 del 2005; 
    b) Autorita' nazionale competente: l'autorita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 196 del 2005; 
    c) Autorita' VTS (VTS provider): le autorita'  marittime  di  cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  sedi  di
centro VTS; 
    d) Centro VTS: la sede da cui opera l'autorita' VTS; 
    e) Area VTS:  l'area  individuata  con  i  provvedimenti  di  cui
all'art. 6 in cui opera l'autorita' VTS; 
    f) personale VTS: personale militare del Corpo delle  Capitanerie
di porto appositamente formato, certificato e abilitato, che svolge i
compiti associati ai servizi di assistenza al traffico marittimo; 
    g) nave partecipante: una nave che partecipa obbligatoriamente  o
volontariamente al VTS.