IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visti gli articoli 16, 18 e 62 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e l'art. 59 del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale; Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51, recante «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»; Visto il capitolo V, regole 10, 11 e 12, della «Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita in mare», adottata a Londra 1° novembre 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 recante «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services), emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visti i contenuti delle linee guida contenute nella risoluzione assembleare dell'Organizzazione marittima internazionale A.1158(32), adottata a Londra il 15 dicembre 2021; Considerato che e' necessario, ai sensi delle citate normative, garantire ed incrementare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente marino e costiero dai possibili effetti dannosi del traffico marittimo, attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza al traffico marittimo (Vessel Traffic Services); Ritenuto che e' necessario emanare le disposizioni attuative per l'erogazione dei servizi di assistenza al traffico marittimo (Vessel Traffic Services) in conformita' a quanto previsto dalle linee guida internazionali; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) VTS (Vessel Traffic Services - servizi di assistenza al traffico marittimo): i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 196 del 2005; b) Autorita' nazionale competente: l'autorita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 196 del 2005; c) Autorita' VTS (VTS provider): le autorita' marittime di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di centro VTS; d) Centro VTS: la sede da cui opera l'autorita' VTS; e) Area VTS: l'area individuata con i provvedimenti di cui all'art. 6 in cui opera l'autorita' VTS; f) personale VTS: personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto appositamente formato, certificato e abilitato, che svolge i compiti associati ai servizi di assistenza al traffico marittimo; g) nave partecipante: una nave che partecipa obbligatoriamente o volontariamente al VTS.