IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e  successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal  decreto  n.  53
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 ,
comma 10 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) N. 1234/2008  della  Commissione  europea
del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio  di  medicinali  per
uso umano e di medicinali veterinari; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n.  54  del
17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa  Adriana  Ammassari  della
delega, (gia' conferita con determina  direttoriale  n.  973  del  18
agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d)  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera  e)  del
decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004,  all'adozione  dei
provvedimenti  di  classificazione  dei  medicinali  per  uso  umano,
approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del decreto-legge n. 158 del 13 settembre  2012  per  il  periodo  di
durata dell'incarico conferitole; 
  Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la opinione positiva del CHMP EMA del 14 settembre 2023 e  la
decisione  della  Commissione  n.  7920  del  15  novembre  2023   di
approvazione  della   variazione   EMEA/H/C/004904/IB/0016   che   ha
modificato  la  autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale  MIGLUSTAT  DIPHARMA  aggiungendo  una  nuova  confezione:
EU/1/18/1346/003; 
  Vista la istanza della azienda Dipharma Arzneimttel GmbH,  sita  in
Offheimer Weg  33,  65549  Limburg  a.d.  Lahn  -  Germany,  titolare
dell'autorizzazione  alla  immissione  in  commercio  del  medicinale
«Miglustat Dipharma», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0147073
-23/11/2023-AIFA-UPC-A,  con  la  quale   e'   stata   richiesta   la
autorizzazione alla immissione in commercio  della  nuova  confezione
del farmaco «Miglustat Dipharma»  (Numero  europeo  di  presentazione
EU/1/18/1346/003), nelle more  della  pubblicazione  della  decisione
della Commissione europea nel Registro comunitario; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate,
dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 05, 06  e
11 dicembre 2023; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                             Determina: 
 
  1. La nuova confezione del seguente  medicinale  generico  per  uso
umano di nuova  autorizzazione,  corredata  di  numero  di  A.I.C.  e
classificazione ai fini della fornitura: 
    MIGLUSTAT DIPHARMA 
  descritta in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del
presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe
di cui all'art. 12, comma 5 della  legge  8  novembre  2012  n.  189,
denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita'. 
  2.   Il   titolare    dell'A.I.C.,    prima    dell'inizio    della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia
del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data
di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  3.  Per  i  medicinali  di  cui  al  comma  3  dell'art.   12   del
decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  di
collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determina,  in
caso di mancata presentazione della  domanda  di  classificazione  in
fascia di rimborsabilita' entro  il  termine  di  trenta  giorni  dal
sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi  dell'art.  18  della  legge  5
agosto  2022,  n.  118  e'  data  informativa   nel   sito   internet
istituzionale dell'AIFA ed e' applicato l'allineamento al prezzo piu'
basso all'interno del quarto livello del sistema  di  classificazione
anatomico terapeutico chimico (ATC). 
  4. Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
  5. Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
  Gli articoli 4 e 5 e la contenuta prescrizione  sono  da  ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie 
  6. La presente delibera entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 29 dicembre 2023 
 
                                              Il dirigente: Ammassari